§ 16.1.6 - L. 12 luglio 1938, n. 1487.
Nuove norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce.


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.1 disciplina generale
Data:12/07/1938
Numero:1487


Sommario
Art. 1.      I Comuni litoranei nei quali la quantità annualmente sbarcata dei prodotti pescherecci superi in media le tonnellate 200 ed i Comuni nei quali il consumo annuo di tale prodotto superi in media [...]
Art. 2.      La vendita all'ingrosso dei prodotti della pesca, secondo le presenti norme, fatta eccezione, ove occorra, di quanto concerne la costruzione degli impianti e la istituzione dei servizi di cassa, [...]
Art. 3.      Nei Comuni dove è organizzato il mercato all'ingrosso del pesce debbono essere venduti nel mercato stesso i prodotti della pesca destinati al commercio ed al consumo locale, provenienti sia [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Alla disciplina del mercato presiede un direttore nominato dal Comune. Il direttore del mercato ha, altresì, facoltà di controllo circa la provvigione e le spese che i mandatari pongono a carico [...]
Art. 6.      Le vendite sono eseguite per lotti di specie omogenee col metodo dell'asta pubblica e partitamente per le merci dei singoli interessati.
Art. 7.      Coloro che intendono servirsi dell'opera di mandatari sono tenuti a darne notizia alla direzione del mercato, depositando il relativo mandato. A tali fini è sufficiente la presentazione di una [...]
Art. 8.      Il Comune è tenuto ad istituire il servizio di asta per mezzo di propri dipendenti (astatori), ai quali spetta in ogni caso assistere alle vendite da chiunque eseguite, accertarne i risultati ed [...]
Art. 9.      I prodotti della pesca destinati ai commercianti od ai mandatari per la vendita nel Comune debbono, in ogni caso, essere indirizzati al mercato ed ivi direttamente immessi. E' consentito [...]
Art. 10.      Per sopperire alle spese dei servizi di mercato può essere imposto il pagamento di un diritto di mercato non superiore all'1,25 per cento e di un diritto di asta non superiore all'1,25 per cento [...]
Art. 11. 
Art. 12.      A favore dell'istituto di credito che gestisce la cassa del mercato e che si rende quindi responsabile del pagamento dei prodotti venduti può essere imposto il pagamento di un diritto [...]
Art. 13.      I proventi che, a norma della presunta legge, derivano ai Comuni dai mercati del pesce debbono da essi essere esclusivamente commisurati a sostenere le spese di mercato, ed ove sia del caso, [...]
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16.      Nel caso di contravvenzione alle norme di regolamento di mercato l'autorità comunale, senza pregiudizio delle sanzioni stabilite dalle altre leggi può:
Art. 17.      All'atto dell'applicazione da parte dei Comuni delle norme della presente legge i commissionari decadono dai posti loro conferiti dalle rispettive autorità comunali.
Art. 18.      Per l'applicazione delle norme della presente legge è concesso il termine di mesi otto dalla data di pubblicazione della medesima nella Gazzetta ufficiale del regno. Entro il termine, peraltro, [...]
Art. 19.      Il governo del re è autorizzato a riunire e coordinare in un nuovo testo unico le presenti disposizioni legislative con quelle contenute nel testo unico delle leggi sulla pesca approvato con [...]


§ 16.1.6 - L. 12 luglio 1938, n. 1487.

Nuove norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce.

(G.U. 29 settembre 1938, n. 223).

 

Art. 1.

     I Comuni litoranei nei quali la quantità annualmente sbarcata dei prodotti pescherecci superi in media le tonnellate 200 ed i Comuni nei quali il consumo annuo di tale prodotto superi in media le tonnellate 50 hanno l'obbligo di organizzare i mercati all'ingrosso dei prodotti stessi e, ove occorra, di costruire i relativi impianti.

     Il prefetto può disporre deroghe all'obbligo di cui sopra relativamente ai Comuni situati presso importanti centri di consumo nei quali sia stato istituito il mercato all'ingrosso del pesce [1].

