§ 53.4.10 - L. 10 gennaio 1968, n. 16.
Nuove disposizioni concernenti l'adeguamento delle attrezzature dei panifici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.4 sicurezza degli impianti e dei dispositivi
Data:10/01/1968
Numero:16


Sommario
Art. 1.      I termini di cui alla legge 16 aprile 1962, n. 186, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'art. 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, sono ulteriormente [...]
Art. 2.      Dopo la scadenza dei termini stabiliti nel precedente articolo, le imprese che non abbiano adeguato l'attrezzatura dei panifici ai requisiti tecnici prescritti dall'art. 3 della legge 31 luglio [...]
Art. 3.      I benefici di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni, e di cui all'art. 8 della legge 25 luglio 1961, n. 649, sono estesi alle trasformazioni dei forni da pane e delle [...]
Art. 4.      Le norme di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive modificazioni e di cui agli articoli che precedono, non si applicano ai forni di cottura a legna allo stato naturale


§ 53.4.10 - L. 10 gennaio 1968, n. 16.

Nuove disposizioni concernenti l'adeguamento delle attrezzature dei panifici.

(G.U. 31 gennaio 1968, n. 27).

 

Art. 1.

     I termini di cui alla legge 16 aprile 1962, n. 186, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'art. 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, sono ulteriormente prorogati come segue:

     al 31 dicembre 1967, per i panifici situati in Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

     al 31 dicembre 1968, per i panifici situati in Comuni con popolazione da 5.001 a 20.000 abitanti;

     al 31 dicembre 1969, per i panifici situati in Comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti;

     al 31 dicembre 1970, per i panifici situati in Comuni con popolazione inferiore a 2.001 abitanti.

 

     Art. 2.

     Dopo la scadenza dei termini stabiliti nel precedente articolo, le imprese che non abbiano adeguato l'attrezzatura dei panifici ai requisiti tecnici prescritti dall'art. 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, non potranno più esercitare la loro attività.

     L'inosservanza della disposizione del comma precedente è punita con l'ammenda nella misura e con le modalità di cui all'art. 14 della legge 31 luglio 1956, n. 1002. Le imprese inadempienti sono altresì soggette alla revoca della licenza.

 

     Art. 3.

     I benefici di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni, e di cui all'art. 8 della legge 25 luglio 1961, n. 649, sono estesi alle trasformazioni dei forni da pane e delle attrezzature tecniche dei panifici a norma della presente legge.

 

     Art. 4.

     Le norme di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive modificazioni e di cui agli articoli che precedono, non si applicano ai forni di cottura a legna allo stato naturale.

     L'esistenza di tali forni non ha rilevanza ai fini dell'accertamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.