Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 25/06/1931 |
Numero: | 945 |
Sommario |
Art. 1. I maestri elementari iscritti nei ruoli regionali, i quali chiedono di assentarsi dalla scuola essendo stati ammessi a frequentare, con l'autorizzazione del ministero dell'educazione nazionale, [...] |
Art. 2. Allo stesso trattamento previsto dal precedente articolo sono soggetti: |
Art. 3. Nei concorsi a posti di direttore didattico governativo e in quelli a posti di direttore centrale, didattico e sezionale nei comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole, come [...] |
Art. 4. All'art. 10, comma secondo, del regio decreto 17 marzo 1930, n. 727, è sostituito il seguente: |
Art. 5. Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno. |
§ 57.7.9 - R.D. 25 giugno 1931, n. 945. [1]
Disposizioni in materia d'istruzione elementare.
(G.U. 8 agosto 1931, n. 182)
I maestri elementari iscritti nei ruoli regionali, i quali chiedono di assentarsi dalla scuola essendo stati ammessi a frequentare, con l'autorizzazione del ministero dell'educazione nazionale, corsi speciali di differenziazioni didattiche, istituiti ai sensi degli articoli 46 e 48 del testo unico delle leggi e norme giuridiche sull'istruzione elementare approvato con
Ad essi è conservata la sede, ma non lo stipendio nè le competenze accessorie, ed il tempo trascorso in aspettativa è computato agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, quando comprovino di avere effettivamente frequentato il corso per tutta la sua durata e di avere conseguito il diploma o certificato degli studi compiuti.
Allo stesso trattamento previsto dal precedente articolo sono soggetti:
a) i maestri dei ruoli regionali i quali frequentino, previa autorizzazione del regio provveditore agli studi, gli istituti superiori di magistero e l'accademia fascista di educazione fisica senza aver ottenuto la missione prevista dall'art. 140 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, modificato dall'articolo unico del
b) i maestri medesimi che, con l'autorizzazione del ministero, lascino l'insegnamento per attendere a prestazioni in servizio della milizia volontaria per la sicurezza nazionale o di enti che abbiano per fine la diffusione della cultura italiana.
Nei casi di cui alla lettera b) del comma precedente, la sede è conservata al maestro assente per non più di due anni scolastici.
Nei concorsi a posti di direttore didattico governativo e in quelli a posti di direttore centrale, didattico e sezionale nei comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole, come pure nei concorsi a posti di maestro elementare banditi dai regi provveditori agli studi e dai comuni predetti, la commissione giudicatrice, costituita a norma degli articoli 52, 85 e 271 del regolamento generale approvato con
Il detto parere costituirà uno degli elementi che la commissione terrà presente nel suo giudizio per la determinazione del voto complessivo da attribuire a ciascun concorrente nell'esame orale.
All'art. 10, comma secondo, del
"L'autorizzazione è data con decreto ministeriale, previo parere del consiglio scolastico, ed importa la facoltà, nel comune, di includere nella graduatoria, aumentando di altrettanti posti la previsione contenuta nel bando di concorso, i concorrenti che, classificati dopo i vincitori, abbiano riportato negli esami e nei titoli la votazione complessiva di almeno 78/150 con la media di 35/50 nelle prove scritte ed orali".
Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.
[1] Abrogato dall'art. 2 del