§ 57.4.1 – R.D. 31 ottobre 1923, n. 2523.
Riordinamento dell'istruzione industriale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:31/10/1923
Numero:2523


Sommario
Artt. 1. – 14. 
Artt. 15. – 21. 
Art. 22. 
Art. 23.      (Omissis)
Art. 24.      E’ confermata la parificazione portata dalla legge del 20 febbraio 1921, n. 175, del personale dei regi istituti e regie scuole industriali e di avviamento, col [...]
Art. 25.      Gli aumenti periodici decorrono per tutto il personale dalla data della nomina a titolare in esperimento. L'anzianità del personale proveniente da scuole medie o [...]
Art. 26.      Gli insegnanti titolari, oltre all'obbligo di impartire tante ore di lezioni settimanali quante sono richieste dall'insegnamento o dal gruppo di insegnamenti ad essi [...]
Art. 27.      La nomina del personale insegnante delle regie scuole e regie stazioni di cui ai precedenti articoli, ha luogo in seguito a concorso per titoli e per esami, o per soli [...]
Art. 28.      La nomina a direttore delle scuole di tirocinio ha luogo per concorso interno fra quei direttori d'altre scuole o fra quegli insegnanti di scuole di grado non inferiore, [...]
Art. 29.      I direttori ed insegnanti titolari possono essere trasferiti ad una stessa cattedra di altra scuola di eguale grado per ragioni di servizio o su loro domanda. Contro i [...]
Art. 30.      Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti singolare perizia e specializzazione pratica, è consentita la nomina ad insegnante temporaneo su [...]
Art. 31.      Il personale di laboratorio e di segreteria può essere titolare o avventizio. Il personale titolare è nominato in seguito a concorso indetto con le norme da fissarsi nel [...]
Art. 32.      Al personale titolare delle scuole industriali si applicano le stesse norme che agli impiegati civili per quanto riguarda l'aspettativa e i congedi richiesti per [...]
Art. 33.      Il personale titolare è collocato a riposo alla fine dell'anno scolastico nel quale esso compie il settantesimo anno di età; può pure essere collocato a riposo prima del [...]
Art. 34.      In caso di soppressione di scuola, il personale cessa dal servizio. A quello in prova non spetta alcun compenso. A quello stabile sarà corrisposto sul bilancio della [...]
Art. 35.      Le pene disciplinari cui va soggetto il personale delle scuole di qualunque grado, sono
Art. 36.      Il personale titolare, direttivo e insegnante, di amministrazione e di laboratorio delle regie scuole professionali (industriali e commerciali, e regie stazioni [...]
Art. 37.      Il trattamento di riposo da farsi al personale delle regie scuole, di cui all'articolo precedente, già inscritto presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, [...]
Art. 38.      I Comuni che mantengono attualmente scuole complementari potranno ottenere la trasformazione di queste in scuole d'avviamento senza aumento del loro contributo e previi [...]
Art. 39.      Il contributo dello Stato a favore del regio istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, è aumentato di lire 300.000 per mettere in condizione l'Istituto di [...]
Art. 40.      Il contributo annuo assegnato dal Ministero dell'economia nazionale alla regia scuola industriale di Torino è aumentato di lire 125.000 per provvedere col concorso degli [...]
Art. 41.      E’ istituito in Castellamare Adriatico, col concorso degli enti locali, una scuola industriale a cui il Ministero dell'economia nazionale assegna un contributo annuo [...]
Art. 42.      Gli obblighi assunti dagli enti locali per il mantenimento delle regie scuole esistenti nelle nuove Province restano immutati anche se diversi da quelli indicati dagli [...]
Art. 43.      Le scuole complementari per apprendisti, esistenti nelle nuove Province, annesse a regie scuole industriali o sovvenzionate dallo Stato con un contributo annuo non [...]
Art. 44.      Per il riassetto e completamento della regia scuola industriale di Gorizia, la spesa a carico dello Stato per la detta regia scuola è aumentata di lire 150.000
Art. 45.      Allo scopo di assicurare il raggiungimento dei fini didattici assegnati agli istituti per il promovimento delle piccole industrie esistenti nelle nuove Province ed agli [...]
Art. 46.      Per provvedere all'esecuzione del presente decreto, i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'insegnamento [...]
Art. 47.      Sono abrogate tutte le disposizioni in vigore contrarie al presente decreto. Con regolamento da approvarsi con regio decreto saranno determinate le norme per la sua [...]


