§ 52.3.4 – L. 21 maggio 1940, n. 415.
Organizzazione della nazione per la guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.3 leggi di guerra e neutralità
Data:21/05/1940
Numero:415


Sommario
Art. 1.      Il Governo ha il compito
Art. 2.      Il Governo, ai fini dell'organizzazione della nazione per la guerra
Art. 3.      La presidenza del Consiglio dei Ministri, il P.N.F. ed i singoli Ministeri comunicano alla Commissione suprema di difesa per la necessaria azione di coordinamento, i [...]
Art. 4.      La mobilitazione della nazione per la guerra consta della mobilitazione militare e della mobilitazione civile, ciascuna delle quali può essere generale o parziale
Art. 5.      In caso di mobilitazione generale e in caso di mobilitazione parziale, gli enti di diritto o di fatto comunque costituiti nello Stato, i cittadini non soggetti ad [...]
Art. 6.      Il ritorno dai compiti, funzioni ed organizzazione di guerra ai compiti, funzioni ed organizzazione di pace costituisce la smobilitazione della nazione
Art. 7.      La mobilitazione e la smobilitazione civile dei cittadini e degli enti di cui ai precedenti artt. 4, 5 e 6 vengono preparate ed attuate secondo la legge sulla disciplina [...]
Art. 8.      La mobilitazione e la smobilitazione della nazione, tanto generali quanto parziali, vengono ordinate per decreto reale, su proposta del Duce del fascismo, Capo del [...]
Art. 9.      La mobilitazione e la smobilitazione della nazione vengono preparate e si svolgono secondo un piano generale che viene predisposto dalla commissione suprema di difesa
Art. 10.      Il Ministero delle finanze, in base ai preventivi della presidenza del Consiglio dei Ministri, del P.N.F., dei singoli Ministeri e del Commissariato generale per le [...]
Art. 11.      I piani di smobilitazione vengono elaborati in tempo di pace solamente nelle linee generali e saranno sviluppati e completati nel corso della guerra in conformità della [...]
Art. 12.      Per predisporre, disciplinare e coordinare tutti i provvedimenti per il pronto ed ordinato passaggio dai compiti, funzioni ed organizzazione di pace, ai compiti, [...]
Art. 13.      La sorveglianza ed il controllo sulla preparazione e sullo svolgimento della mobilitazione civile della presidenza del Consiglio dei Ministri, del P.N.F., dei singoli [...]
Art. 14.      La mobilitazione e la smobilitazione della nazione, tanto generali quanto parziali, si preparano e si attuano in base alle disposizioni della presente legge ed a quelle [...]
Art. 15.      Per l'Africa italiana e per i possedimenti italiani dell'Egeo saranno adottati separati provvedimenti su proposta dei Ministeri competenti
Art. 16.      Nell'imminenza e nel corso della mobilitazione generale o parziale, il governo può
Art. 17.      Per tutte le attività da svolgere all'estero il P.N.F., i Ministeri e gli organi competenti devono agire d'intesa col Ministero per gli affari esteri, al quale spetta di [...]
Art. 18.      Ai fini dell'organizzazione e della mobilitazione della nazione per la guerra, il Governo può disporre, sin dal tempo di pace, qualsiasi censimento che giudichi opportuno
Art. 19.      Il governo, ai fini della difesa immediata della nazione, può avvalersi, in tutto od in parte, delle disposizioni della presente legge anche prima che sia ordinata la [...]
Art. 20.      Il governo è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione della presente legge ed a stabilire le sanzioni penali per le infrazioni alla medesima
Art. 21.      Sono abrogati: la legge 8 giugno 1925, n. 969, relativa alla "organizzazione della nazione per la guerra"; il regio decreto 1° aprile 1935, n. 412, relativo alla [...]


§ 52.3.4 – L. 21 maggio 1940, n. 415.

Organizzazione della nazione per la guerra.

(G.U. 24 maggio 1940, n. 120).

 

     Art. 1.

     Il Governo ha il compito:

     1° di preparare, sin dal tempo di pace, l'organizzazione e la mobilitazione della nazione per la guerra;

     2° di attivare, non appena ne riconosca la necessità, dirigere, coordinare e controllare la mobilitazione della nazione.

 

          Art. 2.

