Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale |
Data: | 14/09/1944 |
Numero: | 288 |
Sommario |
Art. 1. Fino a quando non siano pubblicati i nuovi Codici penale e di procedura penale sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti al Codice penale ed al Codice di procedura penale. |
Art. 2. |
Art. 3. Sono abrogate, in relazione all'art. 1 del D.Lgs. 27 luglio 1944, n. 159, le disposizioni degli articoli 280, 281 e 282 del codice penale. |
Art. 4. [2] |
Art. 5. [3] |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. Sul ricorso proposte, a termini degli articoli 640 e 647 del codice di procedura penale, contro il decreto del giudice di sorveglianza decide con decreto motivato la Corte di appello in camera di [...] |
Art. 9. Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. |
§ 51.4.c - D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288.
Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale.
(G.U. 9 novembre 1944, n. 79 - Serie Speciale)
Fino a quando non siano pubblicati i nuovi Codici penale e di procedura penale sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti al Codice penale ed al Codice di procedura penale.
Sono abrogate, in relazione all'art. 1 del
Nell' art. 289, comma 1°, n. 3 del codice penale sono soppresse le parole «al gran consiglio del fascismo».
Nell'art. 290 dello stesso codice penale sono soppresse le parole: « il gran consiglio del fascismo», e nell'art. 313, comma 3°, le parole «contro il gran consiglio del fascismo» e le altre « del gran consiglio del fascismo».
[Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni].
Sul ricorso proposte, a termini degli articoli 640 e 647 del codice di procedura penale, contro il decreto del giudice di sorveglianza decide con decreto motivato la Corte di appello in camera di consiglio e sul ricorso per revisione, proposto a termini degli articoli 641 e 647 dello stesso codice, decide con decreto motivato la Corte di cassazione in camera di consiglio.
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[1] Aggiunge l'art. 62-bis al codice penale.
[2] Articolo abrogato dall’art. 1 della
[3] Aggiunge due commi all'art. 596 del codice penale.
[4] Modifica il comma 3 dell'art. 74 del codice di procedura penale.
[5] Sostituisce gli artt. 468 e 470 del codice di procedura penale.