§ 51.4.80 – L. 19 gennaio 1999, n. 14.
Modifica degli articoli 599 e 602 del codice di procedura penale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:19/01/1999
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. I commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti
Art. 2.      1. Il comma 2 dell'articolo 602 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. Nei procedimenti nei quali è stata pronunciata sentenza di appello prima della data di entrata in vigore della presente legge, se è pendente ricorso per cassazione, [...]
Art. 4.      1. L'articolo 225 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è abrogato
Art. 5.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 51.4.80 – L. 19 gennaio 1999, n. 14.

Modifica degli articoli 599 e 602 del codice di procedura penale.

(G.U. 30 gennaio 1999, n. 24).

 

     Art. 1.

     1. I commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     1. Il comma 2 dell'articolo 602 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     1. Nei procedimenti nei quali è stata pronunciata sentenza di appello prima della data di entrata in vigore della presente legge, se è pendente ricorso per cassazione, ovvero se questo è proposto successivamente alla predetta data, il procuratore generale presso la Corte di cassazione e l'imputato, nonché, se del caso, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, possono, entro il termine di cui al comma 4 dell'articolo 585 del codice di procedura penale, esercitare la facoltà prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice predetto con riferimento ai motivi di ricorso. La Corte di cassazione provvede sulla richiesta in camera di consiglio, applicando la pena indicata dalle parti nelle forme previste dal comma 2 dell'articolo 619 del codice di procedura penale. Se ritiene di non poter accogliere la richiesta, la Corte di cassazione fissa la data di discussione del ricorso in udienza pubblica. In quest'ultimo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto.

 

          Art. 4.

     1. L'articolo 225 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è abrogato.

 

          Art. 5.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.