§ 51.4.48 – L. 5 agosto 1988, n. 330.
Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:05/08/1988
Numero:330


Sommario
Art. 1.      1. Al terzo comma dell'art. 15 del codice di procedure penale le parole: "a mandato o ad ordine di cattura" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis)
Art. 2.      1. Il terzo comma dell'art. 42 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. Il quarto comma dell'art. 225 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. Il secondo e il terzo periodo del secondo comma dell'art. 231 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: (Omissis)
Art. 5.      1. All'art. 243 del codice di procedura penale le parole: "la cattura" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis). Alla rubrica dello stesso art. 243 le parole: "Ordine [...]
Art. 6.      1. Il terzo comma dell'art. 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 7.      1. Il quarto comma dell'art. 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 8.      1. Al sesto comma dell'art. 246 del codice di procedura penale le parole: "è imposto o autorizzato" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis)
Art. 9.      1. Al settimo comma dell'art. 246 del codice di procedura penale le parole: "dal quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis)
Art. 10.      1. Al terzo comma dell'art. 250 del codice di procedura penale le parole: "o dell'ordine di cattura" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis) e le parole: "è imposta o [...]
Art. 11.      1. Al primo comma dell'art. 251 del codice di procedura penale le parole: "che l'imputato sia condotto in carcere o rimanga altrove in stato di arresto a disposizione [...]
Art. 12.      1. L'art. 252 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 13.      1. L'art. 253 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 14.      1. L'art. 254 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 15.      1. L'art. 254-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 16.      1. L'art. 254-ter del codice di procedura penale è abrogato
Art. 17.      1. Il primo comma dell'art. 254-quater del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 18.      1. Il primo comma dell'art. 254-quinquies del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 19.      1. L'art. 260 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 20.      1. La rubrica e i primi tre commi dell'art. 261 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti
Art. 21.      1. Il primo comma dell'art. 262 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 22.      1. Il secondo comma dell'art. 263 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 23.      1. La rubrica dell'art. 263-bis del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: (Omissis)
Art. 24.      1. Il terzo comma dell'art. 263-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 25.      1. Dopo il quinto comma dell'art. 263-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente
Art. 26.      1. Il secondo comma dell'art. 264 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 27.      1. Al secondo comma dell'art. 265 del codice di procedura penale le parole: "è prescritto o autorizzato" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis)
Art. 28.      1. Al secondo comma dell'art. 267 del codice di procedura penale le parole: "un mandato o un ordine di cattura" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis)
Art. 29.      1. Al primo comma dell'art. 268 del codice di procedura penale le parole: "ovvero di un ordine di cattura, d'arresto" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis)
Art. 30.      1. L'art. 269 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 31.      1. L'art. 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 32.      1. Al primo comma dell'art. 272 del codice di procedura penale il numero 4) è sostituito dal seguente
Art. 33.      1. Il decimo comma dell'art. 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 34.      1. Il sesto comma dell'art. 272-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 35.      1. L'art. 273 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 36.      1. Al capo II del titolo I del libro secondo del codice di procedura penale la rubrica della sezione IV è sostituita dalla seguente: (Omissis)
Art. 37.      1. L'art. 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 38.      1. L'art. 277-bis del codice di procedura penale è abrogato
Art. 39.      1. L'art. 278 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 40.      1. Al primo comma dell'art. 279 del codice di procedura penale dopo le parole: "Nei procedimenti di competenza del pretore" sono inserite le seguenti: (Omissis) e le [...]
Art. 41.      1. L'art. 280 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 42.      1. Alla rubrica e al primo comma dell'art. 281 del codice di procedura penale le parole: "libertà provvisoria" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis)
Art. 43.      1. L'art. 282 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 44.      1. L'ultimo comma dell'art. 284 del codice di procedura penale è abrogato
Art. 45.      1. L'art. 285 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 46.      1. L'art. 286 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 47.      1. Al secondo comma dell'art. 287 del codice di procedura penale le parole: "dal secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis)
Art. 48.      1. L'art. 288 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 49.      1. Al primo comma dell'art. 290 del codice di procedura penale le parole: "che ha conceduto la libertà provvisoria" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis)
Art. 50.      1. La rubrica e il primo comma dell'art. 291-bis del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti
Art. 51.      1. La rubrica ed i primi tre commi dell'art. 292 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti
Art. 52.      1. Il secondo comma dell'art. 304-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 53.      1. Il terzo comma dell'art. 304-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 54.      1. Il quarto comma dell'art. 304-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 55.      1. Il secondo ed il terzo comma dell'art. 375 del codice di procedura penale sono sostituiti dal seguente
Art. 56.      1. Il primo comma dell'art. 376 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 57.      1. La rubrica ed i primi due commi dell'art. 393 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti
Art. 58.      1. L'ultimo comma dell'art. 395 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 59.      1. L'ultimo comma dell'art. 396 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 60.      1. Il secondo comma dell'art. 397 del codice di procedura penale è abrogato
Art. 61.      1. L'ultimo comma dell'art. 398 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti
Art. 62.      1. Al secondo comma dell'art. 404 del codice di procedura penale il secondo periodo è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 63.      1. Al secondo comma dell'art. 444 del codice di procedura penale le parole: "impone o consente" sono sostituite dalla seguente: (Omissis) e le parole: "emette mandato di [...]
Art. 64.      1. Il secondo comma dell'art. 502 del codice di procedura penale è sostituito del seguente
Art. 65.      1. L'ultimo comma dell'art. 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 66.      1. Il settimo comma dell'art. 505 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 67.      1. All'art. 559 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel primo periodo le parole: "libertà provvisoria" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis)
Art. 68.      1. Al primo comma dell'art. 565 del codice di procedura penale le parole: "libertà provvisoria" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis)
Art. 69.      1. Al primo comma dell'art. 663 del codice di procedura penale le parole: "di cattura" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis)
Art. 70.      1. Dopo l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è inserito il seguente
Art. 71.      1. Quando nelle leggi vigenti è prescritta la cattura obbligatoria, si applica la disciplina dell'art. 254 del codice di procedura penale
Art. 72.      1. Gli ordini ed i mandati di cattura o di arresto emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, salvo che debbano [...]
Art. 73.      1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è abrogato


