§ 57.7.10 - R.D. 13 novembre 1931, n. 1747.
Passaggio di insegnanti delle scuole di avviamento al lavoro ad altri istituti d'istruzione media e viceversa


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:13/11/1931
Numero:1747


Sommario
Art. 1.      I professori delle regie scuole secondarie di avviamento al lavoro possono far passaggio dalle loro alle corrispondenti cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia dei ginnasi [...]
Art. 2.      I professori dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali possono far passaggio dalle loro alle cattedre corrispondenti delle regie scuole secondarie di [...]
Art. 3.      Agli effetti dei passaggi previsti nei precedenti articoli, le cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici e [...]
Art. 4.      I professori di lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista delle regie scuole secondarie di avviamento al lavoro, che posseggono il titolo di abilitazione di cui all'art. 1, possono [...]
Art. 5.      Per i passaggi alle cattedre di lingua straniera e di disegno di cui all'art. 1, fatta salva per queste ultime la previa sistemazione di coloro i quali sono compresi nelle graduatorie approvate [...]
Art. 6.      I professori delle regie scuole secondarie di avviamento al lavoro e quelli dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali, che all'atto del passaggio abbiano il [...]
Art. 7.      I professori che all'atto del passaggio abbiano il grado di ordinario lo conservano, ma saranno sottoposti nel primo anno ad una speciale ispezione che assicuri delle loro attitudini a tenere [...]
Art. 8.      I passaggi previsti dalle precedenti disposizioni saranno disposti dopo il movimento annuale dei professori degli istituti d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, e d'istruzione [...]


§ 57.7.10 - R.D. 13 novembre 1931, n. 1747. [1]

Passaggio di insegnanti delle scuole di avviamento al lavoro ad altri istituti d'istruzione media e viceversa

(G.U. 1 febbraio 1932, n. 25)

 

     Art. 1.

     I professori delle regie scuole secondarie di avviamento al lavoro possono far passaggio dalle loro alle corrispondenti cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici, di lingua straniera dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali, e di disegno dei corsi inferiori degli istituti tecnici, purché posseggano il titolo di abilitazione richiesto dagli attuali ordinamenti scolastici, alle condizioni di cui agli art. 3 e seguenti.

 

          Art. 2.

     I professori dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali possono far passaggio dalle loro alle cattedre corrispondenti delle regie scuole secondarie di avviamento al lavoro.

 

          Art. 3.

     Agli effetti dei passaggi previsti nei precedenti articoli, le cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali si considerano corrispondenti a quelle di lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista delle scuole secondarie di avviamento al lavoro, e le cattedre di matematica dei corsi inferiori degli istituti tecnici a quelle di matematica, elementi di scienze fisiche e naturali d'igiene e di merceologia delle scuole secondarie di avviamento al lavoro.

 

          Art. 4.

     I professori di lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista delle regie scuole secondarie di avviamento al lavoro, che posseggono il titolo di abilitazione di cui all'art. 1, possono ottenere il passaggio alle cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali soltanto previo esame di idoneità per l'insegnamento del latino, che consisterà in una prova scritta di traduzione dall'italiano in latino e in una prova orale secondo i programmi approvati col regio decreto 27 marzo 1930, numero 288.

     Da tale esame sono dispensati coloro che siano stati insegnanti di ruolo in cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia dei ginnasi inferiori o dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali e coloro che per tali cattedre siano riusciti vincitori in un concorso per esame o abbiano conseguito l'abilitazione in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regolamento 26 aprile 1930, n. 485.

 

          Art. 5.

     Per i passaggi alle cattedre di lingua straniera e di disegno di cui all'art. 1, fatta salva per queste ultime la previa sistemazione di coloro i quali sono compresi nelle graduatorie approvate coi decreti ministeriali 30 aprile e 1° luglio 1924, 22 agosto e 3 novembre 1925, compilate in virtù del regio decreto 26 giugno 1923, numero 1413, e del regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1832, i professori iscritti nel ruolo transitorio di cui all'art. 34 del regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, si considerano come ancora in possesso della cattedra che occupavano prima di essere iscritti nel ruolo transitorio.

 

          Art. 6.

     I professori delle regie scuole secondarie di avviamento al lavoro e quelli dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali, che all'atto del passaggio abbiano il grado di straordinario, saranno ammessi a completare nelle nuove cattedre il periodo prescritto di prova. Alla amministrazione è riservata la facoltà di prorogare di un anno il detto periodo.

 

          Art. 7.

     I professori che all'atto del passaggio abbiano il grado di ordinario lo conservano, ma saranno sottoposti nel primo anno ad una speciale ispezione che assicuri delle loro attitudini a tenere stabilmente l'insegnamento nel nuovo istituto. In caso di esito negativo dell'ispezione essi saranno restituiti alla cattedra di loro provenienza in una delle sedi disponibili.

 

          Art. 8.

     I passaggi previsti dalle precedenti disposizioni saranno disposti dopo il movimento annuale dei professori degli istituti d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, e d'istruzione media tecnica, e per non più di un quinto dei posti disponibili.

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.