§ 16.4.7 - L. 16 ottobre 1973, n. 676.
Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima.


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.4 sovvenzioni e agevolazioni
Data:16/10/1973
Numero:676


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di provvedere alla concessione dei contributi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479, è autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo [...]
Art. 2.      Le lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479, sono sostituite dalla seguente:
Art. 3.      I contributi di cui all'art. 1 della presente legge sono destinati fino al massimo del 30 per cento dell'intero ammontare, per opere e acquisti di cui alle lettere a), c) e d) dell'art. 2 della [...]
Art. 4.      Ai fini della vigilanza sull'utilizzazione dei contributi per gli scopi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479, spetta all'Amministrazione della marina mercantile il diritto di [...]
Art. 5.      Ad integrazione del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni, è autorizzato a carico del bilancio del [...]
Art. 6.      La lettera f) del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è sostituita dalla seguente:
Art. 7.      Con decorrenza dal 1° luglio 1973, i familiari dei marittimi imbarcati su natanti da pesca e assicurati contro le malattie, hanno diritto all'assistenza ospedaliera nella forma e nei limiti [...]
Art. 8.      Ad integrazione dell'indennità di malattia dovuta dalle Casse marittime Adriatica, Meridionale, Tirrena ai rispettivi assicurati imbarcati su natanti da pesca è corrisposto, dal 1° luglio 1973, [...]
Art. 9.      A decorrere dal 1° luglio 1973, lo Stato concorre alle spese per le provvidenze previste agli articoli 7 e 8 della presente legge con un contributo annuo di lire 1.500 milioni, da ripartirsi, [...]
Art. 10.      Gli assegni familiari spettano, ai sensi del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive [...]
Art. 11.      L'art. 17 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è sostituito con il seguente:
Art. 12.      All'onere di lire 500 milioni derivante dall'art. 1 della presente legge, relativo all'anno finanziario 1972, si provvede a carico del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del [...]


§ 16.4.7 - L. 16 ottobre 1973, n. 676.

Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima.

(G.U. 13 novembre 1973, n. 292).

 

Art. 1.

     Allo scopo di provvedere alla concessione dei contributi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479, è autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio 1972, di lire 700 milioni per l'esercizio 1973, di lire 800 milioni per l'esercizio 1974 e di lire 800 milioni per l'esercizio 1975.

     Le eventuali somme non impegnate nei singoli anni finanziari possono essere utilizzate negli esercizi successivi, ed in ciascun esercizio potrà essere impegnato lo stanziamento dell'esercizio successivo, cui sarà rinviata la liquidazione dei contributi eventualmente deliberati nell'esercizio precedente.

 

     Art. 2.

     Le lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479, sono sostituite dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     I contributi di cui all'art. 1 della presente legge sono destinati fino al massimo del 30 per cento dell'intero ammontare, per opere e acquisti di cui alle lettere a), c) e d) dell'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479, nel testo modificato dalla presente legge.

 

     Art. 4.

     Ai fini della vigilanza sull'utilizzazione dei contributi per gli scopi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479, spetta all'Amministrazione della marina mercantile il diritto di ispezionare in qualsiasi momento le imprese pescherecce beneficiarie, a scopo di controllo e di vigilanza sull'effettiva e proficua destinazione dei contributi stessi.

     Le imprese sono tenute a fornire ogni informazione ed a consentire lo svolgimento di ispezioni che siano ritenute necessarie per l'esercizio di tale controllo.

 

     Art. 5.

     Ad integrazione del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni, è autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire tremila milioni per l'esercizio 1973.

     Il termine del 31 dicembre 1983, previsto dall'art. 7 della legge 28 marzo 1968. n. 479, è prorogato al 31 dicembre 1988.

 

     Art. 6.

     La lettera f) del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     Con decorrenza dal 1° luglio 1973, i familiari dei marittimi imbarcati su natanti da pesca e assicurati contro le malattie, hanno diritto all'assistenza ospedaliera nella forma e nei limiti previsti dalle Casse marittime.

 

     Art. 8.

     Ad integrazione dell'indennità di malattia dovuta dalle Casse marittime Adriatica, Meridionale, Tirrena ai rispettivi assicurati imbarcati su natanti da pesca è corrisposto, dal 1° luglio 1973, col concorso finanziario dello Stato, un assegno in misura percentuale all'indennità predetta, entro il limite massimo di lire 2000 giornaliere.

     L'assegno integrativo è ridotto, con la stessa decorrenza e nella stessa misura dell'aumento che subisce l'indennità di malattia, per effetto di mutamenti alla retribuzione convenzionale alla quale è commisurato.

 

     Art. 9.

     A decorrere dal 1° luglio 1973, lo Stato concorre alle spese per le provvidenze previste agli articoli 7 e 8 della presente legge con un contributo annuo di lire 1.500 milioni, da ripartirsi, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tra la Cassa marittima Adriatica, la Cassa marittima Meridionale e la Cassa marittima Tirrena, in proporzione dei rispettivi oneri sostenuti per le provvidenze stesse.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può concedere, in conto, anticipazioni semestrali sulla base dei preventivi delle tre Casse regolarmente approvati.

 

     Art. 10.

     Gli assegni familiari spettano, ai sensi del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, ai caratisti di un natante, qualsiasi sia il loro numero, imbarcati sulla nave da loro stessi armata per la pesca e retribuiti alla stregua degli altri lavoratori imbarcati sulla stessa nave.

 

     Art. 11.

     L'art. 17 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     All'onere di lire 500 milioni derivante dall'art. 1 della presente legge, relativo all'anno finanziario 1972, si provvede a carico del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     All'onere complessivo di lire 4.450 milioni, derivante dagli articoli 1, 5 e 9 della presente legge, per l'anno finanziario 1973, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 del succitato stato di previsione della spesa per detto anno finanziario.

     All'onere derivante dall'art. 11 della presente legge si provvede con l'utilizzo delle somme disponibili, ai sensi dell'art. 21 della legge 28 marzo 1968, n. 479, sugli stanziamenti autorizzati con gli articoli 17 e 18 della legge medesima, rispettivamente per l'anno finanziario 1968 e per gli anni finanziari dal 1968 al 1972. A tal fine le dette disponibilità saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi iscritte ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.