§ 52.3.12 – R.D. 29 maggio 1941, n. 401.
Regolamento per l'esecuzione del R.D. L. 14 ottobre 1937, n. 2707, sulla militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.3 leggi di guerra e neutralità
Data:29/05/1941
Numero:401


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52. 


§ 52.3.12 – R.D. 29 maggio 1941, n. 401.

Regolamento per l'esecuzione del R.D. L. 14 ottobre 1937, n. 2707, sulla militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante.

(G.U. 29 maggio 1941, n. 125).

 

     Articolo 1.

     E’ approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707 , sulla militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 1176, e successive modificazioni.

     Il predetto regolamento sarà firmato, d'ordine nostro, dal Duce del fascismo, Capo del governo, Ministro per la guerra.

 

     Articolo 2.

     L'annesso regolamento ha effetto a decorrere dall'11 giugno 1940, salvo per quanto riguarda le norme contenute nel capo V, le quali hanno vigore dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

 

 

Regolamento

per l'esecuzione del R.D.L. 14 ottobre 1937, n. 2707,

sulla militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante

 

Capo I

Precettazione

 

     Art. 1.

     Il personale civile da assegnare al seguito dell'esercito operante per la costituzione dei servizi previsti dalle formazioni di guerra è fornito dalle amministrazioni statali indicate nelle tabelle di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 al presente regolamento, che stabiliscono altresì le qualifiche di servizio del personale medesimo e le categorie da cui esso deve essere tratto, nonché il grado militare corrispondente alle singole qualifiche.

     Coloro che durante le campagne dell'Africa orientale e di Spagna e durante il periodo di emergenza antecedente all'11 giugno 1940 siano stati equiparati ad un grado militare superiore a quello stabilito dalle predette tabelle, in caso di militarizzazione conservano a tutti gli effetti il grado di equiparazione già rivestito, sempreché di tale grado esercitino effettivamente le funzioni.

 

          Art. 2.

     Gli impiegati ed agenti appartenenti al personale civile di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

     a) avere l'età stabilita da particolari disposizioni in vigore per essere comandati ad assicurare, in caso di mobilitazione, il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

     b) avere compiuto trentanove anni di età, qualora non appartengano alla categoria di cui alla precedente lettera a);

     c) essere fisicamente idonei allo speciale servizio cui siano singolarmente da adibirsi in guerra.

     Il personale prescelto è iscritto in appositi elenchi, da compilarsi con le modalità e nei termini stabiliti dagli articoli che seguono.

     Gli impiegati ed agenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni civili dai quali deve essere tratto il personale destinato alla costituzione ed al funzionamento dei servizi in guerra, qualora si trovino nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo, possono chiedere, anche se esenti da obblighi di servizio militare, di essere iscritti negli elenchi anzidetti.

     Le domande di iscrizione debbono essere presentate per via gerarchica all'amministrazione da cui ciascun richiedente dipende. L'accoglimento di esse ha luogo a giudizio insindacabile delle rispettive amministrazioni e impegna gli iscritti per tutto il periodo di validità dell'elenco.

 

          Art. 3.

     Gli elenchi di cui al secondo comma dell'art. 2 sono compilati annualmente dalle singole amministrazioni interessate e sono costituiti di due parti distinte: la prima che comprende il personale destinato a coprire i posti effettivamente previsti dai quadri di formazione dei servizi in guerra; la seconda che comprende il personale destinato a formare la riserva dei predetti quadri, in proporzione del 20 per cento del contingente compreso nella prima parte.

     Negli elenchi sono iscritti gli impiegati ed agenti prescelti in seguito a domanda. Qualora però il numero di essi non sia sufficiente a coprire il fabbisogno e la relativa riserva, il complemento dei quadri sarà effettuato mediante iscrizione di autorità del personale necessario, da trarsi fra coloro che soddisfino alle condizioni stabilite dall'art. 2, comma primo.

 

          Art. 4.

     Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Ministero della guerra comunica alle amministrazioni statali interessate il numero degli impiegati ed agenti, distintamente per gradi e qualifiche civili, occorrente per coprire i posti previsti dai quadri di formazione dei servizi in guerra, con indicazione delle specifiche attribuzioni cui il personale dovrà, singolarmente, essere destinato in guerra.

     Sulla base del fabbisogno come sopra segnalato, le amministrazioni statali interessate provvedono entro il mese di novembre di ciascun anno alla formazione degli appositi elenchi di cui al precedente art. 3, assegnando alla riserva il personale di età più avanzata.

 

          Art. 5.

