§ 53.5.2 - D.L. 3 agosto 1976, n. 537.
Norme urgenti per le popolazioni di alcuni comuni della provincia di Milano colpiti dall'inquinamento di sostanze tossiche il 10 luglio 1976.


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.5 sostanze pericolose
Data:03/08/1976
Numero:537


Sommario
Art. 1.      Nei comuni colpiti dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi il 10 luglio 1976, ed indicati nell'ambito della provincia di Milano con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, [...]
Art. 2.      Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei comuni indicati a norma del [...]
Art. 3.      La sospensione di cui all'art. 1 del presente decreto ha efficacia anche ai fini degli adempimenti stabiliti da leggi fiscali i cui termini sono scaduti o scadono nel periodo 10 luglio-31 [...]
Art. 4.      Nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni indicati a norma dell'art. 1 è sospesa fino al 31 dicembre 1976 la riscossione mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza tra il [...]
Art. 5.      Sono prorogati al 30 settembre 1976 i termini, aventi scadenza tra il 10 luglio 1976 e il 29 settembre 1976, per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti indicati [...]
Art. 6.      I contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni indicati nell'art. 1, tenuti, successivamente alla data del 10 luglio 1976, alla presentazione delle [...]
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 53.5.2 - D.L. 3 agosto 1976, n. 537. [1]

Norme urgenti per le popolazioni di alcuni comuni della provincia di Milano colpiti dall'inquinamento di sostanze tossiche il 10 luglio 1976.

(G.U. 4 agosto 1976, n. 204).

 

Art. 1.

     Nei comuni colpiti dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi il 10 luglio 1976, ed indicati nell'ambito della provincia di Milano con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per la sanità è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali e convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che scadano nel periodo dal 10 luglio al 31 dicembre 1976.

     Per lo stesso periodo è parimenti sospeso il termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni stessi emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 10 luglio 1976, nonché il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto dei fondi rustici, il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione dei beni demaniali, siti nei comuni di cui al precedente comma, e dei contributi consorziali che sono scaduti o che scadono durante il periodo indicato.

 

     Art. 2.

     Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei comuni indicati a norma del precedente articolo, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potrà essere disposta, e se disposta sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

     Per lo stesso periodo indicato dal primo comma dell'art. 1, è sospesa l'esecuzione delle procedure di sfratto per il rilascio degli immobili urbani e dei fondi rustici [2].

 

     Art. 3.

     La sospensione di cui all'art. 1 del presente decreto ha efficacia anche ai fini degli adempimenti stabiliti da leggi fiscali i cui termini sono scaduti o scadono nel periodo 10 luglio-31 dicembre 1976 nei comuni indicati a norma dello stesso articolo.

     Restano esclusi dalla sospensione di cui al precedente comma i termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.

 

     Art. 4.

     Nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni indicati a norma dell'art. 1 è sospesa fino al 31 dicembre 1976 la riscossione mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza tra il 10 luglio 1976 ed il 31 dicembre 1976, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonché dei tributi degli enti diversi dallo Stato.

     E' altresì sospesa sino al 31 dicembre 1976 la riscossione dei tributi soppressi dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché dei tributi locali non riscuotibili per ruolo.

     I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598 e 599, nei predetti comuni, aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la sospensione della riscossione, relativamente alle rate scadenti entro il 31 dicembre 1976, dei tributi di cui al primo comma del presente articolo purché la parte del reddito prodotto nei comuni indicati a norma del precedente art. 1 concorra almeno nella misura del 70% alla formazione del reddito assoggettato ad imposta.

     La riscossione delle imposte sospesa a norma dei precedenti commi è effettuata a partire dalla scadenza di febbraio 1977 in sei rate, senza applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e della maggiorazione prevista dall'art. 297-septies del testo unico della finanza locale come modificato dalla legge 18 maggio 1967, n. 388.

 

     Art. 5.

     Sono prorogati al 30 settembre 1976 i termini, aventi scadenza tra il 10 luglio 1976 e il 29 settembre 1976, per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti indicati all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, con domicilio fiscale nei comuni indicati a norma dell'art. 1.

     Agli effetti delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono valide le dichiarazioni presentate, entro il 30 settembre 1976, dai sostituti di imposta e dalle società e associazioni di cui all'art. 6 dello stesso decreto aventi domicilio fiscale nei comuni indicati a norma dell'art. 1.

 

     Art. 6.

     I contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni indicati nell'art. 1, tenuti, successivamente alla data del 10 luglio 1976, alla presentazione delle dichiarazioni di cui agli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed al versamento della imposta sul valore aggiunto, sono dispensati dalle dichiarazioni e dai versamenti e devono comprendere nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1976 anche le operazioni effettuate dal 10 luglio 1976. L'imposta corrispondente può essere versata in tre rate trimestrali.

 

     Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 19 agosto 1976, n. 615.

[2] Comma aggiunto dalla L. di conversione 19 agosto 1976, n. 615.