Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 52. Guerra |
Capitolo: | 52.2 ex combattenti |
Data: | 02/10/1948 |
Numero: | 1247 |
Sommario |
Art. 1. Il ricorso previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, avverso le decisioni delle Commissioni di primo grado per il riconoscimento delle [...] |
Art. 2. Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche per i ricorsi contro le decisioni relative alle qualifiche gerarchiche partigiane previste dal decreto [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana |
§ 52.2.27 – L. 2 ottobre 1948, n. 1247. [1]
Termini per i ricorsi previsti dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, avverso le decisioni delle Commissioni di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche partigiane.
(G.U. 25 ottobre 1948, n. 249).
Il ricorso previsto dall'art. 4 del
Per gli elenchi già pubblicati, il termine predetto decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche per i ricorsi contro le decisioni relative alle qualifiche gerarchiche partigiane previste dal
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del