§ 52.1.44 – L. 9 agosto 1954, n. 656.
Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (già Seconda Giunta del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:09/08/1954
Numero:656


Sommario
Art. 1.      La Seconda Giunta del C.A.S.A.S. assume la denominazione di "Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione"
Art. 2.      A decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55 e fino all'esercizio finanziario 1962-63 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale per [...]
Art. 3.      Il testo dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1948, n. 1515, è, sostituito dal seguente


§ 52.1.44 – L. 9 agosto 1954, n. 656. [1]

Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (già Seconda Giunta del C.A.S.A.S.) per lo svolgimento della sua attività, a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici.

(G.U. 19 agosto 1954, n. 189).

 

     Art. 1.

     La Seconda Giunta del C.A.S.A.S. assume la denominazione di "Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione".

     Restano applicabili all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione le disposizioni della legge 5 gennaio 1953, n. 1, e quelle delle leggi anteriori riguardanti la Seconda Giunta del C.A.S.A.S.

 

          Art. 2.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55 e fino all'esercizio finanziario 1962-63 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione mutui fino all'ammontare di lire 30 miliardi così ripartiti: lire 5 miliardi nel primo esercizio; lire 4 miliardi nel secondo esercizio; lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad accordare la garanzia dello Stato per l'ammortamento dei detti mutui per capitali ed interessi.

     Ai mutui stessi si applicano le disposizioni di cui al 3° e 4° comma dell'art. 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

 

          Art. 3.

     Il testo dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1948, n. 1515, è, sostituito dal seguente:

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.