§ 56.6.44 - D.M. 4 agosto 1998, n. 372.
Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:04/08/1998
Numero:372


Sommario
Art. 1.      1. Il catasto dei rifiuti è organizzato in una sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e in sezioni regionali o delle province [...]
Art. 2.      1. La base informativa del Catasto dei rifiuti è attuata e aggiornata con periodicità tipicamente pari all'annualità, attraverso
Art. 3.      1. Il catasto dei rifiuti è supportato da strumenti di tipo informatico interconnessi su rete nazionale ed è articolato in banche dati, di cui una anagrafica denominata «banca dati delle [...]
Art. 4.      1. Per la gestione delle banche dati e la loro distribuzione su rete nazionale, l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e le Agenzie regionali e delle province autonome per la [...]
Art. 5.      1. Le Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) comunicano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) ulteriori elaborazioni [...]
Art. 6.      1. Il diritto di accesso alle informazioni contenute nelle «banche dati delle dichiarazioni» e in quella statistica predisposta ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, previsto dal decreto [...]
Art. 7.      1. Ai fini della compilazione del Modello unico di dichiarazione (MUD) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, deve essere utilizzato il manuale di transcodifica allegato al presente decreto


§ 56.6.44 - D.M. 4 agosto 1998, n. 372. [1]

Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti.

(G.U. 28 ottobre 1998, n. 252, S.O.).

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

 

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, di conversione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante:

"Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";

Considerato che ai sensi della citata legge 21 gennaio 1964, n. 61, le attivita' tecnico-scientifiche dell'ANPA consistono, tra l'altro:

a) "nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali";

b) "nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale";

c) "nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'istituto statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), nonche' con le organizzazione internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale";

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di eco gestione e di audit ambientale;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

Visto in particolare l'articolo 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina la riorganizzazione del catasto dei rifiuti istituito dal decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, recante disposizioni urgenti in materia di smalti mento dei rifiuti industriali;

Considerato che ai sensi del comma 5 del predetto articolo 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantita' dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonche' gli impianti di recupero e di smalti mento in esercizio, e ne assicura la pubblicita';

Visto l'accordo di programma stipulato in data 24 gennaio 1997 tra l'ANPA e l'UNIONCAMERE;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla nota del 29 luglio 1998 numero prot. UL/98/14957;

 

ADOTTA

il presente regolamento:

 

Art. 1.

     1. Il catasto dei rifiuti è organizzato in una sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e in sezioni regionali o delle province autonome presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA). Ove tali strutture non siano state ancora costituite, nelle more dell'istituzione delle strutture stesse, in via transitoria le sezioni regionali sono istituite presso la regione.

 

     Art. 2.

     1. La base informativa del Catasto dei rifiuti è attuata e aggiornata con periodicità tipicamente pari all'annualità, attraverso:

     a) i dati relativi alle quantità ed alle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti, comunicati con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

     b) i dati relativi alle autorizzazioni regionali e alla iscrizione di cui agli articoli 27, 28, 30, 31, 32 e 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, trasmessi alla sezione nazionale ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 61;

     c) ulteriori dati assunti o elaborati di cui l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) disporrà attraverso la propria attività di gestione dell'informazione di interesse ambientale.

     2. L'Agenzia nazionale per protezione dell'ambiente (ANPA) stabilisce in collaborazione con le regioni le elaborazioni da effettuarsi sui dati relativi alle dichiarazioni di cui al Modello unico di dichiarazione (MUD) previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, i diversi livelli di elaborazione, le modalità per la validazione dei dati, nonché il modello per l'acquisizione dei dati di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo.

     3. Le sezioni regionali e provinciali e delle province autonome del catasto provvedono, sulla base delle modalità stabilite al comma 2, all'elaborazione dei dati di cui al comma 1, lettera a), e alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale.

     4. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) elabora i dati, di cui al comma 1, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio, e ne assicura la trasmissione ai soggetti competenti, anche ai fini di attività di pianificazione e controllo, nonché la pubblicità.

 

     Art. 3.

     1. Il catasto dei rifiuti è supportato da strumenti di tipo informatico interconnessi su rete nazionale ed è articolato in banche dati, di cui una anagrafica denominata «banca dati delle dichiarazioni», contiene le dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

 

     Art. 4.

     1. Per la gestione delle banche dati e la loro distribuzione su rete nazionale, l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e le Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) utilizzano la rete del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA) e del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e possono avvalersi, sulla base dell'accordo di programma di cui all'articolo 1, sesto comma, della legge 21 gennaio 1994, n. 61, della rete telematica delle camere di commercio.

 

     Art. 5.

     1. Le Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) comunicano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) ulteriori elaborazioni statistiche da loro prodotte autonomamente ai sensi dell'articolo 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61.

 

     Art. 6.

     1. Il diritto di accesso alle informazioni contenute nelle «banche dati delle dichiarazioni» e in quella statistica predisposta ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, di attuazione della direttiva 90/313/CE, si esercita nei confronti delle regioni, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) e delle camere di commercio, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4.

 

     Art. 7.

     1. Ai fini della compilazione del Modello unico di dichiarazione (MUD) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, deve essere utilizzato il manuale di transcodifica allegato al presente decreto.

 

 

     Manuale di transcodifica

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 6 del D.M. 2 maggio 2006..