| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 57. Istruzione | 
| Capitolo: | 57.2 istruzione artistica e musicale | 
| Data: | 02/05/1984 | 
| Numero: | 106 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Al primo comma dell'art. 1 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, concernente norme per l'ordinamento della istruzione musicale ed approvazione dei nuovi [...] | 
| Art. 2. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato, con proprio decreto, ad emanare norme relative al numero dei periodi della scuola di chitarra, alla loro durata, [...] | 
| Art. 3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.080 milioni in ragione d'anno, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 2601 [...] | 
§ 57.2.41 – L. 2 maggio 1984, n. 106.
Istituzione della scuola di chitarra presso i conservatori di musica.
(G.U. 5 maggio 1984, n. 123).
     Al primo comma dell'art. 1 del 
"16. Scuola di chitarra".
Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato, con proprio decreto, ad emanare norme relative al numero dei periodi della scuola di chitarra, alla loro durata, alle condizioni di età e di cultura richieste per l'ammissione, alla durata dei corsi complementari obbligatori, nonchè ai programmi di insegnamento e di esame.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.080 milioni in ragione d'anno, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 2601 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1984 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.