§ 57.4.63 – L. 22 settembre 1960, n. 1079.
Costituzione di cattedre di lingua straniera nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:22/09/1960
Numero:1079


Sommario
Art. 1.      L'insegnamento di lingua straniera nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale costituisce cattedra di ruolo
Art. 2.      Nella scuola media si istituisce una cattedra ogni tre corsi
Art. 3.      Nella scuola secondaria di avviamento professionale si istituisce una cattedra ogni due corsi
Art. 4.      Il Ministro per la pubblica istruzione determina con proprio decreto la lingua straniera assegnata a ciascuna cattedra
Art. 5.      I titolari delle cattedre di lingua straniera nelle scuole di cui ai precedenti articoli sono assegnati al ruolo B. Ad essi si applicano tutte le disposizioni [...]
Art. 6.      Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento degli istituti d'istruzione secondaria superiore, i professori di lingua straniera provenienti dai ruoli dei ginnasi e [...]
Art. 7.      Gli insegnanti di lingua straniera che siano passati dai ruoli speciali transitori ai ruoli transitori ordinari annessi ai ruoli della scuola media dall'art. 15 del [...]
Art. 8.      Il ruolo transitorio ordinario degli insegnanti di lingua straniera istituito nella scuola secondaria di avviamento professionale, ai sensi dell'art. 34 della legge 22 [...]


§ 57.4.63 – L. 22 settembre 1960, n. 1079. [1]

Costituzione di cattedre di lingua straniera nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale.

(G.U. 12 ottobre 1960, n. 250).

 

     Art. 1.

     L'insegnamento di lingua straniera nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale costituisce cattedra di ruolo.

 

          Art. 2.

     Nella scuola media si istituisce una cattedra ogni tre corsi.

     Tuttavia, quando i corsi eccedenti il numero prescritto per la costituzione delle cattedre siano due, si istituisce un'altra cattedra su due corsi con l'obbligo per il titolare di completare l'orario in altre classi della stessa scuola, fino ad un massimo di 18 ore settimanali.

     Nelle scuole aventi due soli corsi completi si istituisce una cattedra con l'obbligo stabilito dal precedente comma.

 

          Art. 3.

     Nella scuola secondaria di avviamento professionale si istituisce una cattedra ogni due corsi.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per la pubblica istruzione determina con proprio decreto la lingua straniera assegnata a ciascuna cattedra.

     Per ciascuna lingua straniera cui corrispondono cattedre di ruolo è costituito nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale un ruolo organico unico. [2]

 

          Art. 5.

     I titolari delle cattedre di lingua straniera nelle scuole di cui ai precedenti articoli sono assegnati al ruolo B. Ad essi si applicano tutte le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera dei professori appartenenti a tale ruolo.

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 6.

     Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento degli istituti d'istruzione secondaria superiore, i professori di lingua straniera provenienti dai ruoli dei ginnasi e dei corsi inferiori degli istituti magistrali e degli istituti tecnici continuano ad appartenere ai ruoli transitori ordinari annessi a quelli degli insegnanti della scuola media, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816.

     Nei ruoli degli insegnanti di lingua straniera istituiti nella scuola media per effetto della presente legge resta indisponibile un numero di posti pari a quello dei professori di cui al precedente comma.

 

          Art. 7.

     Gli insegnanti di lingua straniera che siano passati dai ruoli speciali transitori ai ruoli transitori ordinari annessi ai ruoli della scuola media dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, sono iscritti, con l'anzianità da essi rispettivamente acquisita, nei ruoli degli insegnanti delle corrispondenti lingue straniere istituiti per effetto della presente legge.

 

          Art. 8.

     Il ruolo transitorio ordinario degli insegnanti di lingua straniera istituito nella scuola secondaria di avviamento professionale, ai sensi dell'art. 34 della legge 22 aprile 1932, n. 490, è soppresso.

     Gli insegnanti appartenenti al ruolo di cui al precedente comma passano, con l'anzianità da essi rispettivamente acquisita, nei ruoli degli insegnanti delle corrispondenti lingue straniere istituiti in applicazione della presente legge e sono assegnati alle cattedre costituite nella stessa scuola cui appartengono.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Ruolo soppresso dall' art. 1, D.P.R. 15 novembre 1963, n. 2064.