     Qualora l'amministrazione statale tenuta a fornire il personale occorrente non possa completare con personale dei dipendenti ruoli l'intero fabbisogno, o per mancanza di personale che si trovi nelle condizioni richieste dall'art. 2, o per scarsa entità dei ruoli stessi, segnala tale circostanza al Ministero della guerra, entro il termine fissato dal secondo comma dell'art. 4.

     Il Ministero della guerra, per sopperire a dette deficienze, ha facoltà di richiedere la designazione dell'occorrente personale complementare alle altre amministrazioni statali previste nelle annotazioni risultanti dalle tabelle di cui all'art. 1.

     Le amministrazioni cui la richiesta è diretta provvedono alla formazione di elenchi suppletivi per il numero di impiegati e agenti necessario e per la relativa riserva, con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti dai precedenti articoli.

 

          Art. 6.

     Gli impiegati ed agenti che abbiano presentato domanda per l'iscrizione negli elenchi del personale destinato alla costituzione dei servizi in guerra, e quelli che possono essere prescelti d'autorità per la inclusione negli elenchi stessi, devono essere sottoposti a visita medica militare a cura delle singole amministrazioni interessate, per l'accertamento della idoneità fisica, ai sensi dell'art. 2, lettera c).

     Le modalità, i termini entro i quali deve essere disposto detto accertamento sanitario saranno annualmente stabiliti dal Ministero della guerra.

 

          Art. 7.

     Negli elenchi annuali, ivi compresi quelli suppletivi di cui all'art. 5, terzo comma, devono essere indicati, per ciascun iscritto, oltre che le generalità, il grado civile rivestito, il ruolo di appartenenza, le specifiche attribuzioni civili, la residenza, l'ufficio presso il quale l'iscritto presta servizio civile e il grado militare di equiparazione in conformità delle tabelle di cui all'art. 1 nonché per coloro che siano soggetti ad obblighi militari, il distretto di appartenenza.

 

          Art. 8.

     Gli elenchi compilati ai sensi dell'art. 7 sono trasmessi dalle amministrazioni interessate al Ministero della guerra entro il mese di dicembre di ciascun anno, in duplice esemplare.

     Il Ministero della guerra, riconosciuta la regolarità degli elenchi, provvede agli incombenti di propria competenza, e restituisce poi alle singole amministrazioni uno degli esemplari, con indicazione, per ogni iscritto compreso nella prima parte degli elenchi, del centro di mobilitazione cui deve presentarsi in caso di chiamata ai termini del successivo art. 10.

     L'assegnazione del centro di mobilitazione, per gli iscritti nella prima parte degli elenchi, e la destinazione alla riserva, per gli iscritti nella seconda parte, vengono comunicate da ogni amministrazione ai singoli interessati da essa dipendenti, mediante lettera in duplice copia, una delle quali viene restituita per ricevuta da ogni destinatario. Analoga comunicazione viene fatta in caso di varianti al centro di mobilitazione dell'iscritto, disposte successivamente dal Ministero della guerra.

 

          Art. 9.

     Gli impiegati ed agenti iscritti sia nella prima che nella seconda parte degli elenchi, allorché hanno ricevuto la comunicazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo, debbono considerarsi indisponibili per la mobilitazione militare, anche quando la classe di rispettiva appartenenza sia richiamata alle armi.

     Per il personale in congedo della regia marina, la destinazione al seguito dell'esercito operante deve avvenire previo rilascio di apposito nulla osta da parte del Ministero della marina.

 

          Art. 10.

     Il Ministero della guerra:

     all'atto della mobilitazione generale ordina la presentazione ai centri di mobilitazione del personale militarizzato secondo quanto predisposto;

     in caso di mobilitazione parziale, o negli altri casi di chiamata in servizio consentiti dall'art. 1 del regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707, comunica alle amministrazioni interessate, nominativamente per ciascun iscritto, l'ordine di presentazione al centro di mobilitazione. A cura delle amministrazioni stesse l'ordine viene notificato immediatamente ad ogni singolo precettato, il quale è tenuto a presentarsi al centro di mobilitazione entro il termine stabilito dall'ordine stesso.

     Per raggiungere il centro di mobilitazione, gli impiegati ed agenti precettati hanno diritto di viaggiare in prima o in seconda classe secondo le disposizioni vigenti per gli ufficiali, in relazione al grado di equiparazione da essi rivestito. Gli agenti subalterni debbono compiere il viaggio in terza classe.

