§ 16.1.5 - R.D.L. 27 febbraio 1936, n. 799.
Razionale esercizio dei diritti esclusivi di pesca nelle acque interne.


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.1 disciplina generale
Data:27/02/1936
Numero:799


Sommario
Art. 1.      Il razionale esercizio della pesca, e, nei casi in cui ciò sia necessario a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la esecuzione di opere di miglioramento delle rispettive [...]
Art. 2.      I proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui al precedente articolo, sono tenuti a comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attraverso il tramite del Regio stabilimento [...]
Art. 3.      L'esecuzione delle opere, come sopra approvate, costituisce un obbligo da parte dei proprietari dei diritti esclusivi di pesca. Per gli accertamenti circa le operazioni ittiogeniche disposte nel [...]
Art. 4.      Ai proprietari di diritti esclusivi di pesca è fatto obbligo di apporre, entro sei mesi dalla data del presente provvedimento, cartelli indicatori della zona di pesca riservata con le modalità [...]
Art. 5.      Ai proprietari di diritti esclusivi di pesca riguardanti zone facenti parte di maggiori superfici acquee, sulle quali la pesca è esercitata in forma pubblica, potrà dal Ministero [...]
Art. 6.      Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di fare eseguire ispezioni ed accertamenti circa l'esercizio della pesca nelle zone di diritto esclusivo. A tale fine, e per l'esecuzione [...]
Art. 7.      Le norme del presente decreto non sono applicabili ai diritti di pesca spettanti al Demanio dello Stato.
Art. 8.      La inosservanza delle norme del presente Regio decreto costituisce motivo per la dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle leggi sulla pesca sopra citato.


§ 16.1.5 - R.D.L. 27 febbraio 1936, n. 799. [1]

Razionale esercizio dei diritti esclusivi di pesca nelle acque interne.

(G.U. 3 maggio 1936, n. 111).

 

Art. 1.

     Il razionale esercizio della pesca, e, nei casi in cui ciò sia necessario a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la esecuzione di opere di miglioramento delle rispettive acque, dal punto di vista ittico, costituiscono un obbligo per i proprietari di diritti esclusivi di pesca nelle acque pubbliche interne.

 

     Art. 2.

     I proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui al precedente articolo, sono tenuti a comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attraverso il tramite del Regio stabilimento ittiogenico della rispettiva zona, entro il mese di luglio di ciascun anno, il programma di pesca, e, ove necessario di opere ittiogeniche dirette ad aumentare la pescosità, da eseguire, fino al 30 giugno dell'anno successivo, nelle acque sulle quali si estende il diritto di pesca, e di fornire altresì notizie circa la produzione della pesca relativa all'anno precedente.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di stabilire deroghe all'obbligo di presentazione del programma di cui sopra relativamente ai diritti di pesca di minore importanza economica e di imporre modificazioni ed aggiunte ai programmi presentati.

     Dell'approvazione del programma e delle eventuali nuove prescrizioni è data notizia agli interessati entro il mese di settembre di ciascun anno.

     Per l'esecuzione delle opere dovranno essere osservate in ogni caso le norme vigenti per la polizia idraulica.

 

     Art. 3.

     L'esecuzione delle opere, come sopra approvate, costituisce un obbligo da parte dei proprietari dei diritti esclusivi di pesca. Per gli accertamenti circa le operazioni ittiogeniche disposte nel programma, deve essere dato avviso alla Direzione del Regio stabilimento ittiogenico, almeno 15 giorni prima della data in cui le medesime avranno luogo.

     Le suddette operazioni saranno comunque fatte constatare da regolare verbale redatto in duplice originale, firmato dal proprietario del diritto esclusivo di pesca e da due testimoni, e vistato da un pubblico ufficiale. Uno degli esemplari del verbale è inviato al Regio stabilimento ittiogenico.

 

     Art. 4.

     Ai proprietari di diritti esclusivi di pesca è fatto obbligo di apporre, entro sei mesi dalla data del presente provvedimento, cartelli indicatori della zona di pesca riservata con le modalità da stabilire dal Regio stabilimento ittiogenico, udito il parere del locale Ufficio del Genio civile, e di mantenere costantemente in buone condizioni i cartelli stessi. Qualora all'apposizione dei cartelli fosse già stato provveduto anche in base a precedenti provvedimenti amministrativi, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà far luogo ad una revisione della materia nel modo sopra indicato.

 

     Art. 5.

     Ai proprietari di diritti esclusivi di pesca riguardanti zone facenti parte di maggiori superfici acquee, sulle quali la pesca è esercitata in forma pubblica, potrà dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste essere imposto il concorso nelle spese per opere ittiogeniche e di vigilanza compiute dai Consorzi per la tutela della pesca nelle acque stesse, in quote proporzionali all'ampiezza delle zone soggette al diritto esclusivo.

 

     Art. 6.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di fare eseguire ispezioni ed accertamenti circa l'esercizio della pesca nelle zone di diritto esclusivo. A tale fine, e per l'esecuzione di eventuali opere ittiogeniche, il proprietario di diritto esclusivo di pesca è tenuto a concorrere con il necessario personale e con le barche e gli attrezzi occorrenti.

 

     Art. 7.

     Le norme del presente decreto non sono applicabili ai diritti di pesca spettanti al Demanio dello Stato.

 

     Art. 8.

     La inosservanza delle norme del presente Regio decreto costituisce motivo per la dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle leggi sulla pesca sopra citato.

 

 


[1] Convertito in legge dalla L. 18 gennaio 1937, n. 314. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.