Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale |
Data: | 19/12/2002 |
Numero: | 277 |
Sommario |
Art. 1. (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza e procedimento in materia di liberazione anticipata). |
Art. 2. (Competenza in materia di revoca). |
Art. 3. (Estensione della normativa in tema di liberazione anticipata all'affidamento in prova al servizio sociale). |
Art. 4. (Applicabilità del beneficio previsto dall'articolo 3). |
§ 51.4.90 - Legge 19 dicembre 2002, n. 277.
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata.
(G.U. 21 dicembre 2002, n. 299).
Art. 1. (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza e procedimento in materia di liberazione anticipata).
1. Il comma 8 dell'articolo 69 della
"8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale".
2. Dopo l'articolo 69 della
"ART. 69-bis. - (Procedimento in materia di liberazione anticipata). - 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.
2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.
3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.
4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.
5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, può trasmetterla al magistrato di sorveglianza".
3. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso il tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza.
Art. 2. (Competenza in materia di revoca).
1. Al comma 1 dell'articolo 70 della
Art. 3. (Estensione della normativa in tema di liberazione anticipata all'affidamento in prova al servizio sociale).
1. Dopo il comma 12 dell'articolo 47 della
"12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3".
Art. 4. (Applicabilità del beneficio previsto dall'articolo 3).
1. Il beneficio previsto dall'articolo 47, comma 12-bis, della