     Per i viaggi di cui al comma precedente ogni precettato fruirà del libretto di viaggio del quale trovasi munito nella sua qualità di impiegato civile dello Stato. Al rimborso delle relative spese o di quelle inerenti al trasporto del bagaglio personale, provvede il centro di mobilitazione, contro esibizione degli scontrini di cui al regio decreto 15 ottobre 1923, n. 2368.

 

          Art. 11.

     Dal momento della notificazione dell'ordine di presentazione di cui al primo comma del precedente articolo, agli impiegati e agenti precettati è applicabile il successivo art. 34.

 

          Art. 12.

     In tempo di pace l'impiegato o agente compreso negli elenchi può chiedere di essere esonerato dal servizio, e quindi cancellato dagli elenchi stessi, esclusivamente per ragioni di salute. A tal fine deve presentare apposita domanda all'amministrazione dalla quale dipende, corredandola di certificato medico.

     La domanda viene trasmessa al Ministero della guerra, che provvede a far sottoporre il richiedente a visita sanitaria militare, per accertare se l'infermità denunciata comporti la menomazione del requisito della idoneità fisica di cui al precedente art. 2, lettera c).

     L'esito degli accertamenti è poi, dal Ministero della guerra, comunicato all'amministrazione dalla quale il richiedente dipende. Questa, in caso di dichiarata inidoneità, dà notizia al dipendente della sua cancellazione dall'elenco.

 

          Art. 13.

     L'impiegato o agente che, al ricevimento dell'ordine di presentazione al centro di mobilitazione, si trovi impossibilitato per ragioni di salute a raggiungerlo, deve darne immediata comunicazione per iscritto al distretto militare del luogo di residenza, specificando gli estremi dell'ordine di presentazione ricevuto. Il distretto dispone per gli accertamenti sanitari del caso, e qualora risulti che il militarizzato non è effettivamente in condizioni di raggiungere il centro di mobilitazione, ne informa il centro stesso e l'amministrazione civile dalla quale l'interessato dipende.

     Quando il luogo di residenza del militarizzato non sia sede di distretto militare, la comunicazione scritta di cui al comma precedente va fatta al locale comando dei CC.RR. il quale provvede a darne conseguente notizia al distretto militare competente, previa constatazione dell'effettivo stato di salute del militarizzato.

 

          Art. 14.

     Tutte le volte che, per esigenze di servizio o per altre cause, occorra sostituire, trasferire, aumentare, o comunque variare il personale civile militarizzato in servizio presso determinate unità, la relativa decisione quando importi provvedimenti di carattere definitivo, viene presa dallo stato maggiore dell'esercito in seguito a segnalazione gerarchica da parte dell'organo dal quale il servizio dipende direttamente.

     Qualora si renda necessario addivenire a sostituzioni o a ripianamenti di personale civile militarizzato, lo stato maggiore dell'esercito provoca le nuove assegnazioni di personale da parte delle amministrazioni statali interessate.

     Il militarizzato che viene promosso nel ruolo dell'amministrazione civile di appartenenza, conserva, a tutti gli effetti, il grado militare di equiparazione attribuitogli all'atto della militarizzazione, sempreché la stessa amministrazione civile non ritenga opportuno di sostituirlo con altro impiegato di grado inferiore.

 

Capo II

Matricola

 

          Art. 15.

     Il servizio che gli impiegati e agenti dei ruoli civili delle amministrazioni dello Stato compiono quali militarizzati al seguito dell'esercito operante, in caso di mobilitazione generale o parziale ovvero in caso di precettazione per speciali circostanze, forma oggetto di iscrizione a matricola a norma degli articoli che seguono.

 

          Art. 16.

     I militarizzati vengono assunti in forza dagli enti del regio esercito presso i quali sono destinati a prestare servizio. Agli effetti dell'articolo precedente, tali enti sono tenuti a chiedere:

     a) per i militarizzati che nel regio esercito rivestono il grado di ufficiale, il secondo originale dello stato di servizio mod. 96 e il libretto personale al comando militare (zona, distretto o deposito coloniale, a seconda del grado e della residenza degli interessati) che custodisce i detti documenti all'atto della precettazione;

     b) per i militarizzati che nel regio esercito sono sottufficiali o militari di truppa, l'esemplare del foglio matricolare e caratteristico mod. 106 (o mod. 104, nei casi in cui sussista) all'ufficio forza in congedo del distretto di residenza degli interessati.

     Per i militarizzati che risultino riformati dagli organi di leva, valgono le disposizioni di cui al successivo art. 21.

 

          Art. 17.

     I comandi di zona, di distretto e, nell'A.O.I., i comandi di deposito territoriale trasmettono agli enti richiedenti i documenti di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo, dopo avervi iscritta la seguente variazione: "Assunto in servizio in qualità di militarizzato ai sensi del regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707, presso il _________ col grado equiparato di __________ (foglio n. _______ in data __________) del ________ li ________".

