§ 51.4.11 – D.Lgs.Lgt. 1 febbraio 1946, n. 89.
Aumento delle indennità ai testimoni in materia civile e penale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:01/02/1946
Numero:89


Sommario
Art. 1.      Ai testimoni chiamati a deporre in materia penale e civile innanzi alle autorità giudiziarie, in luogo delle indennità di viaggio previste dalle vigenti disposizioni, [...]
Art. 2.      Il compenso chilometrico per le percorrenze con mezzi propri su via ordinaria è fissato in L. 3 a chilometro
Art. 3.      La misura delle indennità giornaliera e di soggiorno stabilita dall'art. 1, comma 1° del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 240, è rispettivamente [...]
Art. 4.      Alle indennità previste nei precedenti articoli 2 e 3 non si applicano le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 461
Art. 5.      Restano ferme tutte le altre norme vigenti, non incompatibili con le disposizioni del presente decreto
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno per le provincie che alla data della [...]


§ 51.4.11 – D.Lgs.Lgt. 1 febbraio 1946, n. 89. [1]

Aumento delle indennità ai testimoni in materia civile e penale.

(G.U. 20 marzo 1946, n. 66).

 

     Art. 1.

     Ai testimoni chiamati a deporre in materia penale e civile innanzi alle autorità giudiziarie, in luogo delle indennità di viaggio previste dalle vigenti disposizioni, sono rimborsabili le spese di trasporto con i mezzi disponibili e più economici.

 

          Art. 2.

     Il compenso chilometrico per le percorrenze con mezzi propri su via ordinaria è fissato in L. 3 a chilometro.

 

          Art. 3.

     La misura delle indennità giornaliera e di soggiorno stabilita dall'art. 1, comma 1° del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 240, è rispettivamente elevata a L. 60 per ciascuna giornata di viaggio ed a L. 80 per ogni giornata di soggiorno.

 

          Art. 4.

     Alle indennità previste nei precedenti articoli 2 e 3 non si applicano le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 461.

 

          Art. 5.

     Restano ferme tutte le altre norme vigenti, non incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno per le provincie che alla data della pubblicazione medesima risultino restituite alla Amministrazione italiana.

     Per le provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dal giorno che sarà stabilito con ordinanza del Governo Militare Alleato o, in mancanza, dalla data del ritorno all'Amministrazione italiana.

     Le disposizioni del presente decreto cessano di avere efficacia il 1° luglio 1946.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.