§ 57.6.46 - Legge 25 febbraio 1971, n. 124.
Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione di infermiere professionale, organizzazione delle relative scuole e norme [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.6 istruzione professionale
Data:25/02/1971
Numero:124


Sommario
Art. 1.  Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale. Abolizione dell'internato obbligatorio
Art. 2.  Requisiti per l'ammissione
Art. 3.  Titolo di studio per l'accesso alle scuole per infermiere ed infermieri generici
Art. 4.  Corsi di qualificazione per dipendenti da enti ospedalieri
Art. 5.  Entità numerica degli allievi
Art. 6.  Ammissione ai corsi - Programmi
Art. 7.  Esame di idoneità
Art. 8.  Ammissione al secondo anno del corso per infermieri professionali
Art. 9.      Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'assistenza infermiera professionale e all'esercizio delle [...]
Art. 10.      Ai sottufficiali infermieri della carriera continuativa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che abbiano frequentato corsi biennali e superato i relativi esami è rilasciato diploma di [...]
Art. 11.  Spese per corsi e commissioni


§ 57.6.46 - Legge 25 febbraio 1971, n. 124.

Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione di infermiere professionale, organizzazione delle relative scuole e norme transitorie per la formazione del personale di assistenza diretta.

(G.U. 3 aprile 1971, n. 83)

 

     Art. 1. Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale. Abolizione dell'internato obbligatorio

     L'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale è esteso ai cittadini di sesso maschile che siano in possesso del prescritto diploma.

     Gli enti indicati nell'art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, debitamente autorizzati ad istituire scuole-convitto professionali per infermiere possono ammettere allievi di ambo i sessi senza obbligo di internato; sono altresì esonerati dall'obbligo dell'internato gli allievi delle scuole per vigilatrici d'infanzia e assistenti sanitarie visitatrici.

     Le scuole-convitto professionali per infermiere, ordinate secondo il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, assumono la denominazione di scuole per infermieri professionali.

     Su domanda degli allievi e tenuto conto delle esigenze di carattere sociale e logistico, il consiglio di amministrazione delle scuole decide sull'ammissione degli aspiranti all'internato in convitto.

     Il numero massimo degli allievi da ammettere nelle scuole viene determinato dalle singole regioni, tenendo presenti, di norma, la capacità dei locali, la disponibilità dei servizi e le attrezzature didattiche della scuola.

 

          Art. 2. Requisiti per l'ammissione

     Gli aspiranti all'ammissione alle scuole per infermieri professionali debbono fare domanda nei termini e con le modalità fissate dal regolamento speciale della scuola.

     Gli aspiranti all'ammissione alle scuole di cui al precedente articolo debbono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, e, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1973-74, anche di un certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Devono altresì aver compiuto il diciassettesimo anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico cui si riferisce la domanda di ammissione.

 

          Art. 3. Titolo di studio per l'accesso alle scuole per infermiere ed infermieri generici

     A partire dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'ammissione alle scuole per infermiere ed infermieri generici di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Sono esentati dal possesso di tale titolo, fino all'inizio dell'anno scolastico 1973-1974, i candidati che per ragioni di età non erano tenuti a frequentare, come scuola dell'obbligo, la scuola media di primo grado, purché siano in possesso della licenza elementare.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 4. Corsi di qualificazione per dipendenti da enti ospedalieri

     Fino a tutto il 1973 le scuole per infermiere ed infermieri generici, aventi sede presso enti ospedalieri, possono istituire corsi speciali per conseguire il certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico di cui all'art. 9 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046. Tali corsi della durata di quattro mesi devono essere autorizzati dal Ministero della sanità, sentito il parere delle singole regioni.

     I corsi di cui al precedente comma sono riservati a coloro che prestano servizio continuativo da almeno quattro anni in reparti o servizi di diagnosi e cura presso ospedali, cliniche o ambulatori di enti pubblici.

     Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) età inferiore ai 50 anni;

     b) licenza di scuola media di primo grado, ad eccezione dei candidati che per ragioni di età non erano tenuti a frequentare, come scuola dell'obbligo, la scuola media di primo grado, purché siano in possesso della licenza elementare.

 

          Art. 5. Entità numerica degli allievi

     Il numero massimo degli allievi che possono partecipare ai corsi di cui al precedente articolo viene determinato dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero presso cui ha sede la scuola, su proposta della regione e in relazione alle esigenze assistenziali e al fabbisogno del personale.

 

          Art. 6. Ammissione ai corsi - Programmi

     Per l'ammissione ai corsi previsti dai precedenti articoli gli aspiranti devono presentare alla direzione della scuola domanda unitamente ai documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 4.