     Contemporaneamente comunicano tale variazione:

     a) per coloro che sono ufficiali del regio esercito, al Ministero della guerra per la conseguente iscrizione sul primo originale dello stato di servizio e sull'altro esemplare del libretto personale;

     b) per coloro che sono sottufficiali o militari di truppa, al distretto di leva per l'aggiornamento dell'altro foglio matricolare mod. 106 e del ruolo mod. 105.

     Tutti gli altri documenti concernenti la matricola militare degli interessati, all'infuori di quelli elencati nelle lettere a) e b) dell'articolo precedente, continuano ad essere custoditi presso i nominati comandi di zona, di distretto o di deposito territoriale.

 

          Art. 18.

     Gli enti del regio esercito che assumono in forza i militarizzati provvedono ad annotare sui documenti di cui all'art. 16 tutti gli eventi che si verificano nei riguardi del servizio compiuto, dai militarizzati, adoperando a tale scopo, con gli opportuni adattamenti, le formule matricolari in uso, nei casi analoghi, per i militari del regio esercito.

     Le relative variazioni vengono di volta in volta comunicate al Ministero della guerra, per i militarizzati che rivestano nel regio esercito il grado di ufficiale, e ai rispettivi distretti di leva, per i militarizzati che siano sottufficiali o militari di truppa. A tali fini, sono da seguirsi le medesime modalità che regolano il funzionamento del servizio matricolare del regio esercito.

 

          Art. 19.

     Per i militarizzati che nel regio esercito rivestono il grado di ufficiale, gli enti presso i quali essi prestano servizio sono tenuti a compilare i rapporti sul servizio stesso, e a trasmetterli di volta in volta al Ministero della guerra, seguendo le norme vigenti in materia per il regio esercito.

 

          Art. 20.

     Gli enti che assumono in forza quali militarizzati, coloro che nei ruoli del regio esercito figurano riformati in rassegna o collocati in congedo assoluto, devono chiedere all'ufficio matricola del distretto di leva il relativo foglio matricolare mod. 106. Il distretto, prima di trasmettere il documento, vi iscrive la variazione di cui al primo comma dell'art. 17.

 

          Art. 21.

     Per il militarizzato che risulti riformato dagli organi di leva, l'ente del regio esercito che lo assume in forza deve farne segnalazione al distretto militare di leva dell'interessato. Il distretto provvede alla iscrizione del militarizzato stesso nel ruolo mod. 105 ed all'impianto del foglio matricolare, annotando su entrambi i documenti la seguente variazione: "Riformato dagli organi di leva in data _________ li _________".

     Dopo tale variazione, verrà iscritta quella indicata nel primo comma dell'art. 17.

 

          Art. 22.

     All'atto della smilitarizzazione, gli enti ai quali i militarizzati sono in forza restituiscono i documenti matricolari dei medesimi ai comandi del regio esercito dai quali li hanno ricevuti, se riguardano ufficiali in congedo, e ai distretti di leva, se si tratti di sottufficiali o militari di truppa in congedo o di riformati dagli organi di leva, dopo avervi iscritta la seguente ultima variazione: "Cessa di essere assunto in servizio quale militarizzato _______________ li __________".

     I distretti di leva, sulla base del foglio matricolare, provvedono ad aggiornare e parificare in conseguenza il proprio mod. 106 ed il ruolo mod. 106, e ritrasmettono quindi il documento anzidetto all'ufficio forza in congedo del distretto di residenza dell'interessato, seguendo all'uopo le norme vigenti in materia per i militari del regio esercito.

     Tutti i documenti matricolari, comunque impiantati per i militarizzati di cui all'art. 21, vengono invece custoditi dal competente distretto di leva del militarizzato.

 

          Art. 23.

     Il servizio prestato dal militarizzato al seguito dell'esercito operante, in caso di mobilitazione, e quello prestato in seguito a chiamata per speciali circostanze, formano oggetto di annotazione anche sullo stato matricolare concernente i servizi civili del militarizzato.

     A tale scopo, il comandante di corpo di cui al successivo art. 40 redigerà all'atto della smilitarizzazione, per ciascuno dei militarizzati dipendenti, un rapporto informativo sul servizio compiuto, da trasmettersi all'amministrazione civile dalla quale il militarizzato dipende.

 

Capo III

Trattamento economico

 

          Art. 24.