     Il Governo, ai fini dell'organizzazione della nazione per la guerra:

     1° stabilisce i compiti della presidenza del Consiglio dei ministri, del P.N.F., e dei singoli Ministeri;

     2° costituisce, non appena ne riconosca la necessità, per decreto reale, su proposta del Duce del fascismo, Capo del governo, speciali organi ed uffici;

     3° disciplina, coordina e controlla le attività degli enti pubblici e privati comunque interessati alla preparazione dell'organizzazione e della mobilitazione della nazione per la guerra;

     4° assicura:

     a) lo sviluppo e la migliore utilizzazione delle risorse e delle attività della nazione per conseguire la vittoria;

     b) la costituzione di scorte adeguate di derrate e materie prime.

 

          Art. 3.

     La presidenza del Consiglio dei Ministri, il P.N.F. ed i singoli Ministeri comunicano alla Commissione suprema di difesa per la necessaria azione di coordinamento, i progetti e gli studi predisposti in relazione al n. 1 del precedente art. 2.

 

          Art. 4.

     La mobilitazione della nazione per la guerra consta della mobilitazione militare e della mobilitazione civile, ciascuna delle quali può essere generale o parziale.

     La mobilitazione militare consiste nel passaggio delle forze armate dal piede di pace a quello di guerra, secondo norme e modalità stabilite dai Ministeri interessati.

     La mobilitazione civile consiste nel passaggio delle pubbliche amministrazioni, delle industrie, dei servizi, aziende ed enti necessari alla vita, alla resistenza ed alla difesa della nazione, dallo stato di pace allo stato di guerra.

 

          Art. 5.

     In caso di mobilitazione generale e in caso di mobilitazione parziale, gli enti di diritto o di fatto comunque costituiti nello Stato, i cittadini non soggetti ad obblighi militari, compresi le donne ed i minori di età superiore ai 14 anni, e coloro che, pur avendo tali obblighi, non si trovino, per qualsiasi motivo, incorporati in un reparto militare, hanno il dovere di concorrere alla difesa ed alla resistenza della nazione con spirito di devozione e di sacrificio di combattenti, e possono essere mobilitati civilmente e conseguentemente sottoposti ad una disciplina di guerra.

 

          Art. 6.

     Il ritorno dai compiti, funzioni ed organizzazione di guerra ai compiti, funzioni ed organizzazione di pace costituisce la smobilitazione della nazione.

     La smobilitazione può essere, come la mobilitazione, generale o parziale.

 

          Art. 7.

     La mobilitazione e la smobilitazione civile dei cittadini e degli enti di cui ai precedenti artt. 4, 5 e 6 vengono preparate ed attuate secondo la legge sulla disciplina di guerra ed il regolamento per la sua applicazione.

 

          Art. 8.

     La mobilitazione e la smobilitazione della nazione, tanto generali quanto parziali, vengono ordinate per decreto reale, su proposta del Duce del fascismo, Capo del governo, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri.

     Qualora speciali ragioni lo consiglino, la mobilitazione e la smobilitazione potranno essere disposte anche senza la pubblicazione del relativo decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 9.

     La mobilitazione e la smobilitazione della nazione vengono preparate e si svolgono secondo un piano generale che viene predisposto dalla commissione suprema di difesa.

     La mobilitazione e la smobilitazione civile sono preparate e si svolgono secondo piani che, sulla base di quello generale, vengono elaborati dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, dal P.N.F., dai Ministeri ed organi dipendenti, e per gli stabilimenti delle industrie private che esplicano attività inerenti alle fabbricazioni di guerra, dal commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

     Tali piani vengono comunicati alla commissione suprema di difesa per la necessaria azione coordinatrice.

 

          Art. 10.

     Il Ministero delle finanze, in base ai preventivi della presidenza del Consiglio dei Ministri, del P.N.F., dei singoli Ministeri e del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, concreta il piano generale finanziario.

 

          Art. 11.

     I piani di smobilitazione vengono elaborati in tempo di pace solamente nelle linee generali e saranno sviluppati e completati nel corso della guerra in conformità della situazione.

 

          Art. 12.

     Per predisporre, disciplinare e coordinare tutti i provvedimenti per il pronto ed ordinato passaggio dai compiti, funzioni ed organizzazione di pace, ai compiti, funzioni ed organizzazione previsti per la guerra, per preparare e tenere aggiornati gli elaborati di mobilitazione (piani, istruzioni, regolamenti) e per dirigere e coordinare le operazioni di mobilitazione dei dipendenti organi ed uffici, vengono istituiti sin dal tempo di pace, uffici di mobilitazione civile:

     presso la presidenza del Consiglio dei Ministri;

     presso il P.N.F., presso ogni Ministero, e, occorrendo, presso i dipendenti organi periferici;

     presso ogni Prefettura;

     presso ogni Comune;

     presso quegli enti, servizi, industrie ed aziende che, dovendo provvedere al soddisfacimento degli essenziali bisogni della nazione in guerra, vengono designati dalla commissione suprema di difesa su proposta dei Ministeri interessati e del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

     Nei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, in luogo dei suddetti uffici comunali di mobilitazione civile, provvedono gli organi normali del Comune.