§ 57.4.1 – R.D. 31 ottobre 1923, n. 2523.

Riordinamento dell'istruzione industriale.

(G.U. 5 dicembre 1923, n. 285).

 

Capo I

Ordinamento delle regie scuole industriali.

Istituzione e finanziamento delle regie scuole.

Diplomi di abilitazione

 

     Artt. 1. – 14. [1]

 

Capo II

Scuole industriali libere. Corsi per maestranze

 

          Artt. 15. – 21. [2]

 

Capo III

Regie stazioni sperimentali per speciali industrie

 

          Art. 22. [3]

 

          Art. 23.

     (Omissis) [4].

     (Omissis) [5].

     (Omissis) [6].

     Al rimanente delle spese necessarie per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria debbono provvedere le imprese che esercitano le industrie per le quali la Stazione è preordinata od i commerci di importazione corrispondenti e gli Enti pubblici locali che vi sono tenuti. Il contributo dovuto dalle imprese viene ripartito annualmente fra esse dal Consiglio di amministrazione della Stazione in proporzione della loro capacità di produzione [7].

     I ruoli dei contribuenti sono approvati dal Ministero dell'economia nazionale e la riscossione dei contributi viene fatta dagli esattori comunali con i privilegi delle imposte fiscali in una e più rate insieme a quelle delle imposte sul reddito.

     (Omissis) [8].

     (Omissis) [9].

 

Capo IV

Personale delle regie scuole industriali

 

          Art. 24.

     E’ confermata la parificazione portata dalla legge del 20 febbraio 1921, n. 175, del personale dei regi istituti e regie scuole industriali e di avviamento, col personale delle regie scuole di Stato per quanto riguarda gli stipendi ed aumenti periodici. All'inquadramento nei gradi diversi del personale non parificato si provvederà con regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze.

 

          Art. 25.

     Gli aumenti periodici decorrono per tutto il personale dalla data della nomina a titolare in esperimento. L'anzianità del personale proveniente da scuole medie o superiori di Stato si computa tenendo conto del servizio in esse prestato in qualità di titolare.

 

          Art. 26.

     Gli insegnanti titolari, oltre all'obbligo di impartire tante ore di lezioni settimanali quante sono richieste dall'insegnamento o dal gruppo di insegnamenti ad essi affidato, debbono, quando le ore di lezione non raggiungono le ventiquattro settimanali per le materie orali e sperimentali e le trentadue ore settimanali per le materie grafiche, rimanere a disposizione della direzione fino al limite massimo indicato, per lavori didattici e per assistenza ad esercitazioni pratiche. L'esercizio di altri uffici o di professioni libere da parte degli insegnanti titolari è sempre subordinato all'approvazione del Ministero, che ricuserà la concessione quando la creda lesiva degli interessi della scuola.

     I direttori hanno l'obbligo di insegnare una delle materie tecniche con orario d'insegnamento non superiore alle 12 ore settimanali per le regie scuole e regi istituti, e di 18 ore per le scuole d'avviamento, le scuole ad orario ridotto e i laboratori-scuola. Essi debbono inoltre vigilare l'andamento della scuola per tutta la durata dell'orario scolastico; essi non possono esercitare altro ufficio di carattere continuativo fuori della scuola, e debbono, anche per assumere incarichi di carattere temporaneo, ottenere il consenso del Ministero.

     Il personale titolare di officina e di laboratorio, il personale amministrativo e quello di servizio sono obbligati ad un servizio giornaliero di otto ore.

 

          Art. 27.

     La nomina del personale insegnante delle regie scuole e regie stazioni di cui ai precedenti articoli, ha luogo in seguito a concorso per titoli e per esami, o per soli titoli, indetto dal Ministero, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. La nomina può farsi senza concorso quando si tratti di insegnanti che abbiano già coperto cattedre di titolari in regie scuole medie di pari grado o quando si debba provvedere all'insegnamento di materie tecniche, grafiche o plastiche applicate di carattere speciale. In quest'ultimo caso la scelta potrà essere fatta dal Ministro fra persone di singolare perizia in dette materie, previo parere favorevole della giunta per l'insegnamento industriale. La nomina a stabile ha luogo in ogni caso dopo un biennio di esperimento ed in seguito ai buoni risultati dell'esperimento, constatati da apposita ispezione. Qualora l'esperimento non risulti favorevole, l'insegnante può essere dispensato dal servizio anche prima del termine del biennio: può per contro essere consentito un terzo anno di prova se vi sia il parere favorevole della giunta.