     Il trattamento economico spettante al personale civile destinato al seguito dell'esercito operante in caso di mobilitazione generale o parziale è quello previsto dall'art. 6 del regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707, nonché dalle disposizioni relative al trattamento economico del personale militare e militarizzato per la guerra.

 

          Art. 25.

     Quando, all'infuori del caso di mobilitazione generale o parziale, il personale civile è militarizzato per necessità accertate dal governo del Re, al personale stesso spetta il trattamento economico normale dovuto ai militari del regio esercito del grado di equiparazione, esclusa la indennità di rappresentanza, salvo i più favorevoli trattamenti previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707, e dalle disposizioni di cui al precedente articolo.

 

          Art. 26.

     Nei casi contemplati dal precedente articolo, il personale civile militarizzato può essere provvisto dell'uniforme prescritta dal capo IV del presente regolamento. A tal fine:

     a) per coloro che rivestano grado di equiparazione di ufficiale o di maresciallo, sarà corrisposta una indennità da stabilirsi volta per volta dal Ministero della guerra, tenuto conto del prezzo degli oggetti costituenti l'uniforme, fatto dall'"Unione militare";

     b) per coloro che siano equiparati a sergente maggiore, sergente, graduato e militare di truppa, l'uniforme sarà fornita gratuitamente dall'amministrazione militare, con le norme e modalità vigenti in proposito.

     L'ammontare della indennità di cui alla precedente lettera a) sarà dedotta dalla indennità di entrata in campagna, qualora il militarizzato rivestito del grado equiparato di ufficiale o di maresciallo venga successivamente assegnato al seguito dell'esercito operante, per intervenuta mobilitazione generale o parziale.

 

Capo IV

Uniforme

 

          Art. 27.

     Il personale civile militarizzato fa uso di uniforme, o di speciale distintivo, secondo quanto disposto dai seguenti articoli.

     L'uso della uniforme, o degli speciali distintivi, è obbligatorio.

     Il Ministero della guerra può dispensare, in tutto o in parte, il predetto personale dall'obbligo dell'uso dell'uniforme, come pure può apportare all'uniforme stessa le modifiche e le integrazioni che saranno ritenute necessarie.

 

          Art. 28.

     Per il personale civile militarizzato equiparato al rango di ufficiale, l'uniforme è quella di panno grigio-verde o coloniale prescritta, per il tempo di guerra, per gli ufficiali del regio esercito, con le varianti sottoindicate:

     a) il berretto o elmetto porta il fregio descritto, per ciascuna categoria di personale, dalla annessa tabella allegato 8; il fregio del berretto è confezionato in raion nero;

     b) la mostreggiatura posta sul bavero della giubba è quella descritta, per ciascuna categoria di personale, dalla annessa tabella allegato 8, e viene applicata anche sul bavero del cappotto.

     Fa eccezione alle disposizioni del presente articolo il personale militarizzato della amministrazione ferroviaria e della azienda autonoma statale della strada equiparato al grado di ufficiale ma non facente parte di unità mobilitate. Detto personale indossa la normale uniforme in uso per gli impiegati delle indicate amministrazioni, o l'abito civile ove la uniforme non sia stabilita, completati, quale segno della militarizzazione, dal bracciale descritto nella annessa tabella allegato 8.

 

          Art. 29.

     Per il personale civile militarizzato equiparato al rango di sottufficiale o militare di truppa, l'uniforme è quella di panno grigio-verde o coloniale stabilita per il militare di truppa di fanteria di linea, con le varianti sotto indicate:

     a) il berretto o elmetto porta il fregio descritto per ciascuna categoria di personale, dalla annessa tabella allegato 8; il fregio del berretto è confezionato in raion nero;

     b) la mostreggiatura posta sul bavero della giubba è quella descritta, per ciascuna categoria di personale, dalla annessa tabella allegato 8, e viene applicata anche sul bavero del cappotto.

     Fa eccezione alle disposizioni del presente articolo il personale militarizzato della amministrazione ferroviaria e dell'azienda autonoma statale della strada, il quale indossa l'uniforme di servizio della propria amministrazione, completata, quale segno della militarizzazione, dal bracciale descritto nella annessa tabella allegato 8.

 

          Art. 30.

     Per il personale civile militarizzato che, a norma dei precedenti articoli, deve vestire l'uniforme militare, i distintivi di grado sono quelli corrispondenti al grado di equiparazione militare attribuito in conformità delle tabelle annesse al presente regolamento. I predetti distintivi, però, debbono avere una bordatura di colore bianco, azzurro o rosa, a seconda che si tratti di personale statale di gruppo A, B o C.

