§ 54.1.13 - Del.CIPE 17 marzo 2000, n. 31.
Disposizioni transitorie in materia di programmazione negoziata e velocizzazione dei contratti d'area.


Settore:Normativa nazionale
Materia:54. Impresa
Capitolo:54.1 disciplina generale
Data:17/03/2000
Numero:31

§ 54.1.13 - Del.CIPE 17 marzo 2000, n. 31.

Disposizioni transitorie in materia di programmazione negoziata e velocizzazione dei contratti d'area.

(G.U. 31 maggio 2000, n. 125)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive integrazioni e modificazioni;

     Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488;

     Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527 e 31 luglio 1997, n. 319, attuativi della legge n. 488/1992 [1] ;

     Vista la propria delibera 12 luglio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1997, n. 70, in materia di criteri e procedure per la realizzazione dei patti territoriali;

     Viste le proprie delibere 21 marzo 1997, n. 29 (Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105), 9 luglio 1998, n. 70 (Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1998, n. 195), 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1999, n. 4), 9 giugno 1999, n. 77, in materia di programmazione negoziata ed in particolare la delibera 9 giugno 1999, n. 81 (Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1999, n. 163) che limita, fra l'altro, la stipula di nuovi contratti d'area ai soli contratti previsti per legge o con istruttoria conclusa;

     Vista la propria delibera 15 febbraio 2000, n. 14 che ripartisce L. 9.226,723 miliardi (4.765,205 Meuro), compresivi di L. 726,723 miliardi (375,321 Meuro) rimasti disponibili a carico della delibera 9 giugno 1999, n. 77, tra diverse finalità di sostegno agli investimenti produttivi e prevede, tra l'altro, di destinare L. 700 miliardi (361,519 Meuro) ai contratti d'area previsti per legge (Avellino e Salerno) e ai protocolli aggiuntivi relativi a quelli di Agrigento, Gela, Messina, Porto-Torres, Sulcis e Torrese-Stabiese, nonché di finanziare nell'ambito delle risorse stanziate, punto 1.2, lettera a), anche bandi mirati per territorio e/o settore ed altre iniziative di investimento concordate tra amministrazioni centrali e regioni;

     Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1998, n. 175) volto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e dei contratti d'area, come regolamentati con le convenzioni stipulate tra società di servizi e Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     Tenuto conto che nella citata delibera del 15 febbraio 2000 è previsto, al punto 6, il riordino delle procedure relative agli strumenti di programmazione negoziata entro il 31 dicembre 2000, al fine di consentire alle regioni l'esercizio delle funzioni loro conferite in materia dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Ritenuto opportuno accelerare la predetta fase di riordino, anticipando al 30 giugno 2000 le decisioni di questo Comitato in materia di programmazione negoziata e disciplinando la fase transitoria;

     Considerato che, in seguito a provvedimenti di rideterminazione del finanziamento, si potranno rendere disponibili risorse finanziarie, già incluse nella finanza del patto territoriale o del contratto d'area, e che è opportuno autorizzarne l'impiego, almeno parziale, a copertura di oneri relativi all'animazione e all'attivazione dei patti territoriali e dei contratti d'area;

     Considerata l'opportunità di consentire che siano inserite nei contratti d'area iniziative imprenditoriali che costituiscano ampliamenti di attività esistenti, garantendo, mediante l'adozione di adeguati vincoli, in analogia a quanto previsto dalla legge n. 488/1992, che in virtù di ciò non si determinino meri trasferimenti di attività e che siano comunque assicurati significativi incrementi occupazionali;

     Ritenuto opportuno che il principio della selezione concorsuale delle iniziative imprenditoriali ammesse ad agevolazione sia applicato anche per i contratti d'area;

 

Delibera:

 

     1. Patti territoriali.

     Al fine di garantire il proficuo avvio della nuova fase della programmazione negoziata, nel quadro della riforma dei relativi strumenti, che sarà definita entro il 30 giugno 2000, i soggetti convenzionati per l'attività di istruttoria bancaria a decorrere dalla data della presente delibera:

     a) accetteranno nuove richieste di istruttoria solo relativamente a patti territoriali che siano specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca. Tali istruttorie dovranno essere concluse entro i termini previsti al punto 1.4 della citata delibera 15 febbraio 2000;

     b) entro la medesima scadenza dovranno essere concluse tutte le istruttorie in corso alla data di adozione della presente delibera.

