§ 57.4.2a - Legge 31 maggio 1949, n. 328.
Abrogazione degli articoli 171, 332, ultimo comma, e 333 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,relativi alla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:31/05/1949
Numero:328


Sommario
Art. 1.      Sono abrogati gli articoli 171, 332, ultimo comma, e 333 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 57.4.2a - Legge 31 maggio 1949, n. 328.

Abrogazione degli articoli 171, 332, ultimo comma, e 333 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,relativi alla esclusione dei cittadini italiani di nazionalità non italiana dai territori annessi, dal riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero.

(G.U. 27 giugno 1949, n. 145).

 

 

     Art. 1.

     Sono abrogati gli articoli 171, 332, ultimo comma, e 333 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.