Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale |
Data: | 20/06/1994 |
Numero: | 399 |
Sommario |
Art. 1. 1. La rubrica dell'art. 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è sostituita dalla [...] |
Art. 2. [2] |
Art. 3. 1. Il denaro, i beni o le altre utilità di cui sia stato disposto il sequestro o la confisca a norma dell'art. 12-quinquies, comma 2, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. [...] |
Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 51.4.71 – D.L. 20 giugno 1994, n. 399. [1]
Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati.
(G.U. 22 giugno 1994, n. 144).
1. La rubrica dell'art. 12-quinquies del
1. Dopo l'art. 12-quinquies del
(Omissis).
1. Il denaro, i beni o le altre utilità di cui sia stato disposto il sequestro o la confisca a norma dell'art. 12-quinquies, comma 2, del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo modificato dalla