§ 57.4.68 – D.P.R. 30 settembre 1961, n. 1222.
Sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negli Istituti tecnici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:30/09/1961
Numero:1222


Sommario
Art. 1.      Gli orari ed i programmi d'insegnamento in vigore negli Istituti tecnici agrari, industriali, commerciali, per geometri e nautici, sono sostituiti, con effetto dall'anno [...]
Art. 2.      Le materie d'insegnamento e le esercitazioni pratiche sono quelle determinate dai programmi di cui al precedente articolo
Art. 3.      Le istruzioni per la prima attuazione dei nuovi orari e programmi sono impartite dal Ministro per la pubblica istruzione


§ 57.4.68 – D.P.R. 30 settembre 1961, n. 1222.

Sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negli Istituti tecnici.

(G.U. 2 dicembre 1961, n. 299, S.O.).

 

     Art. 1.

     Gli orari ed i programmi d'insegnamento in vigore negli Istituti tecnici agrari, industriali, commerciali, per geometri e nautici, sono sostituiti, con effetto dall'anno scolastico 1961-1962, dagli orari e programmi di insegnamento allegati al presente decreto e vistati dal Ministro proponente.

 

          Art. 2.

     Le materie d'insegnamento e le esercitazioni pratiche sono quelle determinate dai programmi di cui al precedente articolo.

 

          Art. 3.

     Le istruzioni per la prima attuazione dei nuovi orari e programmi sono impartite dal Ministro per la pubblica istruzione.

 

 

Orari e programmi di insegnamento per gli istituti tecnici agrari

(Omissis)