Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 53. Igiene e sicurezza del lavoro |
Capitolo: | 53.4 sicurezza degli impianti e dei dispositivi |
Data: | 10/08/1994 |
Numero: | 587 |
Sommario |
Art. 1. 1. Gli allegati A e C della legge 17 aprile 1989, n. 150, e del decreto ministeriale 8 aprile 1991, n. 228, sono sostituiti dagli allegati A eC del presente decreto e l'allegato B della [...] |
Art. 2. 1. L'art. 2 del decreto ministeriale 8 aprile 1991, n. 228, è sostituito dal seguente articolo |
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 53.4.56 - D.M. 10 agosto 1994, n. 587. [1]
Regolamento recante attuazione della direttiva della Commissione n. 91/269/CEE, per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati alla legge 17 aprile 1989, n. 150, sul materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose.
(G.U. 22 ottobre 1994, n. 248).
1. Gli allegati A e C della
1. L'art. 2 del
(Omissis).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO A
Norme europee e relative norme CEI
(I certificati rilasciati in applicazione del presente decreto sono detti di generazione C
La lettera C dovrà figurare in testa al numero d'ordine del certificato)
Norma CEI Titolo Norma europea |
|
Numero Data Numero Edizi Data |
one |
CEI 31- Marzo Costruzioni EN 50 014 I Marzo |
8 1978 elettriche 1977 |
per |
Variant Novembr atmosfere Modifiche 1 Luglio |
i V2 e 1984 potenzialment 1979 |
e |
esplosive: 2 Giugno |
regole 1982 |
generali |
V3 Maggio 3 e 4 Dicembr |
1989 e 1982 |
5 Febbrai |
o 1986 |
CEI 31- Marzo Costruzioni EN 50 015 I Marzo |
5 1978 elettriche 1977 |
per |
Variant Novembr atmosfere Modifica 1 Luglio |
i V2 e 1981 potenzialment 1979 |
e |
esplosive: |
costruzioni |
immerse in |
olio "O" |
CEI 31- Marzo Costruzioni EN 50 016 I Marzo |
2 1978 elettriche 1977 |
per |
atmosfere Modifica 1 Luglio |
potenzialment 1979 |
e |
esplosive: |
modo di |
protezione |
a |
sovrapression |
e interna |
"p" |
CEI 31- Marzo Costruzioni EN 50 017 I Marzo |
6 1978 elettriche 1977 |
per |
Variant Novembr atmosfere Modifica 1 Luglio |
i V2 e 1981 potenzialment 1979 |
e |
esplosive: |
costruzioni |
sotto |
sabbia "q" |
CEI 31- Marzo Costruzioni EN 50 018 I Marzo |
1 1978 elettriche 1977 |
per |
Variant Novembr atmosfere Modifiche 1 Luglio |
i V2 e 1981 potenzialment 1979 |
e |
V3 Novembr esplosive: 2 Dicembr |
e 1984 custodie a e 1982 |
prova |
V5 Febbrai di esplosione 3 Novembr |
o 1988 "d" e 1985 |
|
CEI 31- Marzo Costruzioni EN 50 019 I Marzo |
7 1978 elettriche 1977 |
per |
Variant Novembr atmosfere Modifiche 1 Luglio |
i V2 e 1981 potenzialment 1979 |
e |
V3 Novembr esplosive: 2 Settemb |
e 1984 modo di re |
protezione 1983 |
V5 Gennaio a sicurezza 3 Dicembr |
1989 aumentata e 1985 |
"e" |
CEI 31- Marzo Costruzioni EN 50 020 I Marzo |
9 1978 elettriche 1977 |
per |
Variant Gennaio atmosfere Modifica 1 Luglio |
i V1 1980 potenzialment 1979 |
e |
V2 Gennaio esplosive: 2 Dicembr |
1989 modo di e 1985 |
protezione |
a sicurezza |
intrinseca |
"i" |
CEI 31- Giugno Costruzioni EN 50 028 I Febbrai |
13 1989 elettriche o 1987 |
per |
atmosfere |
potenzialment |
e |
esplosive: |
incapsulament |
o |
"m" |
Le suddette norme sono disponibili presso il CEI (Comitato elettrotecnico italiano) - Viale Monza, 259 - 20126 Milano.
ALLEGATO B
(Modifiche e aggiunte alle norme europee di cui all'allegato A)
Appendice I
Materiale elettrico per atmosfere potenzialmente esplosive del Gruppo I
Regole generali
(Norma europea EN 50 014)
Sostituire il testo del punto 6.3.1 della modifica n. 3 (dicembre 1982) della normativa europea EN 50 014 con il testo seguente:
(Omissis).
Appendice 2
Il testo dell'appendice 2 dell'allegato B della
Appendice 3
Il testo dell'appendice 3 dell'allegato B della
ALLEGATO C
Materiale elettrico per atmosfere potenzialmente esplosive del Gruppo I
I. Marchio distintivo comunitario
(Omissis).
II. Contrassegno del materiale elettrico oggetto di un certificato di controllo
Qualora un tipo di materiale elettrico, non conforme alle norme armonizzate, abbia formato oggetto di un certificato di controllo previsto dall'art. 9, il marchio distintivo comunitario deve almeno essere seguito dai seguenti simboli:
1. Il simbolo "S" per indicare che si tratta di materiale elettrico destinato a miniere grisutose, coperto da un certificato di controllo. Questo simbolo deve figurare immediatamente dopo il marchio distintivo comunitario, come indicato in seguito.
2. Le ultime due cifre del numero indicante l'anno del rilascio del certificato di controllo.
3. Il numero di serie dell'anno di emissione del certificato di controllo.
4. Il nome e la sigla dell'organismo autorizzato al rilascio del certificato.
5. Il nome del costruttore o il marchio commerciale depositato.
6. La designazione del tipo fornito dal costruttore.
7. Il numero di fabbricazione.
8. Se il laboratorio di prova considera necessario indicare condizioni speciali per una utilizzazione sicura, si dovrà riportare il simbolo "x" dopo gli estremi del certificato di prova.
9. Dati di targa previsti dalle norme specifiche delle costruzioni elettriche.
10. Ogni altra indicazione complementare ritenuta necessaria dall'organismo autorizzato al rilascio del certificato.
[1] Adottato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.