 

          Art. 13.

     La sorveglianza ed il controllo sulla preparazione e sullo svolgimento della mobilitazione civile della presidenza del Consiglio dei Ministri, del P.N.F., dei singoli Ministeri e degli organi ed enti comunque da essi dipendenti o controllati, spettano ai Ministri responsabili e, per gli stabilimenti delle industrie private che esplicano attività inerenti alle fabbricazioni di guerra, al Commissario generale per le fabbricazioni di guerra.

 

          Art. 14.

     La mobilitazione e la smobilitazione della nazione, tanto generali quanto parziali, si preparano e si attuano in base alle disposizioni della presente legge ed a quelle della legge sulla disciplina di guerra e relativo regolamento, delle leggi militari e di ogni altra disposizione, prescrizione, istruzione che dalle anzidette leggi trae origine.

     Le disposizioni complementari per la preparazione e l'attuazione della mobilitazione e della smobilitazione sono stabilite dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, dal P.N.F., dai Ministeri interessati e dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, ciascuno per la parte di propria competenza.

 

          Art. 15.

     Per l'Africa italiana e per i possedimenti italiani dell'Egeo saranno adottati separati provvedimenti su proposta dei Ministeri competenti.

 

          Art. 16.

     Nell'imminenza e nel corso della mobilitazione generale o parziale, il governo può:

     1° requisire:

     i servizi individuali e collettivi dei cittadini;

     i servizi dei sindacati, delle società e delle associazioni comunque esistenti nello Stato;

     i beni mobili ed immobili esistenti nel territorio dello Stato, esclusi quelli coperti da speciale immunità;

     2° requisire altresì qualsiasi invenzione ed opporsi alla sua applicazione ed alla sua divulgazione;

     3° disciplinare mediante contingentamento o razionamento i consumi;

     4° limitare o vietare le importazioni e le esportazioni, il commercio interno e la detenzione di qualsiasi specie di merce;

     5° obbligare i cittadini e gli enti alla denuncia dei beni mobili che essi detengono, necessari alla difesa della nazione;

     6° procedere alla costituzione di organizzazioni di produttori e di commercianti allo scopo di meglio provvedere alle importazioni ed alle esportazioni nonché alla incetta, requisizione e distribuzione di generi alimentari e merci di qualsiasi specie.

 

          Art. 17.

     Per tutte le attività da svolgere all'estero il P.N.F., i Ministeri e gli organi competenti devono agire d'intesa col Ministero per gli affari esteri, al quale spetta di coordinare e controllare all'estero l'azione degli enti anzidetti e dei loro agenti, subordinandola a quella dei rappresentanti diplomatici nel luogo dove detta azione si svolge.

     Le questioni finanziarie saranno trattate soltanto pel tramite di questi rappresentanti.

 

          Art. 18.

     Ai fini dell'organizzazione e della mobilitazione della nazione per la guerra, il Governo può disporre, sin dal tempo di pace, qualsiasi censimento che giudichi opportuno.

     I dati, le notizie e gli elementi raccolti, non potranno servire che ai fini esclusivi della difesa del paese e della preparazione ed attuazione della mobilitazione ed hanno carattere strettamente riservato.

 

          Art. 19.

     Il governo, ai fini della difesa immediata della nazione, può avvalersi, in tutto od in parte, delle disposizioni della presente legge anche prima che sia ordinata la mobilitazione generale o parziale.

 

          Art. 20.

     Il governo è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione della presente legge ed a stabilire le sanzioni penali per le infrazioni alla medesima.

 

          Art. 21.

     Sono abrogati: la legge 8 giugno 1925, n. 969, relativa alla "organizzazione della nazione per la guerra"; il regio decreto 1° aprile 1935, n. 412, relativo alla istituzione di uffici speciali per la mobilitazione civile; ed ogni altra disposizione in contrasto con quelle della presente legge.

     Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avrà luogo il passaggio ai Ministeri competenti dei servizi attualmente esercitati dagli organi previsti dai provvedimenti citati nel precedente comma.