Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.1 finanziamenti |
Data: | 21/06/1986 |
Numero: | 370 |
Sommario |
Art. unico. Alle imprese industriali italiane operanti nei settori manufatturiero ed estrattivo che realizzino nel territorio della Repubblica di Malta nuovi impianti o ampliamenti, [...] |
§ 55.1.54 - Legge 21 giugno 1986, n. 370.
Incentivi a favore delle imprese industriali italiane che realizzino investimenti nel territorio della Repubblica di Malta.
(G.U. 19 luglio 1986, n. 166)
Alle imprese industriali italiane operanti nei settori manufatturiero ed estrattivo che realizzino nel territorio della Repubblica di Malta nuovi impianti o ampliamenti, ammodernamenti e riconversioni di propri impianti esistenti possono essere concesse le seguenti agevolazioni:
a) contributi in conto capitale calcolati secondo i criteri di cui all'art. 10 della
b) mutui agevolati.
Sono ammesse alle agevolazioni di cui al comma precedente le spese da effettuarsi successivamente alla data di presentazione della domanda.
Le agevolazioni previste dal primo comma non possono superare complessivamente il 60 per cento del costo preventivo globale del progetto di investimento.
I mutui agevolati, per i quali non sono richieste garanzie, avranno una durata non superiore a dieci anni, comprensivi di tre anni di utilizzo e di preammortamento, e un tasso annuo di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento, determinato secondo i criteri di cui all'art. 20 del
Sulle domande di agevolazioni, da presentare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'istruttoria, delibera il Comitato interministeriale per la politica industriale su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui all'art. 4 della
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana con proprio decreto norme sui tempi, le procedure e le modalità di attuazione.
Le agevolazioni sono concesse con le disponibilità del "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale" di cui all'art. 3 della
Le spese per gli accertamenti istruttori sono a carico della riserva di cui all'art. 16 della