Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali |
Data: | 31/01/1983 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Al fine di coordinare la ristrutturazione del settore siderurgico nazionale nel quadro della ristrutturazione del settore siderurgico della Comunità economica europea, [...] |
Art. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite la direzione generale della produzione industriale, la quale si avvale anche degli organi [...] |
Art. 3. Le imprese siderurgiche che violino le disposizioni del presente decreto, salva l'applicazione di altre sanzioni e salva la revoca della concessione del contributo [...] |
Art. 4. Il termine di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è differito al 31 dicembre 1983 |
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 55.2.11 – D.L. 31 gennaio 1983, n. 19. [1]
Norme sul regime autorizzatorio per gli investimenti comportanti aumento delle capacità produttive delle imprese siderurgiche e disposizioni integrative e modificative dell'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
(G.U. 31 gennaio 1983, n. 29).
Al fine di coordinare la ristrutturazione del settore siderurgico nazionale nel quadro della ristrutturazione del settore siderurgico della Comunità economica europea, le imprese operanti nei settori oggetto degli interventi previsti dall'art. 20 della
Per inizio degli investimenti si intende l'inizio della esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla data di emissione dell'ordine.
Sulle domande di autorizzazione provvede il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del comitato tecnico di cui al sesto comma dell'art. 20 della
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite la direzione generale della produzione industriale, la quale si avvale anche degli organi periferici del medesimo Ministero, esercita i controlli atti ad assicurare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese siderurgiche.
Per lo svolgimento della funzione di cui al comma precedente, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può richiedere alle altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con esclusione dell'amministrazione delle dogane, nonchè agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale tecnico occorrente, fino ad un massimo di dieci unità, facendone indicazione nominativa. Le spese relative al detto personale restano a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza.
Per l'espletamento dei controlli presso le imprese il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi del Corpo della guardia di finanza che è tenuto ad eseguire i necessari accertamenti con i poteri e le modalità stabiliti dalle leggi vigenti per i propri compiti di istituto, nonchè della consulenza di periti merceologici di settore iscritti negli albi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Le imprese siderurgiche sono obbligate a mettere a disposizione degli organi di controllo ogni elemento utile all'accertamento.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa trimestralmente la commissione delle Comunità europee circa i controlli svolti, le irregolarità riscontrate e le sanzioni applicate.
Le imprese siderurgiche che violino le disposizioni del presente decreto, salva l'applicazione di altre sanzioni e salva la revoca della concessione del contributo eventualmente ottenuta ai sensi dell'art. 20 della
Le sanzioni amministrative sono irrogate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita una commissione nominata dallo stesso Ministro e composta da un Sottosegretario del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal direttore generale della produzione industriale e da cinque esperti.
Le imprese interessate possono far pervenire alla predetta commissione memorie difensive entro venti giorni dalla data di ricevimento dell'invito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a presentare le dette memorie.
Le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative sono devolute allo Stato.
Le spese conseguenti all'applicazione del presente decreto relative agli accertamenti - comprese quelle per indennità di missione, di rimborso delle spese di trasporto nonchè quelle peritali nella misura prevista dalle tariffe professionali - e al funzionamento della commissione di cui al precedente secondo comma sono poste a carico del fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale di cui all'art. 20 della
Il termine di cui al primo comma dell'art. 20 della
Le disposizioni di cui all'art. 20 della
Il contributo accordato alle imprese siderurgiche per la soppressione di impianti obsoleti sul piano tecnologico o marginali sul piano economico è assoggettato al regime tributario previsto dall'art. 55, ultimo comma, del
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. unico della
[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1987 dall'art. 3 del