Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 53. Igiene e sicurezza del lavoro |
Capitolo: | 53.5 sostanze pericolose |
Data: | 25/02/1998 |
Numero: | 90 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 2. 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 3. 1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, la parola: "rischio" è sostituita dalla seguente: (Omissis) |
Art. 4. 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 5. 1. All'articolo 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 6. 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, le parole: "ciascuno dei" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis) |
Art. 7. 1. All'articolo 13, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 8. 1. All'articolo 16, comma 11, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, le parole: "comma 1", sono sostituite dalle seguenti: (Omissis) |
Art. 9. 1. All'articolo 17, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, dopo la parola: "risultati", la virgola è soppressa |
Art. 10. 1. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, la parola: "prima" è soppressa |
Art. 11. 1. Alla tabella B, parte B, punto 4.2, le parole: "Tabella I" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis) |
Art. 12. 1. All'allegato A al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, nella parentesi, le parole: "articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis) |
§ 53.5.37 - D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 90.
Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose [1].
(G.U. 10 aprile 1998, n. 84).
1. All'articolo 1 del
a) al comma 1 dopo la parola: "preparati" sono inserite le seguenti:
(Omissis);
b) al comma 2, lettera h), il secondo periodo è soppresso.
1. All'articolo 2 del
a) al comma 1, lettera c), dopo la parola: "sostanza" e dopo la parola: "monomeriche" è inserito il seguente segno di interpunzione: (Omissis);
b) al comma 2, lettera c), le parole: "sono infiammabili" sono sostituite dalle seguenti:
(Omissis).
1. All'articolo 4, comma 3, del
1. All'articolo 5, comma 1, del
a) dopo le parole: "all'articolo 13", le parole: "comma 5" sono soppresse;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
(Omissis).
1. All'articolo 6, del
a) al comma 2, dopo la parola: "soggetti", sono inserite le seguenti: (Omissis);
b) al comma 3, le parole: "dal notificante" sono sostituite dalle seguenti:
(Omissis).
1. All'articolo 11, comma 1, del
1. All'articolo 13, del
a) al comma 1, lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
(Omissis);
b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
(Omissis).
1. All'articolo 16, comma 11, del
1. All'articolo 17, comma 2, lettera e), del
1. All'articolo 25, comma 2, del
1. Alla tabella B, parte B, punto 4.2, le parole: "Tabella I" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).
1. All'allegato A al
2. All'allegato II del
3. All'allegato VII, parte D, del
a) alla lettera C, terzo capoverso, le parole: "paragrafo 1 della
b) alla lettera C.1.1, punto 3.6.1, primo capoverso, le parole: "paragrafo 1 della
[1] Titolo così corretto con errata corrige pubblicato nella G.U. 23 aprile 1998, n. 94.