     Per il personale militarizzato della amministrazione ferroviaria e dell'azienda autonoma statale della strada che indossi l'uniforme di servizio propria di ciascuna amministrazione, o conservi l'abito civile, i distintivi di grado sono applicati sul bracciale, in conformità di quanto stabilito dall'annessa tabella allegato 8.

 

          Art. 31.

     Il personale civile militarizzato equiparato al rango di ufficiale, tenuto ad indossare l'uniforme militare, fa uso degli stessi oggetti di armamento e di equipaggiamento stabiliti per gli ufficiali del regio esercito, secondo le prescrizioni vigenti per questi ultimi.

     Tutti gli oggetti sopra indicati vengono provveduti a cura degli interessati, ad eccezione della pistola che è loro data in consegna, per la durata della militarizzazione, dai rispettivi centri di mobilitazione. Tali centri forniscono altresì la maschera antigas e il pacchetto di medicazione.

 

          Art. 32.

     Il personale civile militarizzato equiparato a sottufficiale o militare di truppa, tenuto ad indossare l'uniforme militare, ha la 3 serie vestiario ed equipaggiamento prevista dal tomo II, fascicolo 1° dell'I.M.R.E., escluso il telo da tenda ed accessori. L'armamento è costituito dalla pistola regolamentare.

     Tutti gli oggetti vengono provveduti dai centri di mobilitazione all'atto della presentazione del personale.

 

          Art. 33.

     Indipendentemente da quanto stabilito in materia dal capo III del presente regolamento (trattamento economico) è consentito al personale civile militarizzato equiparato al rango di ufficiale, tenuto ad indossare l'uniforme militare, di prelevare a pagamento dai magazzini militari oggetti di qualsiasi specie. L'importo dei prelevamenti sarà recuperato mediante ritenuta sugli assegni del personale stesso.

     Il rinnovo degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento per il personale civile equiparato a sottufficiale o militare di truppa ha luogo invece a spese dell'amministrazione militare, secondo le norme vigenti per i militari di truppa del regio esercito.

 

Capo V

Disciplina

 

          Art. 34.

     Il personale civile destinato al seguito dell'esercito operante è soggetto, per tutta la durata del servizio, alla giurisdizione militare, e sottoposto quindi alle leggi penali militari ed al regolamento di disciplina militare.

 

          Art. 35.

     A tutti gli effetti disciplinari, il grado gerarchico del militarizzato è quello di equiparazione stabilito dalle tabelle di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 al presente regolamento, indipendentemente dal grado eventualmente rivestito nella forza in congedo del regio esercito, della regia marina della regia aeronautica e della regia guardia di finanza.

     Ai sensi e per gli effetti del paragrafo 19 del regolamento di disciplina militare per il regio esercito, il militarizzato in servizio deve obbedienza, come a superiore al militare o al militarizzato di grado eguale o inferiore che eserciti la funzione di comando o di direzione del servizio cui il militarizzato è addetto.

     Nei rapporti di servizio fra militarizzati e fra questi e i militari è dovuta, altresì obbedienza al militare o al militarizzato appartenente ad un gruppo superiore dell'ordinamento gerarchico dei dipendenti dello

     Stato, ancorché rivesta un grado inferiore.

 

          Art. 36.

     Ogni superiore militare, in caso di mancanze o infrazioni disciplinari commesse da un inferiore militarizzato, ha facoltà di infliggere a quest'ultimo le sanzioni previste dal regolamento di disciplina militare, con le limitazioni e nei modi stabiliti dagli articoli che seguono.

     La facoltà punitiva del superiore militarizzato è invece esercitata nei soli rapporti col dipendente personale civile militarizzato. Tuttavia è fatto obbligo al superiore militarizzato, che rilevi una mancanza o infrazione commessa dall'inferiore militare, di riferirne immediatamente al proprio comandante di corpo, per la conseguente irrogazione delle sanzioni disciplinari.

 

          Art. 37.

     Nei riguardi del personale civile militarizzato, le sanzioni disciplinari previste:

     a) per gli ufficiali, dai numeri 1 a 6 compreso del § 571 del vigente regolamento di disciplina;

     b) per i marescialli, dai numeri 1 a 5 compreso del § 584;

     c) per i sergenti maggiori e sergenti, dai numeri 1 a 6 compreso del § 585;

     d) per i graduati di truppa, dai numeri 1 a 5 compreso del § 599;

     e) per i militari di truppa, dai numeri 1 a 4 compreso del § 600, si esauriscono tutte nella irrogazione della punizione, nella applicazione della stessa e nella conseguente annotazione a matricola, senza che possano comunque produrre effetti di stato per la qualità di impiego civile rivestita dal militarizzato.

