§ 16.1.1b - Legge 21 luglio 1965, n. 923.
Abrogazione del divieto, per gli agenti di polizia giudiziaria, dell'esercizio della caccia, a modifica dell'art. 70 del testo unico delle leggi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.1 disciplina generale
Data:21/07/1965
Numero:923


Sommario
Art. unico.      L'art. 70 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, delle leggi sulla caccia è così modificato


§ 16.1.1b - Legge 21 luglio 1965, n. 923.

Abrogazione del divieto, per gli agenti di polizia giudiziaria, dell'esercizio della caccia, a modifica dell'art. 70 del testo unico delle leggi sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

(G.U. 3 agosto 1965, n. 193).

 

 

     Art. unico.

     L'art. 70 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, delle leggi sulla caccia è così modificato:

     Art. 70.- "Ai guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali e alle guardie giurate dipendenti da concessionari di bandite e riserve è vietata la caccia e l'uccellagione nelle località in cui esercitano la loro funzione.

     Essi possono di volta in volta essere autorizzati, dai Comitati o dai concessionari, a cacciare - nei periodi di apertura - determinate specie di selvaggina.

     Gli agenti di vigilanza, di cui all'art. 68 - escluse le guardie giurate volontarie - sono autorizzati all'uccisione e alla cattura degli animali nocivi in ogni epoca, e a tale scopo possono portare il fucile da caccia con munizione spezzata anche in tempo di divieto purchè siano muniti, in mancanza della normale licenza, dello speciale porto d'armi".