§ 56.1.23 - D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.
Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.1 inquinamento acustico
Data:16/04/1999
Numero:215


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Limiti del livello di pressione sonora.
Art. 3.  Obblighi dei gestori.
Art. 4.  Impianti inidonei a superare i limiti consentiti.
Art. 5.  Impianti potenzialmente idonei a superare i limiti consentiti.
Art. 6.  Interventi di adeguamento degli impianti.
Art. 7.  Campagne di informazione.
Art. 8.  Abrogazioni.


§ 56.1.23 - D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.

(G.U. 2 luglio 1999, n. 153).

 

 

Art. 1. Campo di applicazione.

     1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonchè nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.

     2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, autorizzate secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g) e dall'art. 6, comma 1, lettera h), della legge n. 447 del 1995.

 

     Art. 2. Limiti del livello di pressione sonora.

     1. Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", all'interno dei luoghi indicati all'articolo 1, comma 1, i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura L[ASmax] e L[Acq] [1], definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1998, sono i seguenti:

     a) 105 dB (A) L[ASmax] [1], a decorrere dal 1 giugno 1999, limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, e da sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti gli altri pubblici esercizi;

     b) 103 dB (A) L[ASmax] [1], a decorrere da dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;

     c) 102 dB (A) L[ASmax] [1] a decorrere da ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;

     d) 95 dB (A) L[Acq] [1] a decorrere dal 1 giugno 1999, limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, e da sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti gli altri pubblici esercizi.

     2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico.

 

     Art. 3. Obblighi dei gestori.

     1. Il gestore di uno dei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, verifica i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti, secondo le modalità indicate negli articoli 4, 5 e 6.

     2. Il gestore effettua le verifiche di cui al comma 1 anche dopo ogni modifica o riparazione dell'impianto elettroacustico.

     3. Il soggetto, diverso dal gestore, il quale utilizza autonomamente gli impianti, in base ad un titolo di godimento che non comporta la costituzione di rapporti di subordinazione o di collaborazione continuata o coordinata, risponde, in solido con il gestore, della violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento.

 

     Art. 4. Impianti inidonei a superare i limiti consentiti.

     1. I soggetti indicati all'articolo 3, verificano se l'impianto elettroacustico ha caratteristiche tecniche idonee a determinare, potenzialmente, il superamento dei limiti di cui all'articolo 2, avvalendosi di un tecnico competente in acustica, secondo la previsione dell'articolo 2, commi 6, 7, 8 e 9, della legge n. 447 del 1995, il quale redige una relazione indicante:

     a) l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello e numero di serie), corredato dall'impostazione delle regolazioni dell'impianto elettroacustico utilizzate per la sonorizzazione del locale (da effettuare mediante rumore rosa);

     b) l'impostazione dell'impianto elettroacustico corrispondente alla massima emissione sonora senza distorsioni o altre anomalie di funzionamento;

     c) l'elenco della strumentazione utilizzata per il rilievo del livello L[Acq] [1], conforme alle specifiche di cui alla classe "1" delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994;

     d) il valore del livello L[Acq] [1], rilevato in assenza di pubblico, misurato per almeno sessanta secondi, in corrispondenza della posizione in cui assume il valore massimo, all'interno dell'area accessibile al pubblico, ad una altezza dal pavimento di 1,6 pm 0,1 metri;

     e) la planimetria del locale, con l'indicazione della zona di libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e i punti del rilievo del livello L[Acq] [1].

     2. All'esito della verifica, qualora risulti che l'impianto elettroacustico non è in grado di superare il limite fissato per il livello L[Acq] [1], il gestore del locale, o il soggetto di cui all'articolo 3, comma 3, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato dalla relazione del tecnico competente, è conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, alle autorità di controllo.

 

     Art. 5. Impianti potenzialmente idonei a superare i limiti consentiti.

     1. Nell'ipotesi in cui, all'esito della verifica di cui all'articolo 4, risulta che, per le sue caratteristiche tecniche, l'impianto elettroacustico è in grado di superare i limiti di cui all'articolo 2, il tecnico competente effettua un nuovo accertamento, nelle condizioni di esercizio più ricorrenti del locale, tenendo conto del numero delle persone mediamente presenti, del tipo di emissione sonora più frequente e delle abituali impostazioni dell'impianto.