§ 51.4.48 – L. 5 agosto 1988, n. 330.

Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale.

(G.U. 10 agosto 1988, n. 187, S.O.).

 

     Art. 1.

     1. Al terzo comma dell'art. 15 del codice di procedure penale le parole: "a mandato o ad ordine di cattura" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

          Art. 2.

     1. Il terzo comma dell'art. 42 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932, è abrogato.

 

          Art. 3.

     1. Il quarto comma dell'art. 225 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Al sesto comma dello stesso art. 225 le parole: "di cui al comma quarto del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     3. All'ottavo comma dello stesso art. 225 le parole: "previsti dal quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

          Art. 4.

     1. Il secondo e il terzo periodo del secondo comma dell'art. 231 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: (Omissis).

 

          Art. 5.

     1. All'art. 243 del codice di procedura penale le parole: "la cattura" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis). Alla rubrica dello stesso art. 243 le parole: "Ordine di cattura" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

          Art. 6.

     1. Il terzo comma dell'art. 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 7.

     1. Il quarto comma dell'art. 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 8.

     1. Al sesto comma dell'art. 246 del codice di procedura penale le parole: "è imposto o autorizzato" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

          Art. 9.

     1. Al settimo comma dell'art. 246 del codice di procedura penale le parole: "dal quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

          Art. 10.

     1. Al terzo comma dell'art. 250 del codice di procedura penale le parole: "o dell'ordine di cattura" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis) e le parole: "è imposta o consentita" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

          Art. 11.

