Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 53. Igiene e sicurezza del lavoro |
Capitolo: | 53.5 sostanze pericolose |
Data: | 24/05/1988 |
Numero: | 216 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione. |
Art. 2. Esclusione dal campo di applicazione. |
Art. 3. Adeguamenti tecnici. |
Art. 4. Immissione sul mercato. |
Art. 5. Censimento. |
Art. 6. Etichettatura. |
Art. 7. Controllo delle regioni. |
Art. 8. Sanzioni. |
§ 53.5.13 - D.P.R. 24 maggio 1988, n. 216.
Attuazione della direttiva CEE numero 85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
(G.U. 20 giugno 1988, n. 143, S.O.).
Art. 1. Campo di applicazione.
1. Il presente decreto regola i divieti e le limitazioni in materia di immissione sul mercato e di uso nel territorio nazionale dei policlorobifenili e policlorotrifenili, nonché degli impianti ed apparecchi e fluidi che li contengono, riportati nell'allegato.
Art. 2. Esclusione dal campo di applicazione.
1. Le norme del presente decreto non si applicano:
a) al trasporto per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima ed aerea;
b) all'esportazione verso i Paesi terzi;
c) al transito sottoposto a controllo doganale, purché non si dia luogo ad alcuna trasformazione;
d) all'immissione sul mercato o all'uso strettamente finalizzato a scopi di ricerca, di sviluppo e di analisi.
Art. 3. Adeguamenti tecnici.
1. I decreti di cui all'art. 20 della
Art. 4. Immissione sul mercato.
1. E' vietata l'immissione sul mercato e l'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui al punto 1 dell'allegato, nonché degli apparecchi, impianti e fluidi che li contengono.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, l'uso degli apparecchi, degli impianti e dei fluidi elencati nel punto 2 dell'allegato, contenenti le sostanze e i preparati di cui al punto 1 e utilizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentito sino all'eliminazione o fino al termine della loro durata operativa, purché il detentore sottoponga a controlli, almeno annuali, gli apparecchi e gli impianti medesimi, secondo le norme CEI o altre norme tecniche generalmente adottate dagli operatori del settore.
3. Qualora per ragioni tecniche non sia possibile utilizzare prodotti di sostituzione per il funzionamento e la normale manutenzione degli apparecchi e degli impianti e fluidi di cui al comma 2, e questi siano in buono stato di conservazione, è consentito l'uso di PCB e PCT e dei loro preparati al solo fine di completare il livello dei liquidi contenenti PCB e PCT degli impianti medesimi. In tale caso deve essere data comunicazione alla regione.
4. In caso di accertate anomalie, le regioni possono, per motivi di protezione della salute pubblica e dell'ambiente, vietare l'uso di apparecchi di cui al comma 2, anche prima del termine ivi previsto.
5. E' vietata l'immissione sul mercato d'occasione degli apparecchi, impianti e fluidi di cui al comma 2, non destinati all'eliminazione.
Art. 5. Censimento.
1. Presso ciascuna regione o provincia autonoma è istituito il registro dei dati relativi alla detenzione di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determina le modalità per l'attuazione del censimento dei dati e per la presentazione delle denunce di cui ai commi 3 e 5. Il relativo decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, i detentori di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato, provvedono ad effettuare la denuncia alla regione o provincia autonoma competente.
4. Le regioni e le province autonome attuano il censimento, comunicando i relativi dati ai Ministri dell'ambiente e della sanità, che informano le amministrazioni interessate.
5. La cessazione di uso, nonché le previste modalità di smaltimento delle sostanze, dei preparati e dei prodotti di cui all'allegato, è denunciata dagli interessati nel termine di trenta giorni dall'avvenuta cessazione. Le regioni e le province autonome aggiornano il registro e trasmettono i dati acquisiti ai Ministri dell'ambiente e della sanità, che informano le amministrazioni interessate.
Art. 6. Etichettatura.
1. Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, stabilisce, con proprio decreto, le modalità di etichettatura degli apparecchi e impianti contenenti policlorobifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCT), con particolare riguardo alle indicazioni relative all'eliminazione dei PCB e dei PCT, alla manutenzione e all'uso degli apparecchi e impianti che li contengono, alle misure da adottare in caso di perdite accidentali ed incendio.
Art. 7. Controllo delle regioni.
1. Le regioni e le unità sanitarie locali vigilano sull'osservanza delle norme del presente decreto, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
2. Le regioni, in particolare, provvedono, anche mediante ispezioni, al controllo delle condizioni di sicurezza adottate nella detenzione degli apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato, della periodicità delle verifiche che il detentore è tenuto ad effettuare ai sensi del comma 2 dell'art. 4, nonché del corretto smaltimento degli stessi.
Art. 8. Sanzioni.
1. Chiunque immette sul mercato od utilizza le sostanze, i preparati ed i prodotti elencati nell'allegato, in violazione delle disposizioni del presente decreto, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni.
2. Chiunque omette di provvedere alle denunce di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 5, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
ALLEGATO
1. Divieti
Difenili policlorurati (PCB), ad eccezione dei difenili mono e diclorurati.
Trifenili policlorurati (PCT).
Preparati, inclusi gli oli usati, la cui percentuale in PCB o in PCT supera lo 0,005% in peso [1].
2. Deroghe
In deroga al divieto di cui al punto 1 sono consentiti nei limiti di cui all'art. 4:
Apparecchi elettrici a sistema chiuso: trasformatori, resistenze e induttanze;
Grandi condensatori (> = 1kg di peso totale);
Piccoli condensatori (purché la percentuale massima di cloro dei PCB sia del 43% e che essi non contengano più del 3,5% di difenili pentaclorurati o di difenili maggiormente clorurati);
Fluidi termovettori negli impianti caloriferi a sistema chiuso;
Fluidi idraulici per l'equipaggiamento sotterraneo delle miniere.
[1] Valore così sostituito dall'art. 1 del D.M. 29 luglio 1994.