Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 13/11/1931 |
Numero: | 1747 |
Sommario |
Art. 1. I professori delle regie scuole secondarie di avviamento al lavoro possono far passaggio dalle loro alle corrispondenti cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia dei ginnasi [...] |
Art. 2. I professori dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali possono far passaggio dalle loro alle cattedre corrispondenti delle regie scuole secondarie di [...] |
Art. 3. Agli effetti dei passaggi previsti nei precedenti articoli, le cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici e [...] |
Art. 4. I professori di lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista delle regie scuole secondarie di avviamento al lavoro, che posseggono il titolo di abilitazione di cui all'art. 1, possono [...] |
Art. 5. Per i passaggi alle cattedre di lingua straniera e di disegno di cui all'art. 1, fatta salva per queste ultime la previa sistemazione di coloro i quali sono compresi nelle graduatorie approvate [...] |
Art. 6. I professori delle regie scuole secondarie di avviamento al lavoro e quelli dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali, che all'atto del passaggio abbiano il [...] |
Art. 7. I professori che all'atto del passaggio abbiano il grado di ordinario lo conservano, ma saranno sottoposti nel primo anno ad una speciale ispezione che assicuri delle loro attitudini a tenere [...] |
Art. 8. I passaggi previsti dalle precedenti disposizioni saranno disposti dopo il movimento annuale dei professori degli istituti d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, e d'istruzione [...] |
§ 57.7.10 - R.D. 13 novembre 1931, n. 1747. [1]
Passaggio di insegnanti delle scuole di avviamento al lavoro ad altri istituti d'istruzione media e viceversa
(G.U. 1 febbraio 1932, n. 25)
I professori delle regie scuole secondarie di avviamento al lavoro possono far passaggio dalle loro alle corrispondenti cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici, di lingua straniera dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali, e di disegno dei corsi inferiori degli istituti tecnici, purché posseggano il titolo di abilitazione richiesto dagli attuali ordinamenti scolastici, alle condizioni di cui agli art. 3 e seguenti.
I professori dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali possono far passaggio dalle loro alle cattedre corrispondenti delle regie scuole secondarie di avviamento al lavoro.
Agli effetti dei passaggi previsti nei precedenti articoli, le cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali si considerano corrispondenti a quelle di lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista delle scuole secondarie di avviamento al lavoro, e le cattedre di matematica dei corsi inferiori degli istituti tecnici a quelle di matematica, elementi di scienze fisiche e naturali d'igiene e di merceologia delle scuole secondarie di avviamento al lavoro.
I professori di lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista delle regie scuole secondarie di avviamento al lavoro, che posseggono il titolo di abilitazione di cui all'art. 1, possono ottenere il passaggio alle cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali soltanto previo esame di idoneità per l'insegnamento del latino, che consisterà in una prova scritta di traduzione dall'italiano in latino e in una prova orale secondo i programmi approvati col
Da tale esame sono dispensati coloro che siano stati insegnanti di ruolo in cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia dei ginnasi inferiori o dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali e coloro che per tali cattedre siano riusciti vincitori in un concorso per esame o abbiano conseguito l'abilitazione in base al
Per i passaggi alle cattedre di lingua straniera e di disegno di cui all'art. 1, fatta salva per queste ultime la previa sistemazione di coloro i quali sono compresi nelle graduatorie approvate coi decreti ministeriali 30 aprile e 1° luglio 1924, 22 agosto e 3 novembre 1925, compilate in virtù del
I professori delle regie scuole secondarie di avviamento al lavoro e quelli dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali, che all'atto del passaggio abbiano il grado di straordinario, saranno ammessi a completare nelle nuove cattedre il periodo prescritto di prova. Alla amministrazione è riservata la facoltà di prorogare di un anno il detto periodo.
I professori che all'atto del passaggio abbiano il grado di ordinario lo conservano, ma saranno sottoposti nel primo anno ad una speciale ispezione che assicuri delle loro attitudini a tenere stabilmente l'insegnamento nel nuovo istituto. In caso di esito negativo dell'ispezione essi saranno restituiti alla cattedra di loro provenienza in una delle sedi disponibili.
I passaggi previsti dalle precedenti disposizioni saranno disposti dopo il movimento annuale dei professori degli istituti d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, e d'istruzione media tecnica, e per non più di un quinto dei posti disponibili.
[1] Abrogato dall'art. 2 del