Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.4 istruzione media e secondaria superiore |
Data: | 07/01/1958 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. unico. L'assegnazione degli immobili dello Stato a servizio delle Università e degli Istituti superiori universitari s'intende fatta in uso ed in ogni caso, a titolo gratuito e [...] |
§ 57.4.4a - Legge 7 gennaio 1958, n. 4.
Interpretazione dell'art. 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
(G.U. 18 gennaio 1958, n. 14).
L'assegnazione degli immobili dello Stato a servizio delle Università e degli Istituti superiori universitari s'intende fatta in uso ed in ogni caso, a titolo gratuito e perpetuo, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata o sarà realizzata, e passa in loro proprietà il materiale mobile di qualsiasi natura che lo Stato pone a disposizione.