     2. L'accertamento di cui al comma 1 è svolto secondo le modalità indicate nell'allegato A.

     3. Il tecnico competente redige una relazione nella quale espone i risultati dell'accertamento ed indica:

     a) l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello e numero di serie);

     b) il segnale sonoro e l'impostazione delle regolazioni utilizzate per la sonorizzazione del locale;

     c) il numero delle persone presenti nel locale durante la verifica, espresso in percentuale rispetto alla massima capienza;

     d) l'elenco della strumentazione utilizzata per il controllo, conforme alle specifiche di cui alla classe "1" delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994;

     e) i valori del livello L[ASmax] [1], dei livelli equivalenti parziali L[Acq.i] [1], (con indicazione, per ciascuno di essi del corrispondente tempo di misura t i del livello L[Acq] [1] complessivo e della corrispondente durata, come definiti nell'allegato A);

     f) la planimetria del locale, con l'indicazione della zona di libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e i punti di rilievo dei livelli L[Acq.i] e L[ASmax].

     4. All'esito del secondo accertamento, qualora risulti che i valori accertati rispettano i prescritti limiti, il gestore del locale, o il soggetto di cui all'articolo 3, comma 3, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato dalla relazione del tecnico competente, è conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, alle autorità di controllo.

 

     Art. 6. Interventi di adeguamento degli impianti.

     1. All'esito del secondo accertamento, disciplinato dall'articolo 5, qualora risulti che i valori accertati sono superiori ai prescritti limiti indicati all'articolo 2, comma 1, il gestore del locale attua tutti gli interventi indicati dal tecnico competente necessari perchè non sia in alcun modo possibile il superamento dei limiti prescritti, dotando in ogni caso gli strumenti e le apparecchiature eventualmente utilizzati di meccanismi che impediscano la manomissione.

     2. Il tecnico competente procede al collaudo degli interventi realizzati e alla verifica dell'impianto nelle più ricorrenti condizioni di esercizio, secondo le modalità descritte all'articolo 5.

 

     Art. 7. Campagne di informazione.

     1. I Ministeri dell'ambiente e della sanità, secondo modalità concordate con le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, svolgono apposite campagne di informazione e di sensibilizzazione finalizzate all'attuazione delle norme del presente regolamento e dei principi contenuti nella legge n. 447 del 1995.

 

     Art. 8. Abrogazioni.

     1. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 1997.

 

 

ALLEGATO A

 

     L'accertamento del tecnico competente si svolge secondo i criteri di cui all'art. 5 e le seguenti specifiche:

     a) rilievo per almeno tre minuti del livello L[ASmax] in corrispondenza della posizione in cui assume il valore massimo, con esclusione del rumore antropico e di quello di origine diversa dall'impianto elettroacustico, all'interno dell'area accessibile al pubblico, ad un'altezza dal pavimento di 1,6 ± 0,1 metri;

     b) rilievo ad un'altezza dal pavimento di 1,6 ± 0,1 metri dei livelli parziali L[Acq] in N posizioni omogeneamente distribuite nell'area accessibile al pubblico, per una durata di almeno 1 minuto in ciascuna posizione e comunque rapportata ai tempi di misura delle altre posizioni, in modo da risultare rappresentativa della complessiva esposizione al pubblico;

     c) il livello L[Acq] complessivo e la corrispondente durata T pari a:

 

1   N

L[Acq] = 10 * log [---  _ t[i] * 10^(LAcq,i/10)]

T   i=l

N

dove T = _ t[i], t[i]

i=l

è il tempo di misura pari alla somma degli i-esimi tempi t[i] utilizzati

nelle N posizioni per determinare i corrispondenti i-esimi livelli

L[Acq,i].

 

 


[1] Le espressioni tra parentesi quadre vanno intese a pedice di L.

[1] Le espressioni tra parentesi quadre vanno intese a pedice di L.

[1] Le espressioni tra parentesi quadre vanno intese a pedice di L.

[1] Le espressioni tra parentesi quadre vanno intese a pedice di L.

[1] Le espressioni tra parentesi quadre vanno intese a pedice di L.

[1] Le espressioni tra parentesi quadre vanno intese a pedice di L.

[1] Le espressioni tra parentesi quadre vanno intese a pedice di L.

[1] Le espressioni tra parentesi quadre vanno intese a pedice di L.

[1] Le espressioni tra parentesi quadre vanno intese a pedice di L.

[1] Le espressioni tra parentesi quadre vanno intese a pedice di L.

[1] Le espressioni tra parentesi quadre vanno intese a pedice di L.

[1] Le espressioni tra parentesi quadre vanno intese a pedice di L.