§ 52.3.34 – D.Lgs.Lgt. 4 gennaio 1946, n. 149.
Integrazioni al decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, concernente la disciplina del pagamento delle indennità di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.3 leggi di guerra e neutralità
Data:04/01/1946
Numero:149


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, per la disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli [...]
Art. 2.      La liquidazione della indennità per il deterioramento degli autoveicoli di cui all'art. 1 lettera a), è subordinata alla possibilità di determinare i danni subiti dagli [...]
Art. 3.      Gli autoveicoli ed i rimorchi di autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate che, alla data da stabilirsi di comune accordo tra il Governo Italiano e le Autorità [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 52.3.34 – D.Lgs.Lgt. 4 gennaio 1946, n. 149. [1]

Integrazioni al decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, concernente la disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorita’ Alleate.

(G.U. 11 aprile 1946, n. 85).

 

     Art. 1.

     Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, per la disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate e da queste consegnati agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile, si applicano anche alle requisizioni effettuate dalle Autorità anzidette:

     a) di autoveicoli che non possono essere consegnati agli Ispettorati compartimentali perchè restituiti direttamente ai proprietari;

     b) di autoveicoli non più disponibili, per avvenuta demolizione, per distruzione o per altro motivo;

     c) di copertoni, di camere d'aria, di pezzi di ricambio, e in genere di ogni accessorio di autoveicoli.

     Gli autoveicoli di cui alla lettera b) ed i materiali di cui alla lettera c) si intenderanno requisiti definitivamente a norma del testo unico approvato con regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452.

     Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, e al primo comma del presente articolo, sono compresi fra gli autoveicoli anche i rimorchi di autoveicoli.

 

          Art. 2.

     La liquidazione della indennità per il deterioramento degli autoveicoli di cui all'art. 1 lettera a), è subordinata alla possibilità di determinare i danni subiti dagli autoveicoli.

 

          Art. 3.

     Gli autoveicoli ed i rimorchi di autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate che, alla data da stabilirsi di comune accordo tra il Governo Italiano e le Autorità Alleate, non risulteranno consegnati agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, e del presente decreto, si intenderanno requisiti definitivamente, e le indennità dovute ai proprietari saranno liquidate ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 2 e 3 del predetto decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.