     Il giudizio sull'idoneità delle opere di cui sopra spetta al Ministro per l'interno, sentito l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, qualora il relativo importo superi i 300 milioni, e negli altri casi al prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità [2].

 

     Art. 2.

     La vendita all'ingrosso dei prodotti della pesca, secondo le presenti norme, fatta eccezione, ove occorra, di quanto concerne la costruzione degli impianti e la istituzione dei servizi di cassa, può essere organizzata anche nei centri litoranei rispetto ai quali non ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 1. In tali centri l'iniziativa di disciplinare le vendite all'ingrosso può essere presa, oltreché dai Comuni anche dalle locali organizzazioni dei produttori, in base ad accordi con l'autorità comunale.

 

     Art. 3.

     Nei Comuni dove è organizzato il mercato all'ingrosso del pesce debbono essere venduti nel mercato stesso i prodotti della pesca destinati al commercio ed al consumo locale, provenienti sia dalla pesca locale che da altri centri, salvo quanto è disposto nel comma seguente. Sono soggetti soltanto al controllo della direzione del mercato per gli accertamenti statistici e sanitari i prodotti della pesca destinati ad altri centri, quelli venduti alle ditte conserviere, quelli venduti con contratti di carattere continuativo e quelli direttamente venduti al dettaglio da parte dei produttori entro i limiti e con le modalità stabilite dai singoli regolamenti di mercato.

     Il prefetto può disporre, sentita la speciale Commissione di cui all'art. 15, deroghe circa l'obbligo della vendita nel mercato per particolari specie di prodotti ittici [3].

 

     Art. 4. [4]

     Ogni mercato all'ingrosso del pesce è disciplinato da un regolamento deliberato dal Consiglio comunale, udita la Commissione di cui art. 1 della legge 20 giugno 1935, n. 1279, e, previo parere della Commissione di cui all'art. 15, sottoposto alla approvazione della giunta provinciale amministrativa, la quale può suggerire al Comune le modifiche e le aggiunte idonee a garantire unicità di criteri nella disciplina dei mercati dei diversi Comuni della provincia.

     Il Ministro per la marina mercantile può, con suo decreto, emanare nella suddetta materia, in qualunque momento, direttive di carattere generale, obbligatorie a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150.

 

     Art. 5.

     Alla disciplina del mercato presiede un direttore nominato dal Comune. Il direttore del mercato ha, altresì, facoltà di controllo circa la provvigione e le spese che i mandatari pongono a carico dei proprietari della merce. Fra i servizi generali, che debbono essere organizzati dal mercato, s'intendono compresi quello di polizia, quello statistico, quello sanitario e il servizio delle informazioni. Le direzioni dei mercati stabiliranno un reciproco scambio di notizie sulle qualità e sui prezzi delle merci. Dei risultati delle vendite è redatto apposito bollettino da affiggere al pubblico.

 

     Art. 6.

     Le vendite sono eseguite per lotti di specie omogenee col metodo dell'asta pubblica e partitamente per le merci dei singoli interessati.

     Sono ammessi alle operazioni di vendita:

     a) i produttori;

     b) i commercianti in prodotti della pesca;

     c) i mandatari dei produttori e dei commercianti.

     Sono ammessi agli acquisti i commercianti in prodotti della pesca. I regolamenti dei singoli mercati potranno, peraltro, consentire che gli acquisti siano fatti anche da esercenti alberghi, da enti e da istituti.

     Prima della chiusura definitiva dell'asta il proprietario della merce od il mandatario ha facoltà di ritirare la merce, indicando se intenda presentare la merce stessa ad asta successiva, oppure avviarla ad altro centro. La direzione del mercato ha facoltà di richiedere che la qualità di produttore sia accertata con certificato della autorità marittima per la pesca in acque marine e dell'autorità prefettizia per la pesca nelle acque dolci e quella di commerciante con certificato del rispettivo consiglio provinciale delle corporazioni.

 

     Art. 7.

