Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.3 giustizia ordinaria civile |
Data: | 02/10/1997 |
Numero: | 333 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 22 luglio 1997, n. 276, si applicano a decorrere dalla data di entrata in funzione delle sezioni stralcio, da fissare con decreto del [...] |
Art. 2. 1. |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 51.3.24 - L. 2 ottobre 1997, n. 333.
Disciplina transitoria ed interventi correttivi della L. 22 luglio 1997, n. 276, recante disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente.
(G.U. 4 ottobre 1997, n. 232).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della
2. [1].
1. [2].
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Modifica il comma 1, art. 13 della
[2] Sostituisce il comma 3, art. 14 della