§ 56.1.21 - D.M. 26 giugno 1998, n. 308.
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/27/CE in materia di limitazione del rumore prodotto da escavatori idraulici, a funi, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.1 inquinamento acustico
Data:26/06/1998
Numero:308


Sommario
Art. 1.      1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, le parole "certificazione CEE" sono sostituite, in tutto il testo, dalle seguenti: "attestati di certificazione CE".
Art. 2.      1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, sono aggiunte, in fine, dopo la parola "pubblici" le seguenti parole: ", a condizione che la loro potenza installata [...]
Art. 3.      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
Art. 4.      1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, dopo l'allegato VI sono aggiunti seguenti allegati:
Art. 5.      1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 56.1.21 - D.M. 26 giugno 1998, n. 308. [1]

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/27/CE in materia di limitazione del rumore prodotto da escavatori idraulici, a funi, apripista e pale caricatrici.

(G.U. 26 agosto 1998, n. 198).

 

Art. 1.

     1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, le parole "certificazione CEE" sono sostituite, in tutto il testo, dalle seguenti: "attestati di certificazione CE".

 

     Art. 2.

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, sono aggiunte, in fine, dopo la parola "pubblici" le seguenti parole: ", a condizione che la loro potenza installata sia inferiore a 500 Kw".

 

     Art. 3.

     1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis);

     c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, dopo l'allegato VI sono aggiunti seguenti allegati:

     (Omissis)

 

     Art. 5.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 


[1] Adottato dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.