§ 51.2.27 - Legge 9 ottobre 1967, n. 943.
Modificazioni delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati militari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.2 giustizia militare
Data:09/10/1967
Numero:943


Sommario
Art. 1.      Il ruolo organico del personale della magistratura militare - di cui alla tabella C) annessa al regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919 - quale [...]
Art. 2.      Le promozioni alle qualifiche di sostituto procuratore militare o giudice istruttore di seconda classe e di sostituto procuratore militare o giudice istruttore di prima classe decorrono, a tutti [...]
Art. 3.      E' abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.


§ 51.2.27 - Legge 9 ottobre 1967, n. 943.

Modificazioni delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati militari.

(G.U. 26 ottobre 1967, n. 268)

 

     Art. 1.

     Il ruolo organico del personale della magistratura militare - di cui alla tabella C) annessa al regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919 - quale risulta aumentato per effetto dell'art. 2 del regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2204, nonché del regio decreto 4 dicembre 1939, n. 3095, e della legge 14 giugno 1940, n. 863 (tabella B), è sostituito da quello risultante dalla tabella allegata alla presente legge.

     I posti di sostituto procuratore militare o giudice istruttore di terza, seconda e prima classe e quelli di vice procuratore militare o giudice relatore sono resi cumulativi in un unico organico.

 

          Art. 2.

     Le promozioni alle qualifiche di sostituto procuratore militare o giudice istruttore di seconda classe e di sostituto procuratore militare o giudice istruttore di prima classe decorrono, a tutti gli effetti, dalla data di compimento del periodo minimo di permanenza di due anni nella qualifica rispettivamente inferiore, ai sensi del primo comma dell'art. 14 del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919.

     Le promozioni alla qualifica di vice procuratore militare o giudice relatore decorrono, a tutti gli effetti, dalla data del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria dell'esame di idoneità all'avanzamento previsto dal secondo comma del citato art. 14 del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, ma non prima che siano compiuti due anni di permanenza nella qualifica inferiore [1] .

     L'esame richiamato nel comma precedente si effettua, ove occorra, ogni anno [2] .

     L'ultimo comma dell'art. 14 del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, è abrogato nella parte che si riferisce ai magistrati.

 

          Art. 3.

     E' abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

 

 

     TABELLA

     (Omissis)

 


[1] Comma abrogato, nella parte in cui si riferisce ai magistrati, dall'art. 8 della L. 22 maggio 1971, n. 368

[2] Comma abrogato, nella parte in cui si riferisce ai magistrati, dall'art. 8 della L. 22 maggio 1971, n. 368.