     Dalla medesima data è sospesa la concessione dell'autorizzazione ai soggetti promotori di patti territoriali ad avvalersi delle società convenzionate per l'attività di supporto e assistenza tecnica, previste dal punto 2.10.1 della propria delibera 21 marzo 1997, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105. [2]

 

     2. Contratti d'area.

     2.1. Limitatamente ai contratti d'area previsti per legge di cui alle premesse, è ammesso anche il finanziamento di iniziative imprenditoriali dirette all'ampliamento di attività esistenti, a condizione che:

     a) non si tratti di rilocalizzazioni di cicli produttivi o di impianti preesistenti anche in aree diverse da quelle comprese nel contratto d'area;

     b) la solidità economico-finanziaria dell'azienda e la sua capacità di stare sul mercato siano dimostrate nel complesso e riconosciute, in particolare, sulla base degli investimenti già realizzati sul territorio;

     c) l'occupazione prevista sia aggiuntiva rispetto ai livelli occupazionali riferiti alle aziende interessate o, qualora queste facciano parte di un gruppo imprenditoriale, all'intero gruppo;

     d) il rapporto tra contributo pubblico e nuovi addetti non superi di oltre il 10% quello medio delle iniziative di ampliamento finanziate nella medesima regione a carico del bando della legge n. 488/1992 emanato in data 16 febbraio 1998.

     Per quanto riguarda gli ampliamenti, la positiva conclusione dell'istruttoria è comunque subordinata alla documentazione della avvenuta verifica delle condizioni di flessibilità che sarà attuata tra le parti sociali, tenendo conto della consistenza dell'occupazione aggiuntiva.

     2.2. [3]

 

     3. Disposizioni comuni [4] .

     Una quota non superiore al 20% delle risorse destinate dallo Stato al finanziamento delle iniziative comprese in patti territoriali o in contratti d'area, che si rendessero disponibili in seguito a provvedimenti di rideterminazione del finanziamento successivi alla data della presente delibera, può essere utilizzata per corrispondere ai soggetti responsabili dei patti territoriali e ai responsabili unici dei contratti d'area le somme per lo svolgimento del compito di cui all'art. 2, comma 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 43, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e alla corresponsione alla Cassa depositi e prestiti dei compensi derivanti dalla commissione onnicomprensiva dello 0,10% sulle somme erogate per i patti territoriali e per i contratti d'area. La determinazione della effettiva percentuale è stabilita con decreto del direttore del servizio per la programmazione negoziata, tenendo conto, in particolare, dei motivi che hanno originato la rideterminazione del finanziamento. Le risorse di cui sopra concorrono (a parziale modifica del punto 2 della propria delibera 9 giugno 1999, n. 81) secondo quanto previsto dai punti 2.11 e 3.10 della delibera CIPE 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, alla copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento di attività istruttorie o di supporto e assistenza tecnica dei patti territoriali o dei contratti d'area.

     Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla revoca delle iniziative imprenditoriali non avviate entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera o dalla data in cui siano divenute definitive le necessarie autorizzazioni, ove successive, salva la proroga di sei mesi per casi di forza maggiore. Il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica dichiara altresì la decadenza dalle agevolazioni per tutte le iniziative per le quali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera non siano stati presentati i progetti esecutivi o le integrazioni progettuali richieste.

     Sino all'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 43, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che disciplinerà, tra l'altro, in via organica le ipotesi di revoca, le agevolazioni concesse sono altresì revocate, nei casi e con le modalità, in quanto applicabile, di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, indicato in premessa, così come modificato ed integrato dal successivo decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319.

 


[1]  Visto così corretto con errata corrige pubblicata nella G.U. 15 giugno 2000, n. 138.

[2]  Capoverso modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 15 giugno 2000, n. 138.

[3]  Punto abrogato dalla eliberazione 22 giugno 2000, n. 69.

[4]  Così modificato dalla deliberazione 21 dicembre 2001, n. 123.