 

          Art. 38.

     Quando la mancanza commessa dal militarizzato comporti una punizione disciplinare di grado superiore a quelle di cui al precedente articolo, il fatto deve essere segnalato, dalla autorità militare, alla amministrazione civile dalla quale il militarizzato dipende, per la valutazione della condotta dell'impiegato agli effetti della instaurazione del procedimento disciplinare di cui alla parte seconda, capo IX, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, o alle analoghe disposizioni vigenti per i personali disciplinati da speciali ordinamenti.

     Nel frattempo il militarizzato è sospeso dalle sue funzioni presso l'esercito operante, con provvedimento del comandante di corpo, e restituito alla amministrazione cui appartiene.

     Esaurito il procedimento disciplinare, si applicano al militarizzato le disposizioni di cui al successivo art. 47.

 

          Art. 39.

     Nei casi contemplati dall'articolo precedente, la sanzione disciplinare eventualmente inflitta al militarizzato, quale impiegato civile, e il fatto che l'ha determinata, hanno anche effetti nei riguardi della posizione militare del punito, qualora Questi appartenga, quale ufficiale o sottufficiale, ai ruoli della forza in congedo del regio esercito, della regia marina, della regia aeronautica e della regia guardia di finanza.

     La relativa segnalazione va diretta, in tali casi, agli organi militari competenti.

 

          Art. 40.

     Le attribuzioni del comandante di corpo, per il personale civile militarizzato, sono devolute:

     a) per il personale civile in servizio presso lo stato maggiore dell'esercito, al generale caporeparto competente;

     b) per quello in servizio presso le intendenze di armata, all'intendente di armata;

     c) per quello in servizio presso i corpi d'armata e le divisioni, ai rispettivi capi di stato maggiore.

 

          Art. 41.

     Ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al capo VIII del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, o alle analoghe disposizioni vigenti per i personali disciplinati da speciali ordinamenti, le attribuzioni del capo di ufficio sono esercitate:

     a) dal direttore superiore del servizio, per il personale civile addetto allo stato maggiore dell'esercito;

     b) dal direttore di servizio di armata, per il personale civile addetto ai servizi di armata, di corpo di armata e di divisione.

     Qualora nell'armata il direttore del servizio non sia equiparato almeno al grado di tenente colonnello, le attribuzioni di capo di ufficio vengono esercitate dal direttore superiore del corrispondente servizio presso lo stato maggiore dell'esercito.

     Tuttavia per i ragionieri di artiglieria e del genio, anche se tratti dalla amministrazione finanziaria e da quella dei lavori pubblici, è capo di ufficio, agli effetti sopra indicati, il dirigente militare del relativo servizio.

 

          Art. 42.

     Agli effetti dell'art. 3 del regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707, spetta al comandante di corpo di cui all'art. 40 stabilire quali mancanze rientrino nel campo disciplinare militare, e quali invece rivestano carattere esclusivamente tecnico o amministrativo.

     In caso di mancanze d'indole esclusivamente tecnica o amministrativa, la competenza a procedere disciplinarmente spetta unicamente al superiore militarizzato, ai termini dell'art. 41 e dei successivi artt. 43 e 44 salva l'eccezione stabilita dall'ultimo comma dell'art. 41.

     Per i direttori superiori in servizio presso lo Stato maggiore dell'esercito, peraltro, la competenza a procedere è devoluta al sottocapo di stato maggiore generale, osservate le disposizioni degli articoli predetti.

 

          Art. 43.

     Per le mancanze e infrazioni disciplinari riconosciute di carattere esclusivamente tecnico o amministrativo, il capo di ufficio applica le sanzioni disciplinari di sua competenza a termini dell'art. 56 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, o delle analoghe disposizioni vigenti per i personali disciplinati da speciali ordinamenti.

     A mente dell'art. 3 del regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707, il capo ufficio ha facoltà di aggravare le previste sanzioni disciplinari, non oltre però la punizione di riduzione dello stipendio.

     La facoltà di aggravamento delle sanzioni disciplinari compete altresì al capo della amministrazione civile dalla quale il militarizzato dipende, quando l'amministrazione venga investita dell'esame della posizione disciplinare del militarizzato, a termine dell'articolo seguente. L'esercizio di detta facoltà, in tal caso, non può importare una punizione superiore a quella della sospensione dal grado con privazione dello stipendio, salvo che il fatto commesso non comporti di per sé la revoca o la destituzione.

 

          Art. 44.

