§ 51.2.34 - D.P.R. 24 marzo 1989, n. 158.
Norme di attuazione della legge 30 dicembre 1988, n. 561, istitutiva del Consiglio di magistratura militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.2 giustizia militare
Data:24/03/1989
Numero:158


Sommario
Art. 1.  Ufficio di segreteria.
Art. 2.  Attribuzioni del Consiglio.
Art. 3.  Assunzioni nella magistratura militare.
Art. 4.  Conferimento di uffici direttivi e valutazione per nomina.
Art. 5.  Ispezioni.
Art. 6.  Attribuzione del presidente e del vice presidente.
Art. 7.  Applicabilità di norme previste per il Consiglio superiore della magistratura.
Art. 8.  Inizio del funzionamento e cessazione del mandato.
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 51.2.34 - D.P.R. 24 marzo 1989, n. 158. [1]

Norme di attuazione della legge 30 dicembre 1988, n. 561, istitutiva del Consiglio di magistratura militare.

(G.U. 3 maggio 1989, n. 101)

 

Capo I

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO

 

     Art. 1. Ufficio di segreteria.

     1. Presso il Consiglio della magistratura militare è costituito un ufficio di segreteria composto da un magistrato militare di appello, che lo dirige, e da un magistrato militare di tribunale, nominati con deliberazione del Consiglio stesso.

     2. All'ufficio di segreteria sono addetti un funzionario della carriera delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, nonchè otto elementi per mansioni di archivio, di dattilografia e di anticamera.

     3. Presso l'ufficio di segreteria sono custoditi i documenti personali riguardanti i magistrati militari.

     4. I magistrati militari componenti dell'ufficio di segreteria continuano ad esercitare le loro funzioni giudiziarie. Se richiesti, assistono alle riunioni del Consiglio.

 

Capo II

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO, DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

 

          Art. 2. Attribuzioni del Consiglio.

     1. Il Consiglio della magistratura militare delibera:

     a) sulle assunzioni della magistratura militare, sull'assegnazione di sedi e di funzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni e su ogni altro provvedimento di stato riguardante i magistrati militari;

     b) sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati militari, in esito a provvedimenti promossi ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 dicembre 1988, n. 561;

     c) sul conferimento ai magistrati militari di incarichi extragiudiziali;

     d) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

     2. Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati militari sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio, con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro della difesa, ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro della difesa.

     3. Il Consiglio esprime pareri e può far proposte al Ministro della difesa sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione o il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare.

     4. Il Consiglio dà pareri su disegni di legge concernenti le materie di cui ai commi 1 e 3 e su ogni altro oggetto concernente tali materie.

     5. Il Consiglio verifica i titoli di ammissione dei magistrati eletti, che continuano ad esercitare le funzioni giudiziarie, e decide sui reclami e sui ricorsi relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali. Verifica i requisiti di ammissione dei due componenti scelti dai Presidenti delle due Camere e, se ne ravvisa la mancanza, ne dà comunicazione ai Presidenti stessi, salvi i provvedimenti interni di competenza del Consiglio.

     6. Il Consiglio disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento.

     7. Sulle materie di competenza del Consiglio, il Ministro della difesa può avanzare proposte o proporre osservazioni.

     8. Il Ministro della difesa può intervenire alle adunanze del Consiglio quando ne è richiesto dal Presidente o quando lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per dare chiarimenti. Egli, tuttavia, non può essere presente alle deliberazioni.

 

          Art. 3. Assunzioni nella magistratura militare.

     1. Il Consiglio della magistratura militare provvede alle assunzioni dei magistrati militari avvalendosi di commissioni da esso nominate. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per uditore giudiziario formano le graduatorie, che sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della difesa e comunicate agli interessati. Delle commissioni di concorso e di valutazione possono far parte anche magistrati componenti del Consiglio.

     2. Il Consiglio, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro della difesa e dagli interessati entro trenta giorni, rispettivamente, dalla pubblicazione o dalla comunicazione predette, approva o modifica la graduatoria.

 

          Art. 4. Conferimento di uffici direttivi e valutazione per nomina.

     1. Sul conferimento degli uffici direttivi e sulla valutazione per la nomina a magistrato militare di cassazione il Consiglio della magistratura militare delibera su proposta di una commissione, nominata all'inizio del quadriennio e per l'intera durata dello stesso, formata da cinque dei suoi componenti, di cui tre elettivi.

     2. Per il conferimento degli uffici direttivi, anche ai magistrati eletti nel Consiglio, la proposta è formulata dalla commissione di concerto con il Ministro della difesa. Alla riunione della commissione e a quella del Consiglio che deve deliberare sulla proposta della commissione stessa, non partecipano i magistrati eletti in possesso dei requisiti per il conferimento degli uffici direttivi.

 

          Art. 5. Ispezioni.

     1. Il Consiglio della magistratura militare, per accertare l'efficienza e la regolarità dei servizi e per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, dispone ispezioni negli uffici giudiziari militari.

     2. L'incarico ispettivo è conferito, di volta in volta, con durata determinata, ad uno o più componenti del Consiglio. Esso è incompatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie presso l'organo giudiziario sottoposto all'ispezione.

     3. Il magistrato militare che ha eseguito ispezione non partecipa alle deliberazioni del Consiglio su illeciti disciplinari rilevati nell'ispezione.

     4. Il Ministro della difesa può in ogni tempo disporre ispezioni negli uffici giudiziari militari, richiedendo al Consiglio la nomina di ispettori.

 

          Art. 6. Attribuzione del presidente e del vice presidente.

     1. Il presidente del Consiglio della magistratura militare:

     a) indice le elezioni dei componenti elettivi, alle quali partecipano tutti i magistrati con esclusione di quelli sospesi dalle funzioni;

     b) convoca il Consiglio di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre componenti, entro quindici giorni dalla richiesta;

     c) comunica al Ministro della difesa le date di convocazione e l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;

     d) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.

     2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

 

          Art. 7. Applicabilità di norme previste per il Consiglio superiore della magistratura.

     1. Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il Consiglio superiore della magistratura, in particolare sostituiti al Ministro e al Ministero di grazia e giustizia rispettivamente il Ministro e il Ministero della difesa.

 

Capo III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

 

          Art. 8. Inizio del funzionamento e cessazione del mandato.

     1. La durata del Consiglio della magistratura militare si computa dal giorno dell'insediamento.

     2. Il Consiglio scade al termine del quadriennio. Tuttavia, fino a quando non è insediato il nuovo Consiglio, continua a funzionare quello precedente.

 

          Art. 9. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.