§ 52.3.21 – D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1944, n. 249.
Assetto della legislazione nei territori liberati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.3 leggi di guerra e neutralità
Data:05/10/1944
Numero:249


Sommario
Art. 1.      Sono privi di efficacia giuridica i seguenti atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana
Art. 2.      Sono del pari privi di efficacia giuridica i seguenti atti e provvedimenti adottati sotto l'impero del predetto sedicente governo
Art. 3.      I provvedimenti di cui all'art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del presente [...]
Art. 4.      Sono convalidati i provvedimenti e gli atti amministrativi diversi da quelli indicati negli articoli precedenti
Art. 5.      Sono prive di efficacia giuridica le sentenze pronunciate sotto il sedicente governo della repubblica sociale italiana da organi dell'autorità giudiziaria ordinaria ed i [...]
Art. 6.      Fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti sono convalidate le sentenze in materia civile e penale e gli atti di volontaria giurisdizione emanati dall'autorità [...]
Art. 7.      Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano pure alle decisioni rese da organi di giurisdizioni speciali amministrative: sostituendosi alla Corte di [...]
Art. 8.      Le copie di ogni atto che, secondo la legge, deve essere intestato al nome del Capo dello Stato verranno rilasciate con tale intestazione
Art. 9.      Per i territori non ancora liberati o se liberati non ancora trasferiti all'amministrazione del Governo italiano, i termini indicati nel presente decreto come decorrenti [...]


§ 52.3.21 – D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1944, n. 249.

Assetto della legislazione nei territori liberati.

(G.U. 18 ottobre 1944, n. 70).

 

     Art. 1.

     Sono privi di efficacia giuridica i seguenti atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

     1) i provvedimenti legislativi, le norme regolamentari e gli atti di governo;

     2) le confische e sequestri disposti da qualsiasi organo amministrativo o politico;

     3) le sentenze emanate ed i provvedimenti emessi in sede istruttoria dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato e da ogni organo giurisdizionale costituito ex novo da detto governo con giurisdizione penale;

     4) le sentenze penali emanate dall'autorità giudiziaria ordinaria ed i provvedimenti emessi in sede istruttoria, in applicazione di norme di carattere penale emanate da detto governo;

     5) le concessioni e le revoche di cittadinanza;

     6) le sospensioni e le radiazioni da albi professionali determinate da motivi politici;

     7) il conferimento di decorazioni.

 

          Art. 2.

     Sono del pari privi di efficacia giuridica i seguenti atti e provvedimenti adottati sotto l'impero del predetto sedicente governo.

     1) i provvedimenti concernenti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e degli enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale o sotto qualunque forma al finanziamento;

     2) i conferimenti di posti di agente di cambio e di notaio, salva la validità degli atti notarili redatti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto;

     3) gli atti amministrativi emanati sulla base di leggi e regolamenti emanati dal governo repubblicano;

     4) le concessioni di beni demaniali e le alienazioni di beni patrimoniali dello Stato;

     5) gli atti portanti disposizioni di beni degli enti pubblici, delle confederazioni, delle federazioni, delle associazioni sindacali, dell'Ente nazionale della cooperazione e delle cooperative facenti capo ad esso, anche se gli enti stessi fossero già stati soppressi ed il patrimonio si trovasse in sede di liquidazione, all'instaurarsi di detto governo; la messa in liquidazione e le fusioni di tali enti.

 

          Art. 3.

     I provvedimenti di cui all'art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto [1].

     Il predetto decreto Ministeriale può limitare la convalida a determinati effetti.

 

          Art. 4.

     Sono convalidati i provvedimenti e gli atti amministrativi diversi da quelli indicati negli articoli precedenti.

     Tuttavia essi possono essere dichiarati inefficaci, di ufficio o su richiesta degli interessati, con decreto motivato dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto [2].

     Tale facoltà non può essere esercitata nei confronti degli atti dello stato civile, delle iscrizioni ipotecarie, delle trascrizioni e delle operazioni catastali.

 

          Art. 5.

     Sono prive di efficacia giuridica le sentenze pronunciate sotto il sedicente governo della repubblica sociale italiana da organi dell'autorità giudiziaria ordinaria ed i provvedimenti istruttori, in materia penale, da essi emessi nella persecuzione dei delitti previsti dal titolo I del libro II, dall'art. 415, dall'art. 503, e delle contravvenzioni previste dagli artt. 650 e 656 del Codice penale, nonché le sentenze pronunciate ed i provvedimenti istruttori emessi dai tribunali militari.

     Tuttavia a richiesta del procuratore generale presso la Corte di appello competente o del procuratore generale presso il Tribunale supremo militare, rispettivamente la Corte od il Tribunale supremo militare, ove ritenga che il reato non fosse ispirato ad un movente di ostilità a detto governo od alle autorità germaniche, può dare efficacia alla sentenza od al provvedimento.

 

          Art. 6.

     Fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti sono convalidate le sentenze in materia civile e penale e gli atti di volontaria giurisdizione emanati dall'autorità giudiziaria ordinaria sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana.

     Peraltro, a richiesta della parte interessata, ed anche del procuratore generale, nei casi in cui è ammessa l'azione del pubblico Ministero, la Corte d'appello competente può dichiarare inefficaci le sentenze in materia civile e penale e gli atti di volontaria giurisdizione emanati dall'autorità giudiziaria ordinaria, allorché sussistano fondate ragioni per ritenere che sulla decisione abbia influito la situazione politica del momento. Possono, altresì, essere dichiarate inefficaci le sentenze in materia civile e gli atti di volontaria giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria che abbiano applicato norme emanate dal governo della sedicente repubblica sociale, salvo che la decisione sarebbe dovuta essere la medesima in base a norme giuridiche emanate dal Governo italiano o per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione della sentenza.

     La richiesta di cui al comma precedente deve essere fatta entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e la decisione della Corte di appello è presa in camera di consiglio, sentito il procuratore generale e le parti.

     Se la sentenza dichiarata inefficace sia una sentenza di appello, resta in vigore la sentenza di primo grado, ove sia stata emanata prima dell'instaurarsi del sedicente governo, o non sia oggetto della richiesta di dichiarazione di inefficacia di cui al precedente comma; mantiene, però, efficacia l'appello che contro di essa era stato interposto.

     La richiesta prevista nel secondo comma può essere avanzata anche quando la sentenza d'appello abbia formato oggetto di un ricorso in Cassazione, e questo sia stato in tutto o in parte respinto.

     La richiesta di inefficacia può essere proposta entro il termine indicato nell'art. 9, comma 2°, riguardo ad una sentenza pronunciata dalle sezioni della Corte Suprema di cassazione trasferite da Roma per disposizione del sedicente governo repubblicano. Sulla richiesta decide la Corte a sezioni unite in camera di consiglio. Se la richiesta è accolta rimane efficace il precedente ricorso, sul quale la Corte pronuncia nelle forme ordinarie. Il primo presidente ha facoltà di accordare, occorrendo, nuovi termini processuali ai fini della regolare discussione del ricorso.

 

          Art. 7.

     Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano pure alle decisioni rese da organi di giurisdizioni speciali amministrative: sostituendosi alla Corte di appello la Corte dei conti per le decisioni rese da essa e dai Consigli di prefettura, ed il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, per quelle rese da ogni altra giurisdizione amministrativa.

     La facoltà di chiedere l'inefficacia compete anche al Ministero interessato, se pure non sia stato parte nel giudizio.

 

          Art. 8.

     Le copie di ogni atto che, secondo la legge, deve essere intestato al nome del Capo dello Stato verranno rilasciate con tale intestazione.

     Dopo la data di entrata in vigore del presente decreto non è efficace la notificazione dei titoli in forma esecutiva aventi una formula diversa da quella stabilita nell'art. 475 del Codice di procedura civile.

 

          Art. 9.

     Per i territori non ancora liberati o se liberati non ancora trasferiti all'amministrazione del Governo italiano, i termini indicati nel presente decreto come decorrenti dalla data di entrata in vigore di questo decorreranno, invece, dalla data del trasferimento sopraindicato.

     La richiesta indicata nell'art. 6, comma ultimo, deve essere presentata entro il termine di sei mesi dalla data del passaggio all'amministrazione del Governo italiano del territorio in cui funzionano le sezioni della Corte Suprema di cassazione trasferita da Roma per disposizioni del sedicente governo repubblicano. Se però a quella data non ha avuto ancora luogo anche il passaggio del territorio in cui ha sede l'autorità giudiziaria, che ha pronunciata la sentenza contro cui è stato proposto il ricorso deciso dalle anzidette sezioni, il termine anzidetto decorre dal passaggio di quest'ultimo territorio.


[1] Il termine di un anno di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 1946 dal D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1945, n.668; al 31 dicembre 1946 dal D.Lgs. 25 giugno 1946, n.12; al 31 marzo 1947 dal D.Lgs.C.P.S. 23 dicembre 1946, n.472; al 30 giugno 1947 dal D.Lgs.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 148; al 31 ottobre 1947 dal D.Lgs.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 612; al 31 marzo 1948 dal D.Lgs.C.P.S. 31 ottobre 1947, n.1153; al 30 settembre 1948 dal D.Lgs. 23 aprile 1948, n. 440.

[2] Il termine di un anno di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 1946 dal D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1945, n.668; al 31 dicembre 1946 dal D.Lgs. 25 giugno 1946, n.12; al 31 marzo 1947 dal D.Lgs.C.P.S. 23 dicembre 1946, n.472; al 30 giugno 1947 dal D.Lgs.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 148; al 31 ottobre 1947 dal D.Lgs.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 612; al 31 marzo 1948 dal D.Lgs.C.P.S. 31 ottobre 1947, n.1153; al 30 settembre 1948 dal D.Lgs. 23 aprile 1948, n. 440.