§ 51.4.c - D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288.
Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:14/09/1944
Numero:288


Sommario
Art. 1. Fino a quando non siano pubblicati i nuovi Codici penale e di procedura penale sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti al Codice penale ed al Codice di procedura penale.
Art. 2. 
Art. 3. Sono abrogate, in relazione all'art. 1 del D.Lgs. 27 luglio 1944, n. 159, le disposizioni degli articoli 280, 281 e 282 del codice penale.
Art. 4.  [2]
Art. 5.  [3]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. Sul ricorso proposte, a termini degli articoli 640 e 647 del codice di procedura penale, contro il decreto del giudice di sorveglianza decide con decreto motivato la Corte di appello in camera di [...]
Art. 9. Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.


§ 51.4.c - D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288.

Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale.

(G.U. 9 novembre 1944, n. 79 - Serie Speciale)

 

Art. 1.

Fino a quando non siano pubblicati i nuovi Codici penale e di procedura penale sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti al Codice penale ed al Codice di procedura penale.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3.

Sono abrogate, in relazione all'art. 1 del D.Lgs. 27 luglio 1944, n. 159, le disposizioni degli articoli 280, 281 e 282 del codice penale.

 

Nell' art. 289, comma 1°, n. 3 del codice penale sono soppresse le parole «al gran consiglio del fascismo».

 

Nell'art. 290 dello stesso codice penale sono soppresse le parole: « il gran consiglio del fascismo», e nell'art. 313, comma 3°, le parole «contro il gran consiglio del fascismo» e le altre « del gran consiglio del fascismo».

 

     Art. 4. [2]

[Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni].

 

     Art. 5. [3]

 

     Art. 6. [4]

 

     Art. 7. [5]

 

     Art. 8.

Sul ricorso proposte, a termini degli articoli 640 e 647 del codice di procedura penale, contro il decreto del giudice di sorveglianza decide con decreto motivato la Corte di appello in camera di consiglio e sul ricorso per revisione, proposto a termini degli articoli 641 e 647 dello stesso codice, decide con decreto motivato la Corte di cassazione in camera di consiglio.

 

     Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.


[1] Aggiunge l'art. 62-bis al codice penale.

[2] Articolo abrogato dall’art. 1 della L. 15 luglio 2009, n. 94.

[3] Aggiunge due commi all'art. 596 del codice penale.

[4] Modifica il comma 3 dell'art. 74 del codice di procedura penale.

[5] Sostituisce gli artt. 468 e 470 del codice di procedura penale.