     Qualora il capo di ufficio ritenga che il fatto commesso dal dipendente militarizzato sia, per la sua gravità, passibile di punizione disciplinare di grado superiore a quelle che rientrano nei limiti della sua competenza, ne riferisce con circostanziato rapporto all'amministrazione civile per il tramite dell'autorità militare, perché sia instaurata la procedura disciplinare di rito a termine della parte 2, capo IX, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, o delle analoghe disposizioni vigenti per i personali disciplinari da speciali ordinamenti.

     Al rapporto saranno allegate le copie di tutti gli atti d'inchiesta e degli accertamenti all'uopo eseguiti.

 

          Art. 45.

     Per quanto si riferisce alla procedura da seguire nei casi di mancanze e infrazioni disciplinari regolati dai precedenti artt. 43 e 44, il capo di ufficio si attiene alle norme stabilite dagli artt. 60 e 69 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dalle analoghe disposizioni vigenti per i personali disciplinati da speciali ordinamenti.

 

          Art. 46.

     Quando la gravità dei fatti lo esiga, o quando il militarizzato sia sottoposto a giudizio per delitto, l'autorità militare che, a mente delle disposizioni vigenti, ha la stessa facoltà nei riguardi dei militari, può ordinare la sospensione del militarizzato dall'esercizio delle sue funzioni. In tal caso, questi viene temporaneamente restituito alla amministrazione civile dalla quale dipende, cui spetta provvedere a termini dell'art. 63 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, o delle analoghe disposizioni vigenti per i personali disciplinati da speciali ordinamenti.

     La sospensione deve essere disposta se a carico del militarizzato sia stato emesso ordine di cattura dalla autorità giudiziaria. In tal caso il provvedimento di sospensione è adottato dal capo di ufficio, con propria ordinanza.

 

          Art. 47.

     Quando il procedimento a carico del militarizzato venga definito senza irrogazione di sanzioni penali o disciplinari, o quando il fatto commesso sia punito disciplinarmente con provvedimenti non più gravi di quelli previsti dall'art. 37 e non più gravi, comunque, della riduzione dello stipendio, il militarizzato viene reintegrato a tutti gli effetti nella sua precedente posizione, ferme restando peraltro le conseguenze giuridiche ed economiche della punizione eventualmente inflittagli.

     In ogni altro caso, il militarizzato cessa da tale sua qualità, e deve essere eliminato dagli elenchi di cui al capo I del presente regolamento, restando peraltro soggetto, dalla data della eliminazione, agli obblighi militari cui sia eventualmente tenuto.

 

          Art. 48.

     Tanto in caso di reclamo contro la punizione inflitta a termini del regolamento di disciplina militare, quanto in caso di ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare irrogata direttamente dal capo di ufficio, saranno seguite, rispettivamente, le norme procedurali e le forme prescritte dal regolamento di disciplina militare, e dei capi VIII e IX del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, o dalle analoghe disposizioni vigenti per i personali disciplinari da speciali ordinamenti.

 

          Art. 49.

     Spetta esclusivamente al comandante di corpo deferire il militarizzato all'autorità giudiziaria militare quando il fatto commesso rivesta gli estremi di reato.

 

          Art. 50.

     Ai militarizzati possono essere conferite le stesse ricompense previste dalla parte II del regolamento di disciplina militare, eccettuate le ricompense per anzianità di grado o di servizio e per merito speciale, e quelle che importino comunque avanzamento.

     Disposizioni finali e transitorie.

 

          Art. 51.

     Sorgendo nuove necessità, determinate dallo stato maggiore del regio esercito, di assegnare al seguito dell'esercito operante personale civile non previsto dalle tabelle di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 al presente regolamento, saranno ad esso attribuiti gli stessi gradi militari di equiparazione stabiliti dal decreto interministeriale 14 gennaio 1941, che stabilisce l'equiparazione di rango a grado militare del personale civile e salariato dell'amministrazione della guerra, militarizzato ai sensi della legge 25 agosto 1940, n. 1304. Le disposizioni del predetto decreto varranno, in quanto applicabili, anche per il personale civile da trarre da altre amministrazioni statali diverse da quella della guerra.

 

          Art. 52.

     Nella prima applicazione del presente regolamento, le amministrazioni civili dello Stato, che vi sono tenute, qualora non l'abbiano già fatto, provvederanno immediatamente alla formazione degli elenchi di cui all'art. 2, secondo comma, e alla trasmissione di essi al Ministero della guerra ai sensi e per gli effetti dell'art. 8.

     Detti elenchi hanno efficacia fino al 31 dicembre 1941, salvo proroga da disporsi, ove occorra, con decreto del Ministero della guerra, sentite le amministrazioni interessate.

 

ALLEGATI