§ 51.4.16 – D.Lgs.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250.
Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia penale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:21/10/1947
Numero:1250


Sommario
Art. 1.      L'art. 24 del Codice penale è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 26 del Codice penale è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 66, n. 3, del Codice penale è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'art. 78, comma primo, n. 3, del Codice penale è sostituito dal seguente
Art. 5.      L'art. 135 del Codice penale è sostituito dal seguente
Art. 6.      L'art. 237, comma primo, del Codice penale è sostituito dal seguente
Art. 7.      Il limite della pena pecuniaria preveduta nell'art. 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, per la concessione [...]
Art. 8.      Il limite di pena pecuniaria, stabilito per l'appellabilità delle sentenze dagli articoli 512, numeri 1 e 3, e 513, numeri 1 e 3, del Codice di procedura penale, è [...]


§ 51.4.16 – D.Lgs.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250. [1]

Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia penale.

(G.U. 22 novembre 1947, n. 269).

 

     Art. 1.

     L'art. 24 del Codice penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     L'art. 26 del Codice penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     L'art. 66, n. 3, del Codice penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 4.

     L'art. 78, comma primo, n. 3, del Codice penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 5.

     L'art. 135 del Codice penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Rimane ferma la disposizione dell'art. 6 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 679, quando il ragguaglio si riferisce a pene pecuniarie inflitte per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 6.

     L'art. 237, comma primo, del Codice penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 7.

     Il limite della pena pecuniaria preveduta nell'art. 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, per la concessione del perdono giudiziale, è elevato a lire centoventimila. E' parimenti elevato a lire centoventimila il limite stabilito dell'art. 20 del predetto regio decreto-legge 20 luglio 1934 per la concessione della sospensione condizionale della pena.

     Le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal Codice penale o dalle leggi speciali nonchè le altre sanzioni pecuniarie comminate per le singole infrazioni dal Codice di procedura penale, sono moltiplicate per otto.

     La disposizione del comma precedente non si applica alle pene proporzionali, nè alle leggi speciali emanate dopo il 5 ottobre 1945; non si applica neanche alle leggi tributarie e finanziarie, quale che sia la data della loro emanazione.

 

          Art. 8.

     Il limite di pena pecuniaria, stabilito per l'appellabilità delle sentenze dagli articoli 512, numeri 1 e 3, e 513, numeri 1 e 3, del Codice di procedura penale, è moltiplicato per otto.

     Per l'appellabilità delle sentenze pronunziate riguardo a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto rimane fermo il limite stabilito dall'art. 15 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 679.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 10 febbraio 1953, n. 73. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.