     Coloro che intendono servirsi dell'opera di mandatari sono tenuti a darne notizia alla direzione del mercato, depositando il relativo mandato. A tali fini è sufficiente la presentazione di una lettera dell'interessato con firma autenticata dal podestà, oppure di una lettera degli enti economici dei produttori. Le persone che hanno ricevuto il mandato conseguono, ove nulla osti, l'autorizzazione da parte del Comune ad esercitare la loro attività nel mercato. L'autorità comunale, udita la speciale commissione del mercato, ha facoltà di stabilire speciali requisiti per l'esercizio delle funzioni di mandatario, di determinare il limite massimo della provvigione spettante al medesimo e di fissare, ove necessario, il numero dei mandatari.

     I mandatari curano la presentazione delle merci e l'esecuzione delle vendite in nome e per conto di chi affida ad essi le merci stesse.

 

     Art. 8.

     Il Comune è tenuto ad istituire il servizio di asta per mezzo di propri dipendenti (astatori), ai quali spetta in ogni caso assistere alle vendite da chiunque eseguite, accertarne i risultati ed annotarli sui fogli d'asta. L'esecuzione dell'asta è di regola affidata a tali dipendenti del Comune; è, peraltro, consentito che l'asta sia eseguita dai produttori, o dai commercianti, o dai mandatari.

     I fogli d'asta sono intestati a nome del produttore o del commerciante proprietario della merce e recano, ricorrendone il caso, l'indicazione del mandatario. Il compenso da corrispondersi agli astatori può essere costituito, per una parte, da una quota del diritto di asta di cui all'art. 10.

 

     Art. 9.

     I prodotti della pesca destinati ai commercianti od ai mandatari per la vendita nel Comune debbono, in ogni caso, essere indirizzati al mercato ed ivi direttamente immessi. E' consentito indirizzare i prodotti della pesca alla direzione del mercato all'ingrosso del pesce senza designare l'incaricato della vendita. Tali prodotti sono dalla direzione del mercato venduti per mezzo dell'opera degli astatori.

 

     Art. 10.

     Per sopperire alle spese dei servizi di mercato può essere imposto il pagamento di un diritto di mercato non superiore all'1,25 per cento e di un diritto di asta non superiore all'1,25 per cento sull'importo delle vendite. Relativamente alle merci per le quali la direzione del mercato esercita soltanto i controlli statistici e sanitari ai sensi dell'art. 3 può essere imposto soltanto il pagamento di un diritto in misura non superiore a lire 0,50 il quintale. Da quest'ultimo diritto sono esentate le merci vendute alle ditte conserviere con contratti di carattere continuativo.

 

     Art. 11. [5]

     Il diritto di mercato può essere elevato dell'uno per cento a favore dei Comuni che debbano provvedere alla costruzione ed alla trasformazione dell'edificio e degli impianti del mercato, limitatamente al periodo necessario per l'ammortamento delle spese stesse, secondo un piano di ammortamento da sottoporsi al parere della Commissione consultiva del mercato e da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa.

 

     Art. 12.

     A favore dell'istituto di credito che gestisce la cassa del mercato e che si rende quindi responsabile del pagamento dei prodotti venduti può essere imposto il pagamento di un diritto corrispondente ai relativi oneri e non superiore all'1,25 per cento sull'importo delle vendite.

     Le rimesse di denaro costituenti importo delle vendite, al netto delle ritenute, sono direttamente fatte dall'istituto che gestisce la cassa ai proprietari dei prodotti venduti.

 

     Art. 13.

     I proventi che, a norma della presunta legge, derivano ai Comuni dai mercati del pesce debbono da essi essere esclusivamente commisurati a sostenere le spese di mercato, ed ove sia del caso, all'ammortamento dei relativi impianti.

     A tal fine la gestione amministrativa del mercato farà, in ogni caso, oggetto di una propria contabilità.

 

     Art. 14. [6]

     I servizi generali di mercato, ove il Comune non intenda gestirli direttamente, possono essere dati in concessione, preferibilmente ad enti cooperativi di produttori. Tale concessione non può effettuarsi per i servizi concernenti la direzione del mercato, la polizia, il servizio sanitario ed il servizio degli astatori. Non possono essere oggetto di concessione neanche il servizio statistico e il frigorifero, a meno che non intervenga particolare autorizzazione del prefetto.