     I requisiti di ammissione al corso devono essere posseduti alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

     Sull'ammissione degli aspiranti decide una commissione nominata dal medico provinciale, che la presiede, e così composta:

     1) dal direttore della scuola per infermiere ed infermieri generici;

     2) da un primario ospedaliero di ruolo, designato dal consiglio dei sanitari di cui all'art. 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

     3) da una direttrice o vice-direttrice di scuola per infermieri professionali;

     4) da un rappresentante del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero presso il quale è istituita la scuola;

     5) da due rappresentanti designati dalla commissione interna di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dei quali uno con qualifica non inferiore a quella di infermiere professionale.

     Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'ente ospedaliero.

     La commissione accerta il possesso dei requisiti da parte degli aspiranti, nonché l'idoneità a seguire proficuamente il corso di qualificazione.

     L'insegnamento comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

     Con decreto del Ministro per la sanità di concerto col Ministro per la pubblica istruzione vengono fissate le materie obbligatorie di insegnamento, gli orari e i programmi di ciascuna materia.

     Gli insegnanti dei corsi devono essere scelti tra i docenti delle scuole per infermieri.

 

          Art. 7. Esame di idoneità

     Al termine dei corsi di cui ai precedenti articoli, gli allievi devono sostenere un esame di idoneità dinanzi ad una commissione esaminatrice, avente la stessa composizione di quella prevista dall'art. 8 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

     Il componente di cui alla lettera e) del menzionato art. 8 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, è sostituito da un rappresentante designato dalla commissione interna di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, di qualifica non inferiore a quella di caposala.

 

          Art. 8. Ammissione al secondo anno del corso per infermieri professionali

     Fino all'inizio dell'anno scolastico 1973-1974 gli enti debitamente autorizzati, ai sensi delle norme vigenti, alla gestione di scuole-convitto per infermieri professionali e per vigilatrici d'infanzia, con sede presso enti ospedalieri, possono ammettere senza obbligo di internato al secondo anno del corso per infermieri professionali, gli infermieri generici, le ostetriche e le vigilatrici d'infanzia e, al secondo anno del corso per vigilatrici di infanzia, le puericultrici, per un numero massimo di allievi non superiore a quello fissato dai regolamenti speciali delle scuole stesse per l'ammissione al primo anno del corso.

     Per l'ammissione gli aspiranti devono trovarsi alla data di entrata in vigore della presente legge nelle seguenti condizioni:

     1) siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado, ad eccezione dei candidati che per ragioni di età non erano tenuti a frequentare, come scuola dell'obbligo, la scuola media di primo grado;

     2) prestino servizio presso ospedali, istituti universitari o ambulatori di enti pubblici da almeno tre anni.

     L'ammissione è subordinata al superamento di un esame, consistente in una prova scritta ed una prova orale, su materie riguardanti il programma del primo anno di corso delle scuole per infermieri professionali, dinanzi ad una commissione nominata dal medico provinciale, che la presiede, e così composta:

     1) dal direttore sanitario e dalla direttrice didattica della scuola per infermieri professionali;

     2) da un primario ospedaliero di ruolo, designato dal consiglio dei sanitari di cui all'art. 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

     3) da un rappresentante del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero presso il quale è istituita la scuola;

     4) da due rappresentanti designati dalla commissione interna di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, di cui uno con qualifica non inferiore a quella di caposala.

     Il primo trimestre del corso è destinato all'accertamento dell'idoneità degli allievi all'ulteriore frequenza. La valutazione della idoneità spetta al collegio degli insegnanti.

 

          Art. 9.

     Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'assistenza infermiera professionale e all'esercizio delle funzioni direttive unicamente presso gli ospedali di cui all'art. 89 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; possono, a domanda, ottenere dal medico provinciale rispettivamente il diploma di infermiere professionale e il certificato di abilitazione a funzioni direttive.

     E' abrogato l'art. 89 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

 

          Art. 10.

     Ai sottufficiali infermieri della carriera continuativa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che abbiano frequentato corsi biennali e superato i relativi esami è rilasciato diploma di Stato di infermiere professionale.

     Il Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la sanità, può istituire un terzo anno di corso per l'abilitazione alle funzioni direttive.

     I programmi di studio dovranno essere adeguati, con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per la sanità e per la pubblica istruzione, a quelli vigenti per le scuole per infermieri professionali.

     Delle commissioni di esame di cui ai precedenti commi, deve essere chiamato a far parte un medico provinciale.

     I diplomi di infermiere professionale e per l'esercizio delle funzioni direttive sono rilasciati dal medico provinciale, su domanda dell'interessato, ai sottufficiali infermieri dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica della carriera continuativa, anche se cessati dal servizio, che abbiano superato con esito favorevole, alla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente corsi biennali e triennali per l'esercizio nell'ambito della forza armata di appartenenza.

     Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per la sanità e per la pubblica istruzione, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati i corsi il cui superamento dà diritto al rilascio dei diplomi.

     Le domande di cui al primo comma debbono essere presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma.

 

          Art. 11. Spese per corsi e commissioni

     Le spese per lo svolgimento dei corsi ed il funzionamento delle commissioni previste dalla presente legge sono a carico dell'ente ospedaliero, che provvede, altresì, alla loro determinazione e liquidazione.