 

          Art. 28.

     La nomina a direttore delle scuole di tirocinio ha luogo per concorso interno fra quei direttori d'altre scuole o fra quegli insegnanti di scuole di grado non inferiore, che abbiano i requisiti richiesti per l'insegnamento affidato al direttore della scuola per la direzione delle officine. La nomina a direttori degli istituti industriali ha luogo per concorso interno fra direttori e insegnanti di istituti e di scuole industriali che abbiano i requisiti anzidetti.

     Se il concorso interno non dia risultati favorevoli, si provvederà mediante concorso pubblico.

 

          Art. 29.

     I direttori ed insegnanti titolari possono essere trasferiti ad una stessa cattedra di altra scuola di eguale grado per ragioni di servizio o su loro domanda. Contro i trasferimenti per ragioni di servizio è ammesso il ricorso al Ministero, che deciderà, sentita la giunta per l'insegnamento industriale.

     Il personale trasferito conserva i diritti acquisiti di carriera, ma nel caso di trasferimento ad una scuola non avente identico carattere, il trasferimento non diviene definitivo se non dopo un anno di prova.

     Quando vi siano più aspiranti al trasferimento ad uno stesso posto, si farà luogo ad un concorso interno per titoli fra gli aspiranti stessi.

 

          Art. 30.

     Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti singolare perizia e specializzazione pratica, è consentita la nomina ad insegnante temporaneo su proposta della scuola interessata e col parere favorevole della giunta per l'insegnamento industriale, verso compenso da convenirsi.

 

          Art. 31.

     Il personale di laboratorio e di segreteria può essere titolare o avventizio. Il personale titolare è nominato in seguito a concorso indetto con le norme da fissarsi nel regolamento.

     Il personale di servizio è nominato dal consiglio di amministrazione della scuola con le norme da determinarsi nel regolamento, e retribuito con assegni variabili secondo l'importanza del servizio e della scuola.

 

          Art. 32.

     Al personale titolare delle scuole industriali si applicano le stesse norme che agli impiegati civili per quanto riguarda l'aspettativa e i congedi richiesti per comprovati motivi di salute.

     Fra il 1° marzo e il 31 luglio non può essere concessa l'aspettativa per motivi di famiglia con scadenza anteriore al 15 ottobre. Avrà termine egualmente con il 15 ottobre, qualunque ne sia l'inizio, l'aspettativa per motivi di famiglia concessa per un periodo di tempo superiore ai tre mesi.

     I congedi per motivi di famiglia non possono oltrepassare, nel corso dell'anno scolastico, la durata complessiva di quindici giorni.

 

          Art. 33.

     Il personale titolare è collocato a riposo alla fine dell'anno scolastico nel quale esso compie il settantesimo anno di età; può pure essere collocato a riposo prima del detto termine quando non risulti più idoneo, su parere conforme della giunta per l'insegnamento industriale.

 

          Art. 34.

     In caso di soppressione di scuola, il personale cessa dal servizio. A quello in prova non spetta alcun compenso. A quello stabile sarà corrisposto sul bilancio della scuola e per due anni, un assegno non maggiore della metà e non minore di un terzo dello stipendio per chi ha dieci o più anni di servizio; non maggiore di un terzo né minore di un quarto, per chi ha meno di 10 anni di servizio. Tale assegno cessa per chi, nei due anni, ottenga un posto in una scuola o in altra amministrazione pubblica. Durante tale periodo conserva però il diritto di chiedere la nomina a stabile per lo stesso posto in altra scuola di eguale grado e carattere, sempreché vi sia il posto vacante. Lo stesso trattamento di cui sopra viene fatto al personale in caso di riduzione di organico.

 

          Art. 35.

