Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 52. Guerra |
Capitolo: | 52.4 vittime di guerra |
Data: | 19/10/1945 |
Numero: | 790 |
Sommario |
Art. 1. Durante l'attuale stato di guerra, e sino ad un anno dalla sua cessazione, è sospesa l'applicazione dei limiti di età o di permanenza massima di grado o nella carica, [...] |
Art. 2. I militari delle Forze armate prigionieri di guerra od internati, i quali cessano dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età o di permanenza massima di [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno ed ha effetto dall'11 giugno 1940 |
§ 52.4.9 – D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1945, n. 790. [1]
Norme in favore dei militari prigionieri di guerra od internati raggiunti dai limiti di età o di permanenza di grado o nella carica.
(G.U. 31 dicembre 1945, n. 156).
Durante l'attuale stato di guerra, e sino ad un anno dalla sua cessazione, è sospesa l'applicazione dei limiti di età o di permanenza massima di grado o nella carica, previsti dalle vigenti disposizioni, nei confronti dei militari delle Forze armate prigionieri di guerra od internati che, in conseguenza di tale loro condizione, non hanno potuto essere scrutinati o promossi.
Qualora, però, il rientro in patria dei militari prigionieri di guerra od internati abbia luogo prima della scadenza del periodo indicato nel precedente comma, la sospensione dell'applicazione dei limiti di età o di permanenza massima di grado o nella carica è limitata sino all'esito definitivo del giudizio di avanzamento.
I militari delle Forze armate prigionieri di guerra od internati, i quali cessano dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età o di permanenza massima di grado o nella carica, sono considerati, da tale data, trattenuti in temporaneo servizio attivo per tutto il tempo della prigionia o dell'internamento, salvo che essi non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 40 del regio
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno ed ha effetto dall'11 giugno 1940.
[1] Abrogato dall'art. 2 del