Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.2 istruzione artistica e musicale |
Data: | 06/08/1966 |
Numero: | 643 |
Sommario |
Art. 1. Il terzo e il settimo comma dell'art. 6, e l'art. 8 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, sono soppressi |
Art. 2. L'art 9 del citato decreto è sostituito dal seguente |
Art. 3. L'art. 10 è sostituito dal seguente |
§ 57.2.3a - Legge 6 agosto 1966, n. 643.
Modifiche al regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, concernente le norme per il pareggiamento degli Istituti musicali.
(G.U. 22 agosto 1966, n. 207).
Il terzo e il settimo comma dell'art. 6, e l'art. 8 del
L'art 9 del citato decreto è sostituito dal seguente:
"Ai direttori e agli insegnanti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati compete il trattamento economico stabilito per il personale direttivo e docente dei Conservatori di musica".
L'art. 10 è sostituito dal seguente:
"Lo svolgimento della carriera dei direttori e degli insegnanti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati è corrispondente a quello stabilito per i direttori e gli insegnanti dei Conservatori di musica.
Al personale direttivo e docente incaricato si applicano le norme di legge stabilite per il corrispondente personale dei conservatori relative al trattamento economico e giuridico".