§ 57.4.17 – R.D.L. 25 febbraio 1937, n. 439.
Disposizioni aggiuntive alle norme sull'istruzione superiore.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:25/02/1937
Numero:439


Sommario
Art. 1.      E' data facoltà al ministro per l'educazione nazionale, previo accordo col ministro per le finanze, di attribuire ai rettori delle regie università e ai direttori dei [...]
Art. 2.      Il consiglio di amministrazione delle regie università e dei regi istituti superiori, è composto
Art. 3.      Il servizio militare prestato dai professori universitari straordinari non costituisce interruzione del servizio di professore straordinario, limitatamente agli effetti [...]
Art. 4.      Il trattamento economico dei professori della libera università di Ferrara e del regio istituto orientale di Napoli, subordinatamente alla disponibilità finanziaria [...]
Art. 5.      Le disposizioni di cui agli art. 279, 280, 281, 282 e 283 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, concernenti il comuito agli effetti della pensione in [...]
Art. 6.      La data degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale sarà annualmente stabilita dal ministro nell'ordinanza relativa agli esami medesimi
Art. 7.      Alle tabelle H N annesse al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, riguardanti le tasse e sopratasse scolastiche per le università e gli istituti superiori, [...]
Art. 8.      Il regio istituto superiore orientale di Napoli ha per fine l'insegnamento delle lingue, delle letterature e delle istituzioni delle colonie di diretto dominio e dei [...]
Art. 9.      L'art. 3 del regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, avrà effetto dall'anno accademico 1938-39
Art. 10.      Per l'anno accademico 1936-37 la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori potrà essere protratta al 1° gennaio 1937-XV
Art. 11.      E' data facoltà al ministro di stabilire con sua ordinanza norme speciali per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza da parte di coloro che, avendo [...]
Art. 12.      La disposizione, di cui all'art. 322 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, che consentiva di distaccare per un triennio presso l'amministrazione [...]
Art. 13.      L'art. 321 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore è così sostituito
Art. 14.      Il presente decreto va in vigore dall'anno accademico 1936-37, salvo quanto è stabilito per l'art. 3
Art. 15.      Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge


§ 57.4.17 – R.D.L. 25 febbraio 1937, n. 439. [1]

Disposizioni aggiuntive alle norme sull'istruzione superiore.

(G.U. 16 aprile 1937, n. 89).

 

     Art. 1.

     E' data facoltà al ministro per l'educazione nazionale, previo accordo col ministro per le finanze, di attribuire ai rettori delle regie università e ai direttori dei regi istituti superiori, tenuto conto della gravità dei compiti a ciascuno assegnati, una indennità annua supplementare, che potrà variare da un minimo di lire 6000 a un massimo di lire 20.000.

     Il relativo importo sarà detratto dalla somma di cui all'art. 1, comma secondo, n. 2. del regio decreto 28 novembre 1935-XIV, n. 2145.

 

          Art. 2.

     Il consiglio di amministrazione delle regie università e dei regi istituti superiori, è composto:

     a) del rettore o direttore, che lo presiede;

     b) di tre membri designati collegialmente dai presidi delle facoltà che costituiscono l'università o l'istituto fra i professori di ruolo che appartengono all'università o all'istituto medesimo. Per le università e per gli istituti superiori formati di una sola facoltà la designazione è fatta dal rettore o direttore;

     c) di due rappresentanti del governo: uno è l'intendente di finanza della provincia, l'altro è scelto dal ministro fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici di ruolo presso le università e gli istituti superiori. L'intendente di finanza ha l'obbligo di intervenire personalmente alle adunanze del consiglio; in caso che egli sia impossibilitato ad intervenire o in caso di vacanza dell'ufficio interverrà il vice intendente:

     d) del direttore amministrativo;

     e) di tre rappresentanti, rispettivamente, della provincia, del relativo consiglio provinciale dell'economia corporativa, e del comune, in cui ha sede l'università o l'istituto.

     Altri enti e privati, qualora concorrano al mantenimento della università o dell'istituto con contributo annuo non inferiore a lire 100.000, hanno pure diritto di designare, ciascuno, un proprio rappresentante. Gli enti e i privati che concorrano con un minor contributo, purché non inferiore al decimo del contributo statale, hanno diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in ragione di un membro per ogni tre contribuenti, al qual uopo la frazione di tre contribuenti è considerata per intero.

     Il numero dei membri indicati nella lettera b è aumentato di tanti componenti quanti sono i membri di cui al comma precedente.

     Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo.

     Il consiglio d'amministrazione è costituito con decreto del ministro e dura in carica un biennio accademico: i componenti di esso possono essere confermati. Il rappresentante scelto dal ministro, ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

     Restano ferme le disposizioni in vigore per l'amministrazione degli istituti con ordinamento speciale di cui all'art. 233 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

 

          Art. 3.

     Il servizio militare prestato dai professori universitari straordinari non costituisce interruzione del servizio di professore straordinario, limitatamente agli effetti giuridici della decorrenza della promozione ad ordinario.

     Potranno tuttavia gl'interessati chiedere che il giudizio per la promozione sia ritardato di un periodo uguale alla durata del servizio militare, senza che tale ritardo influisca sulla decorrenza della promozione agli effetti previsti dal precedente comma.

     Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dall'anno accademico 1935-36.

 

          Art. 4.

     Il trattamento economico dei professori della libera università di Ferrara e del regio istituto orientale di Napoli, subordinatamente alla disponibilità finanziaria dell'università e dell'istituto, potrà essere stabilito in misura non superiore al trattamento previsto per i professori universitari a carico dello Stato.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni di cui agli art. 279, 280, 281, 282 e 283 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, concernenti il comuito agli effetti della pensione in determinate condizioni dei servizi prestati negli istituti superiori liberi, sono applicabili, agli effetti e nelle condizioni medesime, per il computo dei servizi prestati negli istituti superiori di cui all'art. 233 del testo unico anzidetto.

 

          Art. 6.

     La data degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale sarà annualmente stabilita dal ministro nell'ordinanza relativa agli esami medesimi.

 

          Art. 7.

     Alle tabelle H N annesse al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, riguardanti le tasse e sopratasse scolastiche per le università e gli istituti superiori, è sostituita la tabella A annessa al presente decreto.

     Gli studenti che fanno passaggio durante il corso degli studi dal corso stabilito per il conseguimento di una determinata laurea o diploma, al corso stabilito per il conseguimento di una diversa laurea o diploma, nel quale le tasse sono più elevate, debbono pagare la differenza delle tasse per gli anni di corso dai quali sono dispensati nel nuovo corso di studi in cui hanno fatto passaggio. Ove detto passaggio avvenga contemporaneamente al trasferimento da una ad altra università, la differenza anzidetta è pagata all'università o istituto ove lo studente si trasferisce.

     Gli studenti orfani di guerra, ovvero mutilati e invalidi di guerra, iscritti nelle università o negli istituti superiori, sono dispensati, con deliberazione del consiglio di amministrazione, dal pagamento delle tasse e soprattasse scolastiche, quando non demeritino per il profitto o la condotta e siano di disagiata condizione economica. La disposizione si applica anche agli studenti orfani, mutilati, e invalidi per la causa nazionale o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, ai sensi della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, e del regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

     Resta ferma ogni altra disposizione vigente per le tasse e soprattasse scolastiche delle università e istituti superiori che non contrasti con le norme del presente articolo.

 

          Art. 8.

     Il regio istituto superiore orientale di Napoli ha per fine l'insegnamento delle lingue, delle letterature e delle istituzioni delle colonie di diretto dominio e dei paesi d'Oriente e di Europa e l'insegnamento delle discipline coloniali, per preparare il personale idoneo alle varie funzioni che si richiedono, per gli enti pubblici e privati, nell'esercizio delle relazioni della nazione con i predetti paesi, e per contribuire all'affermazione della cultura e del prestigio italiani nel mondo.

     Ai fini sopraindicati l'istituto provvede con il conferimento di lauree e con l'organizzazione di corsi di perfezionamento secondo norme da determinarsi nello statuto, che sarà approvato nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni e che avrà vigore dall'anno accademico 1936-37.

     Le lauree rilasciate dall'istituto hanno esclusivamente valore di qualifica accademica. Coloro che ne sono forniti, ove intendano esercitare la professione d'insegnante negli istituti medi d'istruzione, dovranno sostenere gli esami nei concorsi alle cattedre relative, ai sensi dell'art. 179, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

     Sono abrogati gli art. 238 e 240 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

 

          Art. 9.

     L'art. 3 del regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, avrà effetto dall'anno accademico 1938-39.

 

          Art. 10.

     Per l'anno accademico 1936-37 la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori potrà essere protratta al 1° gennaio 1937-XV.

 

          Art. 11.

     E' data facoltà al ministro di stabilire con sua ordinanza norme speciali per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza da parte di coloro che, avendo presentato nei termini la domanda, si trovino in Africa Orientale per esigenze di carattere militare.

 

          Art. 12.

     La disposizione, di cui all'art. 322 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, che consentiva di distaccare per un triennio presso l'amministrazione centrale non più di quattro impiegati del ruolo transitorio dell'amministrazione universitaria, è prorogata per un triennio.

 

          Art. 13.

     L'art. 321 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore è così sostituito:

     "Nella prima applicazione delle norme derivanti dalla legge 8 giugno 1933-XI, n. 629, ai posti vacanti nei ruoli del personale di segreteria delle regie università e dei regi istituti superiori potrà provvedersi mediante concorsi per esami riservati esclusivamente a coloro i quali, alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, abbiano esercitato a qualsiasi titolo le funzioni inerenti ai posti suddetti per almeno un triennio. A tali effetti non costituirà interruzione del triennio il servizio militare prestato nelle condizioni di cui agli art. 1 e 2 del decreto del capo del governo 6 novembre 1935-XIV [2].

     Per l'ammissione ai suddetti concorsi per i posti di carriera amministrativa e di ragioneria sarà necessario possedere il prescritto titolo di studio" .

 

          Art. 14.

     Il presente decreto va in vigore dall'anno accademico 1936-37, salvo quanto è stabilito per l'art. 3.

 

          Art. 15.

     Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

 

 

Tabella A

Tasse e sopratasse scolastiche per le università e gli istituti superiori

(Omissis)


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 1937, n. 2317.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 20 dicembre 1937, n. 2317.