§ 57.4.39 – L. 10 dicembre 1953, n. 934.
Validità degli esami di abilitazione tecnica al termine del primo esperimento degli Istituti tecnici femminili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:10/12/1953
Numero:934


Sommario
Art. unico.      Le alunne che, nell'anno scolastico 1952-1953, al termine del corso quinquennale dell'Istituto tecnico femminile in esperimento presso le Scuole di magistero [...]


§ 57.4.39 – L. 10 dicembre 1953, n. 934.

Validità degli esami di abilitazione tecnica al termine del primo esperimento degli Istituti tecnici femminili.

(G.U. 29 dicembre 1953, n. 297).

 

     Art. unico.

     Le alunne che, nell'anno scolastico 1952-1953, al termine del corso quinquennale dell'Istituto tecnico femminile in esperimento presso le Scuole di magistero professionale per la donna, superano gli esami di Stato per l'abilitazione professionale alle attività tecniche femminili, conseguono il relativo diploma di abilitazione.

     Tale diploma, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, ha pieno valore per l'ammissione alle stesse classi di concorso alle quali danno adito i diplomi di abilitazione delle Scuole di magistero professionale per la donna.

     Al diploma predetto, sono, altresì, estesi, in quanto titolo di studio di Istituti medi di istruzione di secondo grado, gli stessi effetti riconosciuti dalle vigenti disposizioni ai titoli di abilitazione rilasciati dagli altri Istituti tecnici.

     La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.