     Le pene disciplinari cui va soggetto il personale delle scuole di qualunque grado, sono:

     1° l'ammonizione;

     2° la multa, per il solo personale di servizio;

     3° la censura;

     4° la sospensione fino a sei mesi;

     5° la sospensione da sei mesi a due anni;

     6° la revocazione;

     7° la destituzione.

     Per tutte le mancanze ai doveri di ufficio che non siano tali da diminuire la stima per l'insegnante e che non costituiscano gravi insubordinazioni, si applicano, secondo i casi, le pene dell'ammonizione o della censura.

     Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione da parte del Ministro, si applica la censura. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo a censura e per tutte le altre più gravi mancanze disciplinari, e per i fatti che ledano l'onore dell'insegnante come uomo e come educatore, si applicano, secondo la gravità dei casi, le altre pene disciplinari indicate nei nn. 4, 5, 6, 7.

     L'ammonizione è data privatamente dal direttore, ed ha carattere di semplice avvertimento. Può tuttavia essere data al Ministro, ed in tal caso è comunicata per iscritto al funzionario, per mezzo del presidente del consiglio di amministrazione.

     La censura è inflitta dal Ministro.

     Le pene di cui ai nn. 4, 5, 6, 7, sono inflitte dal Ministro su conforme parere della giunta per l'insegnamento industriale.

     La giunta, prima di dare il suo parere, può richiedere che sia eseguita un'inchiesta sui fatti per i quali procede al giudizio. In ogni caso l'incolpato può presentare, a voce o per iscritto, le sue difese.

     Quando la gravità dei fatti lo richieda, o quando siano a temere ulteriori inconvenienti, il Ministero può ordinare l'allontanamento immediato del funzionario dalla scuola e la sua sospensione dallo ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato, dandone avviso alla giunta per l'insegnamento industriale per successivi provvedimenti.

     Le pene, di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7, sono disposte con decreto ministeriale o reale, secondo che si tratti di personale nominato nell'uno o nell'altro modo. Il provvedimento è definitivo e non è ammesso ricorso in via gerarchica.

     Le pene al personale di servizio, di cui ai nn. 1, 2 e 3, vengono inflitte dal direttore, avvertendo che la multa non può eccedere, durante il mese, l'importo di tre giorni di stipendio. Quelle di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 vengono inflitte dal consiglio di amministrazione. Contro la loro applicazione è ammesso ricorso al Ministero.

 

Capo V

Trattamento di riposo del personale delle scuole professionali

 

          Art. 36.

     Il personale titolare, direttivo e insegnante, di amministrazione e di laboratorio delle regie scuole professionali (industriali e commerciali, e regie stazioni sperimentali) che non sia già assicurato alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e non abbia altro ufficio con diritto a pensione, né percepisca già una pensione a carico dello Stato o di qualsiasi altro Ente, e che sia iscritto alla Cassa pensioni, amministrata dalla direzione generale degli istituti di previdenza, godrà un trattamento di riposo non inferiore a quello assicurato al personale delle regie scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, in conformità della legge 21 agosto 1921, n. 1144, e dal regio decreto-legge 9 maggio 1920, n. 749.

     Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni, dal 1° luglio 1920 è fissato nella misura di lire 16,50 per ogni lire 100 di stipendio corrisposto al personale, ed è egualmente ripartito a carico dell'interessato, della scuola e del Ministero dell'economia nazionale.

     La quota dovuta dall'interessato e quella dovuta dalla scuola verranno trattenute sul contributo governativo annuo corrisposto alla scuola, e saranno versate direttamente alla Cassa pensioni insieme con la quota a carico del Ministero.

     L'iscrizione è obbligatoria per tutti coloro che hanno ottenuto od otterranno la nomina a stabile dopo il 1° maggio 1917.

     E’ data facoltà al personale delle regie scuole professionali di riscattare gli anni di servizio prestati dal giorno della conseguita stabilità, e per un periodo massimo di dieci anni, anche quelli anteriori alla nomina a stabile in regie scuole commerciali e industriali successivamente regificate, o infine in scuole dichiarate sede di esame con effetti legali, limitatamente agli anni scolastici corrispondenti alle sessioni per le quali tale dichiarazione ebbe luogo.

