§ 57.1.77 - D.Lgs. 6 dicembre 2002, n. 287.
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:06/12/2002
Numero:287


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Art. 2.  Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Art. 3.  Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Art. 4.  Modifiche dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Art. 5.  Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Art. 6.  Disposizioni finali


§ 57.1.77 - D.Lgs. 6 dicembre 2002, n. 287.

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

(G.U. 30 dicembre 2002, n. 304)

 

 

     Art. 1. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

     1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 3 (Disposizioni generali). - 1. Nei Ministeri costituiscono strutture di primo livello, alternativamente:

     a) i dipartimenti;

     b) le direzioni generali.

     2. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da dipartimenti non può essere istituita la figura del segretario generale. Nei Ministeri organizzati in dipartimenti l'ufficio del segretario generale, ove previsto da precedenti disposizioni di legge o regolamento, è soppresso. I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dipartimento con il regolamento di cui all'articolo 4.".

 

          Art. 2. Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

     1. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

     "Art. 6 (Il segretario generale). - 1. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali può essere istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.".

 

          Art. 3. Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

     1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:

     a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;

     b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

     c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;

     d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

     e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.".

 

          Art. 4. Modifiche dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

     1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituto dal seguente:

     "Art. 36 (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro). - 1. Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è attribuita la titolarità dei poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché la titolarità del potere di vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione dell'ICRAM.".

 

          Art. 5. Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

     1. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Il Ministero si articola in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.".

 

          Art. 6. Disposizioni finali

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.