     1. Al primo comma dell'art. 251 del codice di procedura penale le parole: "che l'imputato sia condotto in carcere o rimanga altrove in stato di arresto a disposizione dell'Autorità che lo ha emesso" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     2. Al secondo comma dello stesso art. 251, le parole: "di cattura" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     3. Al terzo comma dello stesso art. 251, le parole: "se entro venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis) e le parole: "od ordine di cattura" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

          Art. 12.

     1. L'art. 252 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 13.

     1. L'art. 253 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 14.

     1. L'art. 254 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 15.

     1. L'art. 254-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 16.

     1. L'art. 254-ter del codice di procedura penale è abrogato.

 

          Art. 17.

     1. Il primo comma dell'art. 254-quater del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 18.

     1. Il primo comma dell'art. 254-quinquies del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 19.

     1. L'art. 260 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 20.

     1. La rubrica e i primi tre commi dell'art. 261 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 21.

     1. Il primo comma dell'art. 262 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 22.

     1. Il secondo comma dell'art. 263 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 23.

     1. La rubrica dell'art. 263-bis del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: (Omissis).

     2. Al primo comma dello stesso art. 263-bis le parole: "o dell'ordine di cattura o di arresto" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis) e le parole: "prevista nei primi due commi dell'art. 254-bis" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     3. Al terzo comma dello stesso art. 263-bis le parole: "e gli ordini di cattura o di arresto" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis) e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: (Omissis).

 

          Art. 24.

     1. Il terzo comma dell'art. 263-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 25.

     1. Dopo il quinto comma dell'art. 263-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 26.

     1. Il secondo comma dell'art. 264 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Al terzo comma dello stesso art. 264, dopo le parole: "in carcere" sono inserite le seguenti: (Omissis).

 

          Art. 27.

     1. Al secondo comma dell'art. 265 del codice di procedura penale le parole: "è prescritto o autorizzato" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

          Art. 28.

     1. Al secondo comma dell'art. 267 del codice di procedura penale le parole: "un mandato o un ordine di cattura" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

          Art. 29.

     1. Al primo comma dell'art. 268 del codice di procedura penale le parole: "ovvero di un ordine di cattura, d'arresto" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     2. Al secondo comma dello stesso art. 268 le parole: "il mandato o l'ordine di cattura" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

          Art. 30.

     1. L'art. 269 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 31.

     1. L'art. 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 32.

     1. Al primo comma dell'art. 272 del codice di procedura penale il numero 4) è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 33.

     1. Il decimo comma dell'art. 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 34.

     1. Il sesto comma dell'art. 272-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 35.

     1. L'art. 273 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 36.

     1. Al capo II del titolo I del libro secondo del codice di procedura penale la rubrica della sezione IV è sostituita dalla seguente: (Omissis).

 

          Art. 37.

     1. L'art. 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 38.

     1. L'art. 277-bis del codice di procedura penale è abrogato.

 

          Art. 39.

     1. L'art. 278 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 40.

     1. Al primo comma dell'art. 279 del codice di procedura penale dopo le parole: "Nei procedimenti di competenza del pretore" sono inserite le seguenti: (Omissis) e le parole: "che procede all'istruzione o" sono soppresse.

     2. Nello stesso art. 279 e nella relativa rubrica le parole:

     "libertà provvisoria", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "rimessione in libertà".

 

          Art. 41.

     1. L'art. 280 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 42.

     1. Alla rubrica e al primo comma dell'art. 281 del codice di procedura penale le parole: "libertà provvisoria" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     2. All'ultimo comma dello stesso articolo 281 dopo le parole: "il quinto" sono inserite le seguenti: (Omissis).

 

          Art. 43.

     1. L'art. 282 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 44.

     1. L'ultimo comma dell'art. 284 del codice di procedura penale è abrogato.

 

          Art. 45.