     Il premio di riscatto sarà valutato con le norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, sulla base del contributo di lire 16,50 per cento degli stipendi che ogni singolo iscritto, secondo la propria anzianità, avrebbe goduto, giusta le tabelle e piante organiche attualmente vigenti, per tutti i servizi di cui verrà chiesto il riconoscimento ai termini del presente articolo, e sarà ripartito in parti uguali fra l'iscritto, il Ministero dell'economia nazionale e la scuola, presso la quale l'iscritto presta ora servizio.

     I premi di riscatto relativi al riconoscimento di servizi, già richiesto alla data del presente decreto dagli attuali inscritti alla cassa pensioni saranno valutati in base al nuovo contributo del 16,50 per cento sugli stipendi portati dalle nuove tabelle, ed il maggior onere risultante sarà ripartito per due terzi a carico del Ministero dell'economia nazionale e per un terzo a carico della scuola, cui gli inscritti stessi appartengono attualmente.

     Nello stesso modo sarà valutato e ripartito il nuovo contributo del 16,50 per cento, relativo a tutti gli attuali inscritti e calcolato sugli stipendi anzidetti, che dovrà essere corrisposto alla Cassa pensioni con i relativi interessi.

     Nel caso di servizi precedentemente prestati dagli inscritti alla Cassa pensioni in scuole mantenute da Province, Comuni ed Enti morali, provviste di regolamenti speciali per le pensioni, quando non sia stato liquidato alcun assegno per tali servizi, la pensione o indennità sarà liquidata dalla Cassa pensioni secondo le norme che la regolano, e ripartita a carico di essa e degli Enti predetti, in ragione degli anni di servizio prestati presso tali scuole o presso regie scuole professionali.

     Può essere pure invocata la valutazione dei servizi precedentemente prestati alle dipendenze dello Stato, con la ritenuta per la pensione, e in tal caso il premio di riscatto sarà ripartito fra il Ministero dell'economia nazionale e l'interessato, al quale sarà messa a carico soltanto la quota corrispondente alla differenza fra la ritenuta personale a favore della Cassa pensioni e la ritenuta effettuata a suo tempo in conto entrata dal tesoro. Le campagne di guerra, a cui l'interessato ebbe parte, saranno considerate agli effetti della pensione come altrettanti anni di servizio, senza oneri di riscatto a suo carico.

     Con decreto reale sarà provveduto a modificare la convenzione approvata con decreto luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1750, in conformità delle disposizioni del presente articolo.

     Agli inscritti alla Cassa pensioni sono estese dal 1° gennaio 1922 le disposizioni del regio decreto-legge 20 febbraio 1920, n. 219, per l'istituzione dell'opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e loro superstiti non aventi diritto a pensione.

     All'onere derivante dalle quote maggiori dei contributi e dei premi di riscatto posti a carico del Ministero dell'economia nazionale dal presente decreto, si provvederà con i fondi per il trattamento di riposo al personale delle scuole industriali e commerciali, depositati in conto corrente presso la Cassa dei depositi e prestiti. Il maggior onere, cui rimanesse da provvedere dopo esaurito tale fondo, potrà essere trasformato in dieci semestralità costanti anticipate, al saggio d'interesse dei mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti.

 

          Art. 37.

     Il trattamento di riposo da farsi al personale delle regie scuole, di cui all'articolo precedente, già inscritto presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, sarà non inferiore a quello assicurato al personale delle regie scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, giusta la legge 21 agosto 1921, n. 1754, e il regio decreto-legge 9 maggio 1920, n. 749, e le disposizioni dell'articolo precedente.

     Sarà all'uopo provveduto con decreto reale alla riforma della convenzione 22 ottobre 1905 fra il Ministero dell'economia nazionale e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

 

Capo VI

Disposizioni diverse e transitorie

 

          Art. 38.

     I Comuni che mantengono attualmente scuole complementari potranno ottenere la trasformazione di queste in scuole d'avviamento senza aumento del loro contributo e previi accordi fra il Ministero della pubblica istruzione e quello dell'economia nazionale.

 

          Art. 39.

     Il contributo dello Stato a favore del regio istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, è aumentato di lire 300.000 per mettere in condizione l'Istituto di contrarre per il completamento del suo edificio scolastico e per il suo arredamento, e per provvedere alla creazione nel detto istituto di una sezione edile.

 

          Art. 40.

