Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 52. Guerra |
Capitolo: | 52.3 leggi di guerra e neutralità |
Data: | 24/10/1949 |
Numero: | 810 |
Sommario |
Art. 1. Per ogni membro del Comitato, chiamato ad assistere il Commissariato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, sono nominati due supplenti che [...] |
Art. 2. A far parte dell'ufficio di segreteria, indicato nell'art. 3 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, il Ministro per il tesoro può chiamare anche impiegati di [...] |
Art. 3. Le disposizioni previste dall'art. 10 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, per la denuncia al Commissariato dei contratti non ancora definiti, si applicano [...] |
Art. 4. Nella denominazione "contratti di guerra" di cui all'art. 4 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, sono compresi i contratti di noleggio e di gestione di navi [...] |
Art. 5. All'art. 15 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, è aggiunto il seguente comma |
Art. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 52.3.50 – L. 24 ottobre 1949, n. 810.
Modificazioni al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, istitutivo del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra.
(G.U. 17 novembre 1949, n. 264).
Per ogni membro del Comitato, chiamato ad assistere il Commissariato ai sensi dell'art. 2 del
I membri supplenti devono essere scelti fra impiegati di gruppo A della stessa Amministrazione cui appartiene il membro effettivo.
A far parte dell'ufficio di segreteria, indicato nell'art. 3 del
Le disposizioni previste dall'art. 10 del
Nella denominazione "contratti di guerra" di cui all'art. 4 del
La liquidazione dei rapporti derivanti da contratti di noleggio e di gestione di navi, che non rivestano carattere di contratti di guerra, è di competenza delle Amministrazioni statali interessate. E' in ogni caso esclusa la liquidazione di mancato utile e di ogni altra pretesa fondata sul ritardo nella liquidazione.
Nulla è innovato alle norme regolanti la materia della revisione dei prezzi, che non rientra pertanto nella competenza del commissario liquidatore.
All'art. 15 del
(Omissis).
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.