     1. L'art. 285 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 46.

     1. L'art. 286 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 47.

     1. Al secondo comma dell'art. 287 del codice di procedura penale le parole: "dal secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

          Art. 48.

     1. L'art. 288 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 49.

     1. Al primo comma dell'art. 290 del codice di procedura penale le parole: "che ha conceduto la libertà provvisoria" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

          Art. 50.

     1. La rubrica e il primo comma dell'art. 291-bis del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 51.

     1. La rubrica ed i primi tre commi dell'art. 292 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 52.

     1. Il secondo comma dell'art. 304-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 53.

     1. Il terzo comma dell'art. 304-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 54.

     1. Il quarto comma dell'art. 304-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 55.

     1. Il secondo ed il terzo comma dell'art. 375 del codice di procedura penale sono sostituiti dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 56.

     1. Il primo comma dell'art. 376 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 57.

     1. La rubrica ed i primi due commi dell'art. 393 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 58.

     1. L'ultimo comma dell'art. 395 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 59.

     1. L'ultimo comma dell'art. 396 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 60.

     1. Il secondo comma dell'art. 397 del codice di procedura penale è abrogato.

 

          Art. 61.

     1. L'ultimo comma dell'art. 398 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 62.

     1. Al secondo comma dell'art. 404 del codice di procedura penale il secondo periodo è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

          Art. 63.

     1. Al secondo comma dell'art. 444 del codice di procedura penale le parole: "impone o consente" sono sostituite dalla seguente: (Omissis) e le parole: "emette mandato di cattura se ne è il caso; quando non è competente," sono soppresse.

 

          Art. 64.

     1. Il secondo comma dell'art. 502 del codice di procedura penale è sostituito del seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 65.

     1. L'ultimo comma dell'art. 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 66.

     1. Il settimo comma dell'art. 505 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 67.

     1. All'art. 559 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel primo periodo le parole: "libertà provvisoria" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

          Art. 68.

     1. Al primo comma dell'art. 565 del codice di procedura penale le parole: "libertà provvisoria" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

          Art. 69.

     1. Al primo comma dell'art. 663 del codice di procedura penale le parole: "di cattura" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

          Art. 70.

     1. Dopo l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 71.

     1. Quando nelle leggi vigenti è prescritta la cattura obbligatoria, si applica la disciplina dell'art. 254 del codice di procedura penale.

     2. Quando per la determinazione di effetti giuridici diversi dalla cattura nelle leggi vigenti si fa riferimento ai reati per i quali è previsto il mandato di cattura obbligatorio o il mandato di cattura facoltativo, deve aversi riguardo ai reati indicati rispettivamente negli articoli 254 e 253 del codice di procedura penale, nonchè a quelli per i quali specifiche disposizioni di legge prevedono la cattura obbligatoria o quella facoltativa.

     3. Quando nelle leggi vigenti è menzionato l'ordine di cattura, la menzione deve intendersi riferita al mandato di cattura o all'ordine di arresto previsti dal primo comma dell'art. 393 del codice di procedura penale.

 

          Art. 72.

     1. Gli ordini ed i mandati di cattura o di arresto emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, salvo che debbano essere revocati in quanto si riferiscano a reati per i quali non è più consentita la loro adozione.

     2. Competente a disporre la revoca ai sensi del comma 1 è, per i procedimenti pendenti in istruttoria, il magistrato che procede all'istruzione e, negli altri casi, il giudice indicato nell'art. 279 del codice di procedura penale.

     3. I provvedimenti con i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state imposte all'imputato le prescrizioni previste nel secondo e nel terzo comma dell'art. 282 del codice di procedura penale nel testo previgente, conservano efficacia e l'imputato è considerato ad ogni effetto sottoposto alle corrispondenti misure di coercizione previste dall'art. 282 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 43 della presente legge, a far tempo dalla data in cui l'esecuzione delle prescrizioni ha avuto inizio.

 

          Art. 73.

     1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è abrogato.