§ 51.4.23 – L. 5 maggio 1952, n. 405.
Modificazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi in Assise.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:05/05/1952
Numero:405


Sommario
Art. 1.      Il comma secondo dell'art. 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'art. 22 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente
Art. 5.      All'art. 23 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è aggiunto il comma seguente
Art. 6.      L'art. 24 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente
Art. 7.      All'art. 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è aggiunto il comma seguente
Art. 8.      Il primo comma dell'art. 28 della legge 10 aprile 1951, numero 287, è sostituito dal seguente
Art. 9.      Il secondo comma dell'art. 30 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente
Art. 10.      Dopo il secondo comma dell'art. 33 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è aggiunto il comma seguente
Art. 11.      L'art. 49 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente
Art. 12.      La dichiarazione di conversione del ricorso in appello di cui all'art. 54 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è operativa soltanto a favore dell'imputato. In tal caso, [...]
Art. 13.      La denominazione di "primo presidente della Corte di appello" usata dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituita da quella di (Omissis)
Art. 14.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 51.4.23 – L. 5 maggio 1952, n. 405.

Modificazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi in Assise.

(G.U. 6 maggio 1952, n. 105).

 

     Art. 1.

     Il comma secondo dell'art. 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     L'art. 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     L'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 4.

     L'art. 22 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 5.

     All'art. 23 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è aggiunto il comma seguente:

(Omissis).

 

          Art. 6.

     L'art. 24 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 7.

     All'art. 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è aggiunto il comma seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 8.

     Il primo comma dell'art. 28 della legge 10 aprile 1951, numero 287, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 9.

     Il secondo comma dell'art. 30 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 10.

     Dopo il secondo comma dell'art. 33 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è aggiunto il comma seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 11.

     L'art. 49 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 12.

     La dichiarazione di conversione del ricorso in appello di cui all'art. 54 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è operativa soltanto a favore dell'imputato. In tal caso, il pubblico ministero, il quale abbia proposto ricorso, può chiedere la conversione del medesimo in appello entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     La dichiarazione è valida anche quando il ricorso riguarda sentenze pronunciate in un giudizio di rinvio dopo annullamento.

 

          Art. 13.

     La denominazione di "primo presidente della Corte di appello" usata dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituita da quella di (Omissis).

 

          Art. 14.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.