Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 52. Guerra |
Capitolo: | 52.2 ex combattenti |
Data: | 27/12/2002 |
Numero: | 288 |
Sommario |
Art. 1. (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare). |
Art. 2. (Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio). |
Art. 3. (Copertura finanziaria). |
§ 52.2.42 - Legge 27 dicembre 2002, n. 288.
Provvidenze in favore dei grandi invalidi.
(G.U. 31 dicembre 2002, n. 305).
Art. 1. (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare).
1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al
"I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della citata tabella E possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o, secondo le modalità previste dalla
2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, all'assegnazione degli accompagnatori di cui al secondo comma dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al
3. L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui al comma 2 può essere adeguato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 2.
4. Entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarlo. Ove spettante, nell'ambito delle risorse disponibili, in favore dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al testo unico di cui al
4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le amministrazioni preposte continuano a erogare l'assegno di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell'anno precedente a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della
5. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.
Art. 2. (Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 è istituito un fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile.
Art. 3. (Copertura finanziaria).
1. Per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 2, è autorizzata la spesa di 7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Comma inserito dall'art. 66 ter del