Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 53. Igiene e sicurezza del lavoro |
Capitolo: | 53.4 sicurezza degli impianti e dei dispositivi |
Data: | 10/01/1968 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. I termini di cui alla legge 16 aprile 1962, n. 186, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'art. 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, sono ulteriormente [...] |
Art. 2. Dopo la scadenza dei termini stabiliti nel precedente articolo, le imprese che non abbiano adeguato l'attrezzatura dei panifici ai requisiti tecnici prescritti dall'art. 3 della legge 31 luglio [...] |
Art. 3. I benefici di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni, e di cui all'art. 8 della legge 25 luglio 1961, n. 649, sono estesi alle trasformazioni dei forni da pane e delle [...] |
Art. 4. Le norme di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive modificazioni e di cui agli articoli che precedono, non si applicano ai forni di cottura a legna allo stato naturale |
§ 53.4.10 - L. 10 gennaio 1968, n. 16.
Nuove disposizioni concernenti l'adeguamento delle attrezzature dei panifici.
(G.U. 31 gennaio 1968, n. 27).
I termini di cui alla
al 31 dicembre 1967, per i panifici situati in Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
al 31 dicembre 1968, per i panifici situati in Comuni con popolazione da 5.001 a 20.000 abitanti;
al 31 dicembre 1969, per i panifici situati in Comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti;
al 31 dicembre 1970, per i panifici situati in Comuni con popolazione inferiore a 2.001 abitanti.
Dopo la scadenza dei termini stabiliti nel precedente articolo, le imprese che non abbiano adeguato l'attrezzatura dei panifici ai requisiti tecnici prescritti dall'art. 3 della
L'inosservanza della disposizione del comma precedente è punita con l'ammenda nella misura e con le modalità di cui all'art. 14 della
I benefici di cui alla
Le norme di cui alla
L'esistenza di tali forni non ha rilevanza ai fini dell'accertamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 della