     Il contributo annuo assegnato dal Ministero dell'economia nazionale alla regia scuola industriale di Torino è aumentato di lire 125.000 per provvedere col concorso degli Enti locali alla creazione di un regio istituto industriale, che assorbirà la sezione industriale del regio istituto tecnico e l'istituto comunale per le industrie chimiche.

 

          Art. 41.

     E’ istituito in Castellamare Adriatico, col concorso degli enti locali, una scuola industriale a cui il Ministero dell'economia nazionale assegna un contributo annuo complessivo di lire 75.000.

 

          Art. 42.

     Gli obblighi assunti dagli enti locali per il mantenimento delle regie scuole esistenti nelle nuove Province restano immutati anche se diversi da quelli indicati dagli artt. 10 e 11 del presente decreto.

     Con regio decreto sarà stabilito quali titoli di studio rilasciati nelle nuove Province, diversi da quelli indicati nel presente decreto, siano valevoli per l'ammissione alle scuole e istituti industriali di ogni grado.

 

          Art. 43.

     Le scuole complementari per apprendisti, esistenti nelle nuove Province, annesse a regie scuole industriali o sovvenzionate dallo Stato con un contributo annuo non inferiore ad un terzo della spesa occorrente per il loro mantenimento, sono riconosciute equipollenti alle scuole di cui all'art. 19.

     Fino alla emanazione del regolamento di cui al comma secondo dell'art. 20 sono applicabili in ordine alla frequenza di dette scuole le sanzioni previste dalle disposizioni attualmente vigenti nelle nuove Province. Restano immutati gli obblighi assunti da enti locali per il loro mantenimento.

 

          Art. 44.

     Per il riassetto e completamento della regia scuola industriale di Gorizia, la spesa a carico dello Stato per la detta regia scuola è aumentata di lire 150.000.

     La scuola di arti e mestieri di Zara è trasformata in regia scuola industriale, e il contributo dello Stato alla detta scuola è aumentato di lire 150.000.

 

          Art. 45.

     Allo scopo di assicurare il raggiungimento dei fini didattici assegnati agli istituti per il promovimento delle piccole industrie esistenti nelle nuove Province ed agli istituti di Venezia e di Roma, che perseguono finalità analoghe, è stanziata nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale una somma annua di lire 200.000, che sarà destinata a beneficio dei detti istituti, previo il loro riconoscimento come Enti morali, da farsi con decreto reale.

     Con lo stesso decreto sarà approvato lo statuto organico dei singoli istituti provvedendosi, ove necessario, anche alla fusione di uno o più di essi, e sarà determinato l'assegno a ciascuno spettante da parte dello Stato così sullo stanziamento complessivo di cui al paragrafo precedente come su quello già inscritto nel bilancio a favore di detti istituti.

     I direttori degli istituti di promovimento delle nuove Province sono equiparati, ad ogni effetto economico e giuridico, secondo quanto sarà stabilito nei rispettivi statuti organici, a direttori di regie scuole industriali o di regi istituti industriali.

     Alle nuove nomine di direttori di cui al comma precedente si provvederà con regio decreto in seguito ai risultati di pubblici concorsi.

 

          Art. 46.

     Per provvedere all'esecuzione del presente decreto, i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'insegnamento industriale saranno aumentati nella misura necessaria.

     A partire dall'esercizio 1923-1924 lo stanziamento del capitolo corrispondente a quello 38 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio corrente, sarà intanto aumentato di lire 1.000.000 indipendentemente dall'aumento derivante dall'inquadramento del personale nei nuovi gradi, che sarà ripartito fra gli enti contribuenti in proporzione dei rispettivi contributi. Lo stanziamento del capitolo corrispondente a quello 31 dello stesso stato di previsione sarà aumentato di lire 200.000.

 

          Art. 47.

     Sono abrogate tutte le disposizioni in vigore contrarie al presente decreto. Con regolamento da approvarsi con regio decreto saranno determinate le norme per la sua applicazione.


[1] Articoli abrogati dall'art. 12 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.

[2] Articoli abrogati dall'art. 12 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.

[3] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.

[4] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.

[5] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.

[6] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.

[7] Comma inserito dall'art. unico del D.P.R. 24 aprile 1948, n. 718.

[8] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.

[9] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.