§ 51.4.2O - Legge 5 dicembre 1969, n. 932.
Modificazioni al codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:05/12/1969
Numero:932


Sommario
Art. 1.      L'articolo 78 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 134 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'articolo 225 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 231 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 5.      L'articolo 232 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 6.      Il primo comma dell'art. 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 7.      Dopo l'articolo 249 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
Art. 8.      L'articolo 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 9.      L'articolo 390 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:


§ 51.4.2O - Legge 5 dicembre 1969, n. 932.

Modificazioni al codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore.

(G.U. 17 dicembre 1969, n. 317)

 

     Art. 1.

     L'articolo 78 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Assunzione della qualità di imputato).

     "Assume la qualità di imputato chi, anche senza ordine della autorità giudiziaria, è posto in stato di arresto a disposizione di questa ovvero colui al quale in un atto qualsiasi del procedimento viene attribuito il reato.

     Fuori dei casi preveduti dalla disposizione precedente, quando si deve compiere un atto processuale rispetto al quale la legge riconosce un determinato diritto all'imputato si considera tale chi nel rapporto, nel referto, nella denunzia, nella querela, nella richiesta o nell'istanza è indicato come reo e chi risulta, in qualsiasi fase del procedimento, compresa la fase delle indagini di polizia giudiziaria, indiziato di reità.

     L'autorità giudiziaria o l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima che abbia inizio l'interrogatorio, in qualsiasi fase del procedimento, deve avvertire l'imputato, dandone atto nel verbale, che egli ha la facoltà di non rispondere, salvo quanto dispone l'art. 366, primo comma, ma che, se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie".

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 134 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     "Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica e per tutti i dipendenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia".

 

          Art. 3.

     L'articolo 225 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Sommarie informazioni).

     "Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando vi è urgenza di raccogliere le prove del reato, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonchè a sommario interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, senza deferire il giuramento, salvo che la legge disponga altrimenti.

     All'interrogatorio del fermato o dell'arrestato deve tuttavia provvedere soltanto il procuratore della Repubblica o il pretore, e ciò dopo la traduzione in carcere prevista dall'art. 238. Parimenti il procuratore della Repubblica o il pretore provvede alle ricognizioni di persone ed ai confronti quando a questi atti partecipi il fermato o l'arrestato.

     L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia; altrimenti deve chiedere al pubblico ministero la nomina di un difensore d'ufficio.

     Il difensore ha diritto di assistere alle ricognizioni, fermo restando per le perquisizioni quanto stabilito dall'articolo precedente.

     L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a dare avviso al difensore, nelle forme di cui all'art. 304-ter, primo comma, del compimento degli atti cui questi ha diritto di assistere.

     Al deposito degli atti stessi, nonchè dei processi verbali di interrogatorio, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali ai sensi dell'art. 304-quater, provvedono il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'art. 227".

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 231 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     "Il pretore, quando si tratta di reati attribuiti alla sua competenza, prima di emettere il decreto di citazione a giudizio o di provvedere al giudizio direttissimo o per decreto, ordina o compie gli atti di polizia giudiziaria e d'istruzione sommaria che reputa necessari, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390".

 

          Art. 5.

     L'articolo 232 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Atti di polizia giudiziaria del procuratore della Repubblica).

     "Il procuratore della Repubblica prima di richiedere l'istruzione formale o di iniziare l'istruzione sommaria può procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente ovvero per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390".

 

          Art. 6.

     Il primo comma dell'art. 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     "Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento".

     Il quarto comma dell'art. 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     "Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione. Del decreto di convalida è data comunicazione all'interessato".

 

          Art. 7.

     Dopo l'articolo 249 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

Art. 249-bis

     (Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari)

     "Nei casi di arresto in flagranza o di fermo di indiziati di reato gli organi di polizia giudiziaria, con il consenso della persona arrestata o fermata, devono, senza ritardo, dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo".

 

          Art. 8.

     L'articolo 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Avviso di procedimento. Nomina del difensore).

     "Sin dal primo atto di istruzione, il giudice istruttore è obbligato a comunicare, a coloro che vi possono avere interesse come parti private, avviso di procedimento, con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

     L'avviso di procedimento, nel corso della istruzione, deve essere comunicato anche a tutti coloro che possono assumere la qualità di parti private se per gli atti da compiere la legge riconosce alle medesime un determinato diritto.

     Qualora nel corso di un interrogatorio di persona non imputata, che non abbia nominato un proprio difensore, emergano indizi di reità a carico dell'interrogato, il giudice lo avverte, dandone atto nel verbale, che da quel momento ogni parola da lui detta può essere utilizzata contro di lui, rinnovandogli l'invito a scegliere un difensore di fiducia. Rinvia quindi l'interrogatorio ad altra seduta, nella quale nomina un difensore d'ufficio nel caso che l'interessato non vi abbia provveduto. Le dichiarazioni da quest'ultimo precedentemente rese in assenza del difensore non possono, comunque, essere utilizzate.

     Il difensore, nominato ai sensi dei precedenti commi, esercita le facoltà riconosciute al difensore delle parti private in relazione agli atti da compiere.

     Il giudice, nel primo atto del procedimento in cui è presente l'imputato, lo invita a scegliere un difensore o glielo nomina d'ufficio se l'imputato non lo sceglie; lo invita, altresì, qualora non sia detenuto o internato, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'art. 171".

 

          Art. 9.

     L'articolo 390 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Avviso di procedimento. Nomina del difensore).

     "Per l'avviso di procedimento e la nomina del difensore dell'imputato nei procedimenti con istruzione sommaria, si osservano le disposizioni stabilite per l'istruzione formale, sin dagli atti dell'istruzione preliminare previsti dagli articoli 231 e 232".