     La concessione dei servizi del mercato non può dar luogo ad alcun aumento dei diritti di cui agli artt. 10 e 11 della presente legge.

     Sulle deliberazioni relative alla concessione dei servizi di mercato, prima che le medesime siano sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, deve essere sentito il parere della Commissione di cui all'art. 15 della presente legge e della competente Capitaneria di porto.

     Per le convenzioni concernenti i mercati situati su zone di pertinenza del demanio marittimo, occorre altresì l'autorizzazione della competente Capitaneria di porto.

     Il prefetto trasmette copia delle convenzioni stipulate in esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, dopo che siano state rese esecutive, al Ministro per la marina mercantile, il quale, udito il Consiglio di Stato, può annullarle in tutto o in parte, in quanto siano contrarie alle leggi ed ai regolamenti.

 

     Art. 15. [7]

     E' istituita presso ogni prefettura una Commissione col compito di dar parere sugli argomenti riguardanti l'ordinamento dei mercati all'ingrosso del pesce.

     La Commissione è costituita con decreto del prefetto ed è da lui presieduta.

     Di essa in ogni caso devono far parte di diritto un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, il comandante del porto o un suo delegato, un rappresentante della Camera di commercio, un sindaco della Provincia, il medico provinciale ed il veterinario provinciale.

 

     Art. 16.

     Nel caso di contravvenzione alle norme di regolamento di mercato l'autorità comunale, senza pregiudizio delle sanzioni stabilite dalle altre leggi può:

     a) inibire, temporaneamente o permanentemente, l'ingresso di chicchessia nei mercati;

     b) sospendere dalle funzioni gli astatori e revocare la loro nomina;

     c) applicare una penale fino a lire 1000.

     Contro il provvedimento emanato dall'autorità comunale ai termini del presente articolo è ammesso ricorso gerarchico al prefetto della Provincia entro un mese dalla notificazione del provvedimento stesso. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

 

     Art. 17.

     All'atto dell'applicazione da parte dei Comuni delle norme della presente legge i commissionari decadono dai posti loro conferiti dalle rispettive autorità comunali.

     Ove sorga la necessità, da parte dei rispettivi Comuni, di limitare il numero dei mandatari, dovrà darsi la preferenza a chi abbia conseguito maggior numero di mandati e per maggiore entità di merci; a parità di condizioni la preferenza sarà data a chi abbia svolto una maggiore attività nel campo del collocamento dei prodotti della pesca.

 

     Art. 18.

     Per l'applicazione delle norme della presente legge è concesso il termine di mesi otto dalla data di pubblicazione della medesima nella Gazzetta ufficiale del regno. Entro il termine, peraltro, di mesi quattro da quest'ultima data i comuni sono tenuti a deliberare le modificazioni, eventualmente occorrenti, alle norme dei rispettivi ordinamenti di mercato. Rimangono in vigore fino allo scadere dei medesimi i rapporti contrattuali eventualmente esistenti alla data della pubblicazione della presente legge fra i comuni e le persone preposte alla direzione dei mercati all'ingrosso del pesce.

     Sono abrogati gli artt. 72 e seguenti fino all'art. 82 compreso, nonché l'art. 84 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e gli artt. 1, 2 e 3 della legge 13 aprile 1933, n. 397.

 

     Art. 19.

     Il governo del re è autorizzato a riunire e coordinare in un nuovo testo unico le presenti disposizioni legislative con quelle contenute nel testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e nei provvedimenti successivamente emanati riguardanti materia in esso disciplinata.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 3 maggio 1955, n. 449.

[2] Comma così sostituito dall'art. 30 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 3 maggio 1955, n. 449.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 3 maggio 1955, n. 449.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 3 maggio 1955, n. 449.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 3 maggio 1955, n. 449.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 3 maggio 1955, n. 449.