Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 16. Caccia e pesca |
Capitolo: | 16.3 personale |
Data: | 30/12/1959 |
Numero: | 1232 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 17 della legge 13 marzo 1958, n. 250, è sostituito dal seguente |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 16.3.b - Legge 30 dicembre 1959, n. 1232.
Modifica dell'art. 17 della legge 13 marzo 1958, n. 250, concernente provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.
(G.U. 2 febbraio 1960, n. 27).
L'art. 17 della
"Le domande di riscatto di cui agli articoli 15 e 16 devono essere presentate all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il 31 dicembre 1960".
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.