Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.6 rifiuti |
Data: | 04/08/1998 |
Numero: | 372 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il catasto dei rifiuti è organizzato in una sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e in sezioni regionali o delle province [...] |
Art. 2. 1. La base informativa del Catasto dei rifiuti è attuata e aggiornata con periodicità tipicamente pari all'annualità, attraverso |
Art. 3. 1. Il catasto dei rifiuti è supportato da strumenti di tipo informatico interconnessi su rete nazionale ed è articolato in banche dati, di cui una anagrafica denominata «banca dati delle [...] |
Art. 4. 1. Per la gestione delle banche dati e la loro distribuzione su rete nazionale, l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e le Agenzie regionali e delle province autonome per la [...] |
Art. 5. 1. Le Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) comunicano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) ulteriori elaborazioni [...] |
Art. 6. 1. Il diritto di accesso alle informazioni contenute nelle «banche dati delle dichiarazioni» e in quella statistica predisposta ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, previsto dal decreto [...] |
Art. 7. 1. Ai fini della compilazione del Modello unico di dichiarazione (MUD) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, deve essere utilizzato il manuale di transcodifica allegato al presente decreto |
§ 56.6.44 - D.M. 4 agosto 1998, n. 372. [1]
Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti.
(G.U. 28 ottobre 1998, n. 252, S.O.).
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Vista la
"Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";
Considerato che ai sensi della citata
a) "nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali";
b) "nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale";
c) "nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'istituto statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), nonche' con le organizzazione internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale";
Vista la
Visto il
Visto in particolare l'articolo 11, del
Considerato che ai sensi del comma 5 del predetto articolo 11, del
Visto l'accordo di programma stipulato in data 24 gennaio 1997 tra l'ANPA e l'UNIONCAMERE;
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla nota del 29 luglio 1998 numero prot. UL/98/14957;
ADOTTA
il presente regolamento:
1. Il catasto dei rifiuti è organizzato in una sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e in sezioni regionali o delle province autonome presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA). Ove tali strutture non siano state ancora costituite, nelle more dell'istituzione delle strutture stesse, in via transitoria le sezioni regionali sono istituite presso la regione.
1. La base informativa del Catasto dei rifiuti è attuata e aggiornata con periodicità tipicamente pari all'annualità, attraverso:
a) i dati relativi alle quantità ed alle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti, comunicati con le modalità previste dalla
b) i dati relativi alle autorizzazioni regionali e alla iscrizione di cui agli articoli 27, 28, 30, 31, 32 e 33, del
c) ulteriori dati assunti o elaborati di cui l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) disporrà attraverso la propria attività di gestione dell'informazione di interesse ambientale.
2. L'Agenzia nazionale per protezione dell'ambiente (ANPA) stabilisce in collaborazione con le regioni le elaborazioni da effettuarsi sui dati relativi alle dichiarazioni di cui al Modello unico di dichiarazione (MUD) previsto dalla
3. Le sezioni regionali e provinciali e delle province autonome del catasto provvedono, sulla base delle modalità stabilite al comma 2, all'elaborazione dei dati di cui al comma 1, lettera a), e alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale.
4. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) elabora i dati, di cui al comma 1, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio, e ne assicura la trasmissione ai soggetti competenti, anche ai fini di attività di pianificazione e controllo, nonché la pubblicità.
1. Il catasto dei rifiuti è supportato da strumenti di tipo informatico interconnessi su rete nazionale ed è articolato in banche dati, di cui una anagrafica denominata «banca dati delle dichiarazioni», contiene le dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati di cui all'articolo 11, del
1. Per la gestione delle banche dati e la loro distribuzione su rete nazionale, l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e le Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) utilizzano la rete del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA) e del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e possono avvalersi, sulla base dell'accordo di programma di cui all'articolo 1, sesto comma, della
1. Le Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) comunicano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) ulteriori elaborazioni statistiche da loro prodotte autonomamente ai sensi dell'articolo 1, della
1. Il diritto di accesso alle informazioni contenute nelle «banche dati delle dichiarazioni» e in quella statistica predisposta ai sensi della
1. Ai fini della compilazione del Modello unico di dichiarazione (MUD) di cui alla
Manuale di transcodifica
(Omissis)
[1] Abrogato dall'art. 6